RILASCIO AUTORIZZAZIONE IMPIANTI CARBURANTE
Regione Lombardia ha riordinato e razionalizzato la normativa attuativa delle disposizioni regionali per il rilascio delle autorizzazioni in materia di distribuzione di carburanti.
Si comunica che sul BURL di venerdì 16 giugno 2017 n. 24 (S.O.) è stata pubblicata la DGR 9 giugno 2017 n. X/6698 “Riordino e razionalizzazione delle disposizioni attuative della disciplina regionale in materia di distribuzione carburanti e sostituzione delle DD.gg.rr. 11 giugno 2009, n. 9590, 2 agosto 2013, n. 568, 23 gennaio 2015 n. 3052, 25 settembre 2015, n. 4071, 26 settembre 2016 n. 5613”.
Con l’approvazione della delibera, Regione Lombardia modifica e riordina in un unico provvedimento le DGR che negli anni hanno disciplinato la materia relativa alle autorizzazioni per l’esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti ad uso pubblico e privato.
La nuova DGR disciplina quindi le procedure amministrative per la realizzazione di nuovi impianti di carburante e per le modifiche degli impianti esistenti, per il collaudo nonché per il rilascio del parere di conformità alle disposizioni regionali per gli impianti stradali e autostradali compresi quelli per natanti ed aeromobili.
Per quanto di stretto interesse per la categoria, si segnalano i seguenti articoli inerenti l’esercizio degli impianti ad uso privato ed il trasporto del carburante in recipienti mobili.
Gli artt. 21 e 22 disciplinano le modalità di richiesta al Comune dell’autorizzazione per l’installazione di un impianto ad uso privato, ai sensi dell’art. 91 della L.R. n. 6/2010.
Tale autorizzazione deve essere presentata unicamente al Comune dove si intende realizzare l’impianto, corredata della documentazione prevista, tra cui una descrizione dettagliata dell’impianto, una perizia giurata sulla compatibilità rispetto alle disposizioni urbanistiche, fiscali, in materia di sicurezza sanitaria ed ambientale, e un elenco degli automezzi che utilizzeranno l’impianto.
Ai fini del rilascio è prevista la convocazione di un’apposita Conferenza dei servizi, disciplinata dall’art. 9 del provvedimento. Ai sensi dell’art. 101 della L.R. n. 6/2010, la mancanza dell’autorizzazione comporta una sanzione pecuniaria di 5.000 euro oltre all’eventuale confisca del prodotto e delle attrezzature.
L’art. 19 disciplina la procedura per la richiesta al Comune dell’esercizio provvisorio dell’impianto in attesa di collaudo.
L’art. 20 detta la procedura per lo svolgimento del collaudo e la verifica dell’idoneità tecnica degli impianti, previsti dall’art. 94 della L.R. n. 6/2010. Il collaudo deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta da parte del titolare. Trascorso tale termine può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la conformità dell’impianto al progetto approvato, sostitutiva del collaudo a tutti gli effetti.
L’art. 24 disciplina il prelievo e il trasporto di carburanti in recipienti mobili per quantitativi superiori a 50 litri. I soggetti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi sul posto di lavoro devono infatti comunicare, per quantitativi superiori a 50 litri, il prelievo di carburanti con recipienti mobili, che abbiano caratteristiche di sicurezza, presso impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione prestabiliti. Le comunicazioni sono presentate dagli interessati, al Comune nel cui territorio si trovano gli impianti di distribuzione presso i quali avviene il rifornimento. La comunicazione deve essere corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente, tra l’altro, l’elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro e la durata dei lavori che richiedono i prelievi.
Il testo della DGR è disponibile per la consultazione sul sito web di ANCE Lombardia (www.ance.lombardia.it).
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