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21.09.2017 - lavori pubblici

LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DEVE SUSSISTERE SIN DALLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E FINO AL COLLAUDO

1. (Consiglio di Stato sez. V 18/7/2017 n. 3551)
Come rilevato dalla giurisprudenza consolidata, dalla quale non v’è evidente ragione per discostarsi, il requisito della regolarità contributiva deve sussistere fino dal momento della presentazione della domanda di partecipazione, essendo irrilevanti eventuali adempimenti tardivi, e per tutta la durata della procedura di gara fino all’aggiudicazione ed alla sottoscrizione del contratto (così, espressamente, Cons. Stato Ad. Plen. 4 maggio 2012, n. 8; Ad. Plen. 29 febbraio 2016, n. 5; Ad. Plen. 29 febbraio 2016, n. 6).

2. (TAR Lazio Latina sez. I 17/7/2017)
Contratti pubblici – Requisiti generali- Obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali – Assolvimento alla data di presentazione della domanda di partecipazione e obbligo di conservazione di tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante – Irrilevanza eventuale adempimento tardivo
Nel Disciplinare di gara, tra i requisiti di partecipazione di ordine generale, era previsto che “per poter partecipare alla gara i concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016”. Detta norma, al quarto comma prevede che “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti” e che “Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015. (..)
Rileva il Collegio che con il documento prodotto il 14 settembre la ricorrente non ha provato la sussistenza del requisito imposto dal Disciplinare di gara e cioè essere in regola con gli adempimenti in materia contributiva e previdenziale sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione. Né tale regolarità è stata provata con la produzione documentale dell’INPS che anzi rileva alla data del 28.7.2016 una situazione debitoria di oltre ventimila euro. (..)
Sul punto la giurisprudenza è costante nell’affermare che ““anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva” (Ad. Plen. n. 5 del 2016)”.


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