ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA LAVORISTICA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA – NOTA 27 MARZO 2017
Si informa che con nota prot. 103/2017RIS del 27 marzo 2017, che si riproduce in calce alla presente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito al proprio personale ispettivo alcune precisazioni, di seguito richiamate, per il caso in cui durante l’attività di vigilanza emergano profili di natura previdenziale/assicurativa.
In via preliminare, la nota in questione ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è conferita anche al personale ispettivo dell’Inps e dell’Inail.
Peraltro, salvo le ipotesi di espressa delega da parte dell’Autorità Giudiziaria, nell’ambito delle verifiche di carattere lavoristico e previdenziale/assicurativo, per effetto della quasi totale depenalizzazione dei relativi illeciti (con la sola eccezione della materia della salute e sicurezza sul lavoro), l’attività di polizia giudiziaria si configura come residuale.
Normalmente, invece, l’attività del personale ispettivo ha come finalità l’accertamento di specifiche fattispecie di non corretta applicazione della disciplina lavoristica oppure previdenziale o assicurativa, senza che sia previsto a priori (salvo ipotesi specificatamente individuate) un accertamento di carattere generale.
Per quanto in particolare concerne gli accertamenti ispettivi nella materia previdenziale e assicurativa, l’Ispettorato evidenzia che gli stessi sono mirati alla verifica del rispetto dei relativi obblighi nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, ferme restando la contestazione, la notificazione e la gestione degli illeciti amministrativi, che il personale ispettivo di tali Enti era tenuto a trattare prima dell’entrata in vigore del Decreto Interministeriale 28 dicembre 2016.
Tutto ciò premesso, la nota in esame precisa che:
– laddove nel corso dell’attività di vigilanza emergano ipotesi di violazione di disposizioni normative in materia lavoristica che comportino la contestazione di ulteriori illeciti amministrativi, il personale ispettivo dell’INPS e dell’INAIL (fino a quando non saranno definiti i percorsi formativi sui diversi aspetti della vigilanza in detta materia) dovrà interessare l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, al fine di porre in essere un unico accertamento, comprensivo sia della materia previdenziale/assicurativa che di quella lavoristica;
– allo stesso modo (e sempre fino alla definizione dei relativi percorsi formativi da parte degli Istituti sulla materia previdenziale e assicurativa), qualora nel corso di una attività di vigilanza avente ad oggetto esclusivamente la materia lavoristica emergano violazioni previdenziali/assicurative, il dirigente dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro ed il dirigente territoriale o il referente regionale dell’Istituto interessato possono valutare l’opportunità di ampliare l’ambito dell’accertamento e unificarne gli esiti.
Ispettorato Nazionale del Lavoro
Roma, 27 marzo 2017
Nota prot. 103/2017RIS
Oggetto: attività di vigilanza – profili previdenziali e assicurativi.
Con il D.I. 28 dicembre 2016 è stata individuata la data di piena operativa dell’Ispettorato nazionale de lavoro nel 1° gennaio 2017.
A partire dalla stessa data, come previsto dal D.P.C.M. 23 febbraio 2016, anche al personale ispettivo degli Istituti previdenziali è conferita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Rispetto ai poteri e prerogative che tale qualifica comporta ed agli adempimenti connessi alla funzione, questa Amministrazione ha già avviato uno specifico percorso formativo che prevede ulteriori iniziative a livello territoriale da avviare nei prossimi giorni.
Ciò premesso va altresì evidenziato che, salvo le ipotesi di espressa delega da parte della A.G., l’attività di polizia giudiziaria nell’ambito di accertamenti di carattere lavoristico e previdenziale/assicurativo, in considerazione della ormai quasi totale depenalizzazione dei relativi illeciti (con la sola eccezione della materia della salute e sicurezza sul lavoro), appare assolutamente residuale.
Ordinariamente invece l’attività del personale ispettivo ha come obiettivo l’accertamento di specifiche fattispecie di non corretta applicazione della disciplina lavoristica, ovvero previdenziale o assicurativa, senza che sia prevista a priori – salvo ipotesi specificatamente indicate dall’Ufficio – una verifica di carattere generale.
Ciò premesso, così come avviene per gli accertamenti di carattere lavoristico, normalmente finalizzati al riscontro di specifiche fattispecie di violazione, anche gli accertamenti ispettivi nella materia previdenziale e assicurativa sono orientati alla verifica sul rispetto dei relativi obblighi nei confronti degli Istituti, ferma restando la contestazione, notificazione e gestione di quegli illeciti amministrativi, che il personale ispettivo INPS e INAIL era già tenuto a trattare prima dell’entrata in vigore del citato D.I. 28 dicembre 2016.
In tal senso, il personale ispettivo degli Istituti avrà cura di evidenziare tale ambito di accertamento all’interno del verbale conclusivo, sostituendo la parte di testo “il presente verbale, che si riferisce al periodo dal … al …:” con il seguente testo: “il presente verbale, che si riferisce al periodo dal … al …, e attiene esclusivamente alla materia previdenziale/assicurativa di competenza dell’Istituto”, nell’apposito riquadro in premessa agli esiti.
Pertanto, qualora in fase di primo accesso o nel prosieguo dell’accertamento emergano, con evidenza, ipotesi di violazione di disposizioni normative in materia lavoristica che comportino la contestazione di ulteriori illeciti amministrativi, il personale ispettivo degli Istituti, fino a quando non saranno definiti i percorsi formativi sui diversi aspetti della vigilanza in materia di lavoro, avrà cura di interessare l’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine dar vita ad un unico accertamento, comprensivo sia della materia previdenziale/assicurativa che lavoristica.
Parimenti, sempre fino alla definizione dei relativi percorsi formativi da parte degli Istituti sulla materia previdenziale e assicurativa, il dirigente territoriale dell’Ispettorato, unitamente al dirigente territoriale/referente regionale dell’Istituto, in presenza di violazioni previdenziali/assicurative nel corso di una vigilanza avente ad oggetto esclusivamente la materia lavoristica, valuteranno l’opportunità di ampliare l’ambito dell’accertamento ed unificarne gli esiti.
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