LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2017 – REGIONE LOMBARDIA
È stata approvata dal Consiglio di Regione Lombardia la legge n. 15/2017 – c.d. “Legge di semplificazione 2017” (BURL n.22 del 30/05/2017)
Si riporta un elenco delle principali modifiche presenti nella legge in parola inerenti il tema dell’urbanistica e, di seguito, un approfondimento delle stesse.
A) Articolo 21 – Modifiche all’ articolo 4 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 – Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato;
– In assenza di aumento di superficie utile, l’aumento volumetrico dato dalla realizzazione dei rivestimenti esterni finalizzata al raggiungimento dei valori di trasmittanza termica previsti dalla disciplina regionale per l’efficienza energetica degli edifici, non è oneroso e non prevede una verifica dell’indice di edificabilità previsto dal PGT.
B) Articolo 25 – Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 – Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche;
– Sono esclusi dall’ambito di applicazione della legge gli interventi, dichiarati dal progettista abilitato, privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, definiti da delibera di Giunta regionale adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale in parola, ovvero entro il 28/08/2017.
C) Articolo 26 – Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
– L’esecuzione di un piano attuativo può avvenire per stralci funzionali, preventivamente determinati, nel rispetto di un disegno unitario d’ambito;
– Si possono modificare i documenti di PGT anche attraverso interpretazioni autentiche effettuate dal legislatore (il comune) che non costituiscano, però, varianti al piano;
– Il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto è consentito anche negli edifici nuovi, purché decorsi tre anni dalla data di conseguimento dell’agibilità, anche per silenzio-assenso;
– Gli oneri per la realizzazione degli interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi sono calcolati utilizzando le tariffe comunali per le opere di nuove costruzioni ristrutturazione edilizia. I comuni possono deliberare l’applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del venti dieci per cento del contributo di costruzione dovuto;
– Il recupero dei sottotetti con superficie lorda fino a 40 mq., costituenti in base al titolo di proprietà una pertinenza di unità immobiliari collegata direttamente a essi, se prima casa, è esente dalla quota di contributo commisurato al costo di costruzione dal reperimento degli spazi a parcheggi pertinenziali e delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e/o monetizzazione;
– I comuni possono concedere eventuali proroghe o differimenti ai tempi di realizzazione dei piani attuativi comunali e per i programmi integrati di intervento, non aventi rilevanza regionale che, alla data del 30/05/2017, sono in corso di attuazione o la cui convenzione sia già scaduta senza integrale esecuzione delle loro previsioni pubbliche o private e non ne sia già stata dichiarata la decadenza;
– I comuni possono definire lotti o stralci funzionali per il completamento degli interventi di trasformazione previsti da piani attuativi e da programmi integrati di intervento non completati, definendo i modi e i termini per il completamento del singolo stralcio funzionale individuato.
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A) Modifiche all’ articolo 4 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 – Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato
È necessario ricordare che la Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31, (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato – B.U.R.L. n. 49 dell’1 dicembre 2014) riporta all’articolo 4 “Misure di incentivazione – Ulteriori modifiche alla l.r. 12/2005”.
In particolare nel suddetto articolo 4 è riportato quanto segue:
– al comma 2-bis “Negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione, di cui all’articolo 27, comma 1, lettere b), c) e d), della l.r. 12/2005, e negli interventi di integrale sostituzione edilizia, di cui al comma 1, lettera e), punto 7-bis), dello stesso articolo, che consentono di raggiungere una riduzione superiore al 10 per cento dell’indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, previsto dalla normativa regionale, la superficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura dell’unità immobiliare o dell’edificio interessato dall’intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l’involucro esterno degli edifici.”;
– Al comma 2-ter “Negli interventi di nuova costruzione, non compresi nel comma 2-bis, che ricadono all’interno degli ambiti del tessuto urbano consolidato così come definito dall’articolo 10, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2005 e che raggiungono una riduzione superiore al 20 per cento rispetto ai requisiti di trasmittanza termica o che raggiungono una riduzione superiore al 20 per cento rispetto all’indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, richiesti dalla normativa regionale, la superficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura interessati dall’intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l’involucro esterno degli edifici.”;
– Al comma 2-quater “Negli interventi di nuova costruzione, non compresi nei commi 2-bis e 2-ter, che raggiungono una riduzione superiore al 25 per cento rispetto ai requisiti di trasmittanza termica o che raggiungono una riduzione superiore al 25 per cento rispetto all’indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, richiesti dalla normativa regionale, la superficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura interessati dall’intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l’involucro esterno degli edifici. Dal primo gennaio 2021, le percentuali di riduzione di cui sopra sono elevate al 30 per cento.”;
– Al comma 2-quinquies “La superficie lorda di pavimento differenziale che deriva dal non conteggio dei muri perimetrali non va in detrazione della superficie lorda di pavimento da recuperare o sostituire. Per gli interventi di cui ai commi 2-bis e 2-ter, è permesso derogare fino a un massimo di 30 centimetri a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Tali deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.”.
