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28.03.2017 - urbanistica

NUOVA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA IN VIGORE DAL 6 APRILE 2017

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22/03/2017, il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.
Con tale decreto entrerà in vigore, a partire dal 6 aprile 2017, un procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.
È inoltre pubblicato nello stesso decreto un elenco contente numerose tipologie di opere escluse dalla necessità di autorizzazione paesaggistica.
Il Dpr 31/2017 sostituisce il regolamento sull’autorizzazione paesaggistica semplificata contenuto nel Dpr 139/2010 che era rimasto sostanzialmente inattuato sia a causa della complessità della procedura delineata, sia delle incertezze interpretative legate alla formulazione degli interventi considerati come “semplificati”.
Le commissioni Ance hanno partecipato attivamente alla redazione del regolamento, soprattutto evidenziando talune criticità legate al procedimento autorizzativo che non risultava ben coordinato con le nuove disposizioni, generali e di settore, in tema di procedimento edilizio.
Il testo pubblicato ha quindi recepito alcune proposte di modifica formulate dall’Ance e cioè:

  • convocazione della conferenza di servizi solo nei casi in cui per la realizzazione di un intervento/opera sia necessario acquisire, oltre al titolo abilitativo edilizio e all’autorizzazione paesaggistica semplificata, anche uno o più altri atti di assenso (art. 11, comma 2);
  • applicazione del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche (art. 17 bis della Legge 241/1990) nell’ambito del rapporto fra l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata (Regione o Comune delegato) e la Soprintendenza (art. 11, comma 9). In caso di mancato rilascio del parere da parte del Soprintendente nel termine di 20 gg, si forma il silenzio assenso e la Regione (o il Comune delegato) deve provvedere al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata.

Il recepimento di queste proposte sarà utile anche per orientare in futuro soluzioni analoghe nell’ambito del complesso procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria disciplinato dall’art. 146 D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali”.
Si riportano di seguito le principali novità contenute nel DPR.

Elenco di interventi/opere escluse
Il decreto prevede un corposo elenco di interventi del tutto esclusi dal previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, fra i quali si segnalano in particolare (art. 2 e allegato A):

  1. opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso (A.1);
  2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali, delle finiture esistenti (es. rifacimento intonaci, tinteggiature, manutenzione balconi, terrazze, scale esterne, integrazione o sostituzione di finiture esterne o manufatti, ecc.) (A.2);
  3. interventi con finalità di consolidamento statico di edifici, compresi quelli necessari per il miglioramento o l’adeguamento a fini antisismici purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, alla volumetria e all’altezza dell’edificio (A.3);
  4. interventi di manutenzione, sostituzione e adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti (A.13);
  5. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti già autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il 2% delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime (cd. tolleranza del 2%) (A.31).

Sono inoltre esonerati (art. 4) una serie di interventi ed opere soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.

  • qualora il decreto di vincolo o il piano paesaggistico contengano specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico sono esonerati:

–  gli interventi e le opere di cui alle seguenti voci A.2, ultimo periodo, (opere su prospetti e coperture di immobili vincolati con decreto ministeriale o regionale) A.5 (installazione impianti tecnologici esterni su immobili vincolati con decreto ministeriale o regionale), A.7 (installazione micro-generatori eolici su immobili vincolati con decreto ministeriale o regionale), A.13 (manutenzione, sostituzione cancelli muri recinzioni relativi ad immobili vincolati con decreto ministeriale o regionale) e A.14 (sostituzione, messa a dimora alberi relativi ad immobili vincolati con decreto ministeriale o regionale);

–  gli interventi e le opere di cui alle seguenti voci B.6 (realizzazione rampe con dislivello superiore a 60 cm, ascensori esterni che alterano la sagoma dell’edifico e sono visibili dallo spazio pubblico), B.13 (opere urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, non oggetto di accordi di collaborazione o di specifica disciplina del piano paesaggistico), B.26 (verande e strutture esterne ad attività commerciali) e B.36 (posa in opera cartelli, insegne pubblicitarie non temporanee).

Elenco di interventi/opere soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata
L’autorizzazione paesaggistica semplificata sarà richiesta per una serie di interventi di lieve entità. Tali interventi sono quelli elencati nell’Allegato B; fra questi si segnalano in particolare:

1)    incrementi di volume non superiore al 10% della volumetria originaria e comunque non superiori a 100 mc, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali, delle finiture (B.1);
2)    demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelli preesistenti, esclusi gli immobili vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. a e b) del D.lgs. 42/2004 (ossia immobili vincolati con decreto e aventi cospicui caratteri di bellezza naturale o memoria storica, ville, ecc.) (B.41);
3)    realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto, riguardanti immobili vincolati con decreto ministeriale/regionale, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali, delle finiture (B.2);
4)    interventi sui prospetti comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali, delle finiture (es. realizzazione/riconfigurazione aperture esterne, realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze, realizzazione scale esterne, ecc.) (B.3);
5)    interventi sulle coperture comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali, delle finiture (es. rifacimento manto del tetto con materiali diversi, modifiche della inclinazione delle falde, realizzazione di lastrici solari, inserimento di canne fumarie o comignoli, ecc.) (B.4);
6)    interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti (B.5);
7)    opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici (B.13);
8)    demolizione senza ricostruzione di edifici e manufatti edilizi in genere privi di interesse architettonico storico o testimoniale (B.15).

