MINISTERO DEL LAVORO – DECONTRIBUZIONE PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI – DECRETO INTERMINISTERIALE 27 SETTEMBRE 2017, N. 2
Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto 27 settembre 2017 n. 2, con cui stabilisce, anche per l’anno 2017, i criteri di concessione, pur rideterminandone i requisiti, della riduzione contributiva prevista in favore dei datori di lavoro che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà difensivi ai sensi della L. n. 863/84 o dell’art. 21, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 148/15.
La misura dell’agevolazione riconosciuta ai datori è pari al 35% della contribuzione dovuta per i lavoratori le cui riduzioni di orario superino il 20%, relativamente al 2017.
La relativa istanza potrà essere presentata dal 30 novembre e fino al 10 dicembre 2017 dalle imprese che, alla data del 30 novembre 2017, abbiano stipulato un contratto di solidarietà o lo abbiano avuto nel corso del 2016.
Dal 2018, l’istanza dovrà essere presentata dal 30 novembre al 10 dicembre di ciascun anno per le imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà o lo abbiano avuto in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
In un’apposita sezione presente sul portale informatico del Ministero del Lavoro, sarà possibile reperire la modulistica per l’inoltro delle istanze che dovrà avvenire esclusivamente per posta elettronica certificata.
Si segnala, in particolare, che le domande di ammissione verranno istruite sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e saranno giudicate ammissibili nel limite di spesa annuo pari a 30 milioni di euro. A tal fine, le imprese saranno tenute a riportare la stima della riduzione contributiva richiesta.
Il provvedimento di ammissione sarà trasmesso all’azienda interessata ed all’Inps per la quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva, calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nell’anno precedente dai lavoratori interessati dalle riduzioni di orario, rivalutate all’anno di fruizione del beneficio, e in base alle riduzioni orarie previste nel contratto di solidarietà.
Per l’anno in corso, le istanze non accolte per incapienza delle risorse economiche disponibili, sia correnti che residue, perdono definitivamente validità e potranno essere ripresentate a valere sulle risorse dell’esercizio finanziario dell’anno 2018, a condizione che il contratto di solidarietà sia stato in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Le istanze di competenza dell’esercizio finanziario 2016, che non abbiano ottenuto un positivo riscontro per incapienza delle risorse stanziate, possono essere ripresentate nei termini previsti per l’esercizio finanziario 2017, ossia dal 30 novembre al 10 dicembre 2017.
Da ultimo, si evidenzia come le istanze, riferite agli esercizi finanziari 2014 e 2015 che non abbiano ottenuto un positivo riscontro per incapienza delle risorse, perdono definitivamente validità una volta esaurite le eventuali risorse residue stanziate per i relativi anni.
Vale la riserva di diramare le necessarie indicazioni applicative non appena verrà pubblicata la circolare di commento del Decreto di cui trattasi.
Decreto Interministeriale 27 settembre 2017, n. 2
… omissis…
DECRETA
Art. 1
1. La riduzione contributiva di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996 è riconosciuta in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo.
Art. 2
1. La riduzione contributiva di cui all’articolo 1 è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Art. 3
1. La riduzione contributiva di cui all’articolo 1 è riconosciuta, su istanza dell’impresa, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un periodo massimo di ventiquattro mesi nel quinquennio mobile.
2. L’impresa indica nell’istanza l’importo della riduzione contributiva richiesta e il codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata attraverso la procedura denominata “Cigs on line”. Unitamente all’istanza l’impresa produce l’elenco nominativo dei lavoratori, contenente per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20%.
3. L’istanza, firmata digitalmente e prodotta in bollo, è inoltrata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo la modulistica e con le modalità operative indicate nell’apposita sezione del sito internet www.lavoro.gov.it.
4. Con riferimento all’anno 2017, l’istanza è presentata dal 30 novembre e fino al 10 dicembre dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016.
5. A partire dall’anno 2018, l’istanza è presentata dal 30 novembre di ogni anno e fino al 10 dicembre dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
6. Le istanze sono istruite in base all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’inoltro effettuato secondo le modalità di cui al comma 3. Il mancato rispetto delle condizioni e dei presupposti stabiliti dai commi da 2 a 5 comporta l’inammissibilità dell’istanza.
7. Il provvedimento di ammissione della riduzione contributiva o di diniego per motivi diversi dall’incapienza delle risorse annualmente stanziate è adottato dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, per l’importo massimo in essa indicato e comunque entro il limite di spesa annuo.
8. Il provvedimento di cui al comma 7 è trasmesso all’impresa istante e all’INPS o all’INPGI per la quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva, calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nell’anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie, rivalutate all’anno di fruizione del beneficio, nonché sulla base della percentuale di riduzione oraria prevista nel contratto di solidarietà. L’INPS e l’INPGI, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicano alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta da ciascuna impresa istante e gli importi delle eventuali somme residue.
Art. 4
1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge n. 510 del 1996, l’INPS e l’INPGI, d’intesa tra loro, controllano i flussi di spesa relativi all’avvenuto riconoscimento delle riduzioni contributive di cui al presente decreto e ne danno sollecita comunicazione ai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, con specificazione delle somme residue ancora da impegnare per ogni esercizio finanziario di riferimento.
2. Le istanze presentate ai sensi del decreto interministeriale n. 83312 del 2014 sono istruite e decise sino al raggiungimento del limite di spesa previsto per gli esercizi finanziari 2014 e 2015. Le istanze che non abbiano ottenuto riscontro positivo per incapienza delle risorse perdono definitivamente validità, una volta esaurite anche le eventuali risorse residue.
3. Le istanze presentate ai sensi del decreto interministeriale n. 17981 del 2015 sono istruite e decise sino al raggiungimento del limite di spesa previsto per l’esercizio finanziario 2016. Le istanze, che non abbiano ottenuto riscontro positivo per incapienza delle risorse, possono essere ripresentate ai sensi dell’articolo 3, comma 4.
4. Le istanze presentate a decorrere dall’anno 2017, ai sensi del presente decreto, sono istruite e decise esclusivamente a valere sulle risorse relative all’anno di presentazione e comunque entro il relativo limite di spesa annuo. In caso di esaurimento delle risorse annue stanziate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica sul sito www.lavoro.gov.it una comunicazione di raggiungimento del limite di spesa annuo insieme all’elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva, avvertendo che le istanze non collocate in posizione utile entro il limite di spesa annuo non saranno istruite, fatta salva la possibilità di successiva istruttoria delle stesse in caso di risorse residue. In tal caso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica l’elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva a valere sulle risorse residue.
5. Le istanze che non hanno ottenuto riscontro positivo per incapienza delle risorse, correnti o residue, perdono definitivamente validità, fatta salva la possibilità di reiterazione a valere sulle risorse dell’esercizio finanziario dell’anno successivo alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 5.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it
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