La legge di semplificazione, con l’articolo 21 apporta modifiche al sopra riportato articolo 4 della l.r. 31/2014, aggiungendo, dopo il comma 2 quinquies, i seguenti commi:
– 2 sexies. “Le misure d’incentivazione di cui ai commi 2bis, 2ter, 2quater e 2quinquies sono cumulabili con gli incentivi per la promozione delle fonti rinnovabili previsti da disposizioni statali e strumenti urbanistici locali, ove non precluso in base alla normativa statale.”;
– 2 septies. “La realizzazione dei rivestimenti esterni delle strutture opache verticali e orizzontali degli edifici finalizzata al raggiungimento dei valori di trasmittanza termica previsti dalla disciplina regionale per l’efficienza energetica degli edifici e che non comporta un aumento della superficie utile è autorizzata indipendentemente dall’indice di edificabilità previsto dal PGT per il comparto in cui sono inseriti gli stessi edifici e il relativo incremento volumetrico non è soggetto agli oneri di cui all’articolo 43 della l.r. 12/2005.”.
B) Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 – Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche
1) Dopo l’articolo 1 della l.r. 33/2015, che riporta “La presente legge reca disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella parte Il, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001. n. 380”, sono aggiunti i seguenti commi:
– 1 bis. “Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge gli interventi dichiarati dal progettista abilitato, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 ter, privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Tale dichiarazione è contenuta nell’asseverazione che accompagna il titolo edilizio. All’asseverazione devono essere allegati gli idonei elaborati tecnici, atti a dimostrare l’irrilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici degli interventi.”;
– 1 ter. “La Giunta regionale adotta gli indirizzi per l’uniforme applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 bis e individua i lavori e i casi delle varianti di cui al comma 1 privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, nonché gli elaborati progettuali con cui dimostrare la sussistenza di tali fattispecie.”;
– 1 quater. “Restano ferme le competenze dello Stato, ai fini sismici, riguardo ai lavori relativi a opere pubbliche, le cui programmazione, progettazione, esecuzione o manutenzione sono di competenza statale.”;
– 1 quinquies. “Per gli interventi di riparazione, ripristino, o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, localizzati sul territorio regionale, distrutti o danneggiati da eventi sismici e che beneficiano dei contributi di cui alle ordinanze emanate a seguito di tali eventi, rientranti nella tipologia di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e siano stati esercitati i poteri di ordinanza ai sensi dell’articolo 5 della stessa legge 225/1992, si applicano le relative disposizioni statali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interventi riguardanti immobili localizzati sul territorio regionale interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ai sensi della relativa disciplina statale.”;
2) dopo il comma 2 dell’articolo 6 (Deposito del progetto) è inserito il comma 2 bis. “Nelle località a bassa sismicità, laddove non sia prevista l’autorizzazione di cui all’articolo 8, i comuni o loro forme associative si limitano alla verifica della correttezza della procedura di deposito e della rispondenza e completezza della documentazione presentata rispetto al contenuto minimo definito con il provvedimento di cui all’articolo 13, comma 1.”;
3) il comma 4 dell’articolo 8 è così modificato: “l comuni o loro forme associative. ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, possono richiedere, per le opere e gli edifici strategici o rilevanti, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, un parere tecnico alla Regione da rilasciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. nei casi e con le modalità stabilite con la deliberazione di cui all’articolo 13. comma 1.”;
4) il comma 5 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: “Il parere tecnico di cui al comma 4 è sempre richiesto per le opere e gli edifici pubblici strategici o rilevanti ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, realizzati dal Comune.”;
5) Dopo il comma 4 dell’articolo 10 (Controlli) è aggiunto il comma 4 bis. “La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 13, comma 1 bis, disciplina i termini e le modalità di svolgimento dei controlli delle dichiarazioni di cui all’articolo 5, comma 1 bis.”;
6) dopo il comma 1 dell’articolo 13 (Disposizioni transitorie e finali) è aggiunto il comma 1 bis. “La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2017), adotta la deliberazione di cui all’articolo 5, comma 1 ter. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1 bis, si applicano dalla data di efficacia della deliberazione di cui al precedente periodo.”.