Semplificazione procedurale
Il Dpr 31/2017 agli articoli 9, 10 e 11 delinea una procedura semplificata rispetto a quella dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 che dovrà concludersi nel termine tassativo di 60 gg dal ricevimento della domanda e della documentazione da parte dello:

  • Sportello Unico dell’Edilizia (o, qualora non costituito, dell’ufficio comunale competente per le attività edilizie) in caso di interventi edilizi;
  • Sportello Unico per le Attività Produttive in caso di interventi edilizi che rientrino nell’ambito di applicazione del Dpr 160/2010;
  • amministrazione procedente (Regione o Comune delegato) in tutti gli altri casi in cui l’intervento non richiede il rilascio di un titolo abilitativo/atto legittimante sotto il profilo edilizio (es. tagli colturali, forestazione, ecc. ovvero attività edilizia libera di cui all’art. 6 Dpr 380/2001.

Nel caso la domanda venga presentata al SUE/SUAP (o, in mancanza all’ufficio comunale competente in materia edilizia), questo:

  • nel caso in cui l’intervento richieda oltre al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata, il titolo edilizio e uno o più ulteriori atto di assenso, provvederà ad indire la conferenza di servizi. In tal caso i termini normalmente assegnati alla Regione/Comune e alla Soprintendenza per pronunciarsi nell’ambito della conferenza sono dimezzati;
  • nel caso in cui l’intervento richieda il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata e del titolo edilizio senza altri atti di assenso, provvederà a trasmettere la documentazione alla Regione/ufficio comunale preposto alla tutela dei beni paesaggistici che seguirà la procedura disciplinata dall’art. 11 e cioè:
  • verifica preliminare circa la corretta applicazione della procedura semplificata ovvero se l’intervento non rientri piuttosto fra i casi di esclusione dell’Allegato A o dell’art. 149 del D.lgs. 42/2004 ovvero fra quelli soggetti a procedura ordinaria ai sensi dell’art. 146 D.lgs. 42/2004;
  • valutazione della conformità dell’intervento alle previsioni del vincolo o del piano paesaggistico ovvero, in mancanza, della compatibilità con i valori paesaggistici di riferimento del contesto;

In caso di valutazione positiva della Regione/Comune:

  • trasmissione, entro 20 gg dalla presentazione della domanda, per via telematica, alla Soprintendenza della proposta di accoglimento e degli altri atti, la quale deve esprimere il proprio parere vincolante entro 20 gg;
  • se anche la valutazione della Soprintendenza è positiva, la Regione/Comune delegato adotta l’autorizzazione paesaggistica entro 10 gg;
  • e la valutazione della Soprintendenza è negativa, il Soprintendente comunica all’interessato entro 10 gg i motivi che impediscono l’accoglimento della domanda e le modifiche da apportare al progetto ai fini dell’accoglimento;
  • se la Soprintendenza non esprime il proprio parere nel termine di 20 gg., si applica l’istituto del silenzio assenso fra pubbliche amministrazioni (art. 17 bis Legge 241/1990, introdotto dalla Legge 124/2015) e la Regione/Comune delegato provvede al rilascio del provvedimento.

In caso di valutazione negativa della Regione/Comune:

  • comunicazione all’interessato, entro 10 gg. dalla presentazione della domanda, dei motivi che impediscono l’accoglimento della domanda e delle modifiche da apportare al progetto ai fini dell’accoglimento.

Per quanto riguarda il profilo dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica semplificata, il Dpr 31/2017 richiama espressamente l’art. 146, comma 4 D.lgs. 42/2004 secondo cui “è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento…”.

Semplificazione documentale
Il Dpr 31/2017, a differenza del precedente Dpr 139/2010, contiene:

– un modello fac-simile di domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata (allegato C);

–   un modello fac-simile di relazione paesaggistica semplificata da allegare alla domanda insieme agli elaborati progettuali (allegato D).

Rinnovo autorizzazioni paesaggistiche – procedura semplificata
Il rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche, anche di quelle rilasciate in via ordinaria, è sempre soggetto a procedura semplificata (art. 7) a condizione che:

  • l’autorizzazione non sia scaduta da più di 1 anno e riguardi interventi in tutto o in parte non eseguiti;
  • il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.

In precedenza il rinnovo era sottoposto a procedura ordinaria in base all’art. 146 del Codice.

Immobili sottoposti a doppia tutela (paesaggistica e culturale) – Domanda unica e provvedimento unico della Soprintendenza
Qualora gli interventi riguardino immobili soggetti sia a vincolo paesaggistico che culturale (storico artistico, archeologico), l’interessato presenta un’unica istanza relativa sia all’autorizzazione paesaggistica semplificata, sia all’autorizzazione di cui agli artt. 21 e 22 del D.lgs. 42/2004 e la soprintendenza rilascia un provvedimento unico a contenuto plurimo (art. 16).

Efficacia dell’esclusione degli interventi di cui all’Allegato A anche nelle Regioni a statuto speciale e province autonome
L’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica per le categorie di interventi elencate nell’allegato A si applica immediatamente su tutto il territorio nazionale, comprese quindi le Regioni a statuto speciale e le Province autonome (art. 13).
La procedura semplificata trova applicazione solo nelle Regioni a statuto ordinario. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome dovranno adeguare la propria normativa ai principi del Dpr 31/2017 e fino a tale momento continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali vigenti.
L’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica per le categorie di interventi elencate nell’allegato A prevale su eventuali disposizioni contrastanti relative al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati (art. 14).

Gli uffici dell’Associazione rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Allegati:

Dpr 31/2017 e relativi allegati (A, B, C, D)


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