C) Articolo 26 – Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12
(Legge per il governo del territorio);
Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate
le seguenti modifiche:
– al comma 1 dell’articolo 12 (Piani attuativi comunali) che reca “L’attuazione degli interventi di trasformazione e sviluppo indicati nel documento di piano avviene attraverso i piani attuativi comunali, costituiti da tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale.” è aggiunto, “L’esecuzione del piano attuativo può avvenire per stralci funzionali, preventivamente determinati, nel rispetto di un disegno unitario d’ambito, con salvezza dell’utilizzo del permesso di costruire convenzionato nei casi previsti dalla legge.”;
– il comma 14 bis dell’articolo 13 (Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio) è sostituito dal seguente 14 bis. “I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione, rettifica e interpretazione autentica degli atti di PGT sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale e acquistano efficacia ai sensi del comma 11, lettera a).”;
– al comma 4 dell’articolo 63 Il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto è consentito anche negli edifici, destinati a residenza per almeno il venticinque per cento della S.l.p. complessiva, realizzati sulla base di permessi di costruire rilasciati successivamente al 31 dicembre 2005, ovvero di denunce di inizio attività presentate successivamente al 1° dicembre 2005, decorsi cinque tre anni dalla data di conseguimento dell’agibilità, anche per silenzio-assenso.
– all’articolo 64 il comma 7 è sostituito dal seguente: “La realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione ristrutturazione edilizia. I comuni possono deliberare l’applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del venti dieci per cento del contributo di costruzione dovuto, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.”;
– dopo il comma 7 è inserito il comma 7 bis. “Il recupero dei sottotetti con superficie lorda fino a quaranta mq., costituenti in base al titolo di proprietà una pertinenza di unità immobiliari collegata direttamente a essi, se prima casa, è esente dalla quota di contributo commisurato al costo di costruzione di cui all’articolo 16, comma 3, del d.p.r. 380/2001, dal reperimento degli spazi a parcheggi pertinenziali e delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e/o monetizzazione.”;
– dopo il comma 1 dell’articolo 93 sono inseriti i seguenti: “1 bis. Per i programmi integrati di intervento di rilevanza regionale approvati alla data del 30/5/2017, il collegio di vigilanza di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) può concedere eventuali proroghe ai tempi di realizzazione, per particolari esigenze sopravvenute in fase attuativa o cause di forza maggiore, adeguatamente motivate e documentate. In ogni caso la realizzazione delle opere private non può essere disgiunta dalla realizzazione delle opere pubbliche a esse afferenti, che devono essere comunque completate e collaudate prima della fine dei lavori degli immobili privati.
1 ter. Per i piani attuativi comunali e per i programmi integrati di intervento non aventi rilevanza regionale che, alla data di entrata in vigore della presente norma, sono in corso di attuazione o la cui convenzione sia già scaduta senza integrale esecuzione delle loro previsioni pubbliche o private e non ne sia già stata dichiarata la decadenza, le amministrazioni comunali possono provvedere su istanza degli interessati e previo atto ricognitivo dello stato di attuazione del piano attuativo o del programma integrato di intervento:
a) a concedere eventuali proroghe o differimenti ai tempi di realizzazione motivando e documentando le esigenze sopravvenute in fase attuativa o le cause che hanno determinato il mancato tempestivo completamento della trasformazione. Le proroghe e i differimenti non possono essere superiori a tre anni e non possono prevedere riduzioni delle dotazioni di servizi originariamente previsti dal piano attuativo o dal PII. In ogni caso la realizzazione delle opere private non può essere disgiunta dalla realizzazione delle opere pubbliche previste dal piano attuativo o dal PII che devono essere comunque completate e collaudate prima della fine dei lavori degli interventi privati;
b) a definire lotti o stralci funzionali per il completamento degli interventi di trasformazione previsti da piani attuativi e da programmi integrati di intervento non completati, definendo i modi e i termini per il completamento del singolo stralcio funzionale individuato. I lotti o stralci funzionali devono essere autonomi quanto a interventi, opere di urbanizzazione da eseguire e relative garanzie, senza vincoli di solidarietà rispetto alle parti totalmente ineseguite e per le quali non sia previsto il completamento, per le quali il comune provvede con apposita variante ala PGT a rideterminarne la disciplina;
c) a rideterminare, con apposita variante al piano di governo del territorio qualora necessaria o al piano attuativo o al programma integrato di intervento, la collocazione delle aree di concentrazione dei diritti edificatori perequati, di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, eventualmente non più utilizzabili per sopravvenuti previsioni prescrittive/vincoli derivanti da strumenti urbanistici comunali o sovracomunali, anche di coordinamento. In tal caso i predetti diritti edificatori devono essere ricollocati all’interno dell’originario piano attuativo o programma integrato di intervento, privilegiando gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo e di densificazione e rigenerazione urbana, anche attraverso la fissazione di destinazioni d’uso diverse da quelle originarie. Nei casi di cui al presente comma, le amministrazioni comunali e gli interessati provvedono alla stipula di appositi atti convenzionali aggiuntivi e modificativi, nei quali sono recepiti e regolamentati tutti gli effetti dei provvedimenti sopra indicati, in particolare quanto agli obblighi di cui all’articolo 46 e alla cessazione della solidarietà.”.
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