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24.03.2017 - lavoro

INPS – NUOVI VALORI DAL 1° GENNAIO 2017 (CIRCOLARE N. 12/2017)

Con circolari n. 19, 21 e 36 del 2017 l’Inps ha comunicato i nuovi importi e valori a valere dal 1° gennaio 2017.
Di seguito si riepilogano le circolari in commento per la parte di interesse delle imprese del settore edile.

1) Importo massimale cassa integrazione guadagni
Con circolare n. 36 del 21 febbraio scorso, l’Inps ha comunicato gli importi del massimale mensile del trattamento di Cassa integrazione guadagni ordinaria a valere dal 1° gennaio 2017 a seguito dell’introduzione del D.Lgs. n. 148/2015, di riforma degli ammortizzatori sociali. Si rammenta che tale Decreto prevede, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, che gli importi del trattamento (c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale), nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, siano aumentati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

La Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) ha precisato che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.
Quindi in applicazione di quanto previsto anche l’aggiornamento degli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito per il 2017 è stato effettuato sulla base degli importi massimi dell’anno precedente, ossia sulla base dei valori indicati per l’anno 2016.
I trattamenti di CIG dalla data del 1° gennaio 2017 non possono superare i limiti mensili di seguito indicati.

 

RETRIBUZIONI INFERIORI O UGUALI AD EURO 2.102,24
(comprensive delle mensilità aggiuntive) 
Importo mensile lordo Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%
euro 971,71 euro 914,96
Importo mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%
euro 1.166,05 euro 1.097,95
RETRIBUZIONI SUPERIORI
AD EURO 2.102,24
(comprensive delle mensilità aggiuntive)
Importo mensile lordo Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%
euro 1.167,91 euro 1.099,70
Importo mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%
euro 1.401,49 euro 1.319,64

 

2) Contributo Inps nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (c.d. ticket licenziamento)
Con la medesima circolare n. 36/2017 l’Inps ha comunicato il valore del limite retributivo utile ai fini Naspi che, anche per l’anno in corso, è pari ad euro 1.195.
Conseguentemente, per l’anno 2017, il valore annuo (12 mesi di anzianità aziendale) del contributo dovuto dal datore di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla Naspi, è pari ad euro 489,95 (ossia il 41% di 1.195). Il valore massimo è invece pari ad euro 1.469,85.
Si rammenta che la Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) così come modificata dall’articolo unico, comma 250, lettera f), della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e dalla Legge n. 21/2016 (c.d. Decreto “Milleproroghe – cfr. circolare del Collegio n. 10/2016), stabilisce che “nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla Naspi, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di Naspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.
Il contributo è dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro genera in capo al lavoratore il teorico diritto alla Naspi, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Restano escluse, ad esempio, le seguenti cessazioni del rapporto di lavoro:
– interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;
– dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità);
– risoluzioni consensuali (ad eccezioni di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo);
– decesso del lavoratore;
– licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazione prevista dai Ccnl.
Si segnala che per i lavoratori licenziati collettivamente dal 31 dicembre 2016, in assenza di accordo sindacale, il contributo in parola è triplicato.

3) Minimale contributivo
L’Inps con circolare n. 19 del 31 gennaio 2017 ha comunicato i limiti giornalieri di retribuzione imponibile a valere per l’anno in corso, che sono così determinati:
– Dirigenti euro 131,89;
– Impiegati e Operai euro 47,68.
Il minimale di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di euro 7,15.

4) Limite retribuzione per l’applicazione aliquota 1% ai fini pensionistici
L’art. 3-ter della Legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell’1%, posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. L’Inps, con la già citata circolare n. 19/2017, ha comunicato che tale limite è fissato, anche per l’anno corrente, in euro 46.123,00. Pertanto, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite che, rapportato a dodici mesi, è pari a euro 3.844,00.
Si rammenta che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione. La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia Uniemens, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>.
L’imponibile della contribuzione aggiuntiva (da indicare nel campo <ImponibileCtrAgg>) è “un di cui” dell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>. Al contrario l’importo della contribuzione aggiuntiva dell’1% (da indicare nel campo <ContribAggCorrente>) non è “un di cui” del valore indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>.

5) Massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995
Il massimale annuo contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, a valere per i dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso Inps, Inpdai o altro regime obbligatorio al 31.12.1995, è pari per l’anno 2017 ad euro 100.324,00, come comunicato dall’Istituto con la già citata circolare n. 19/2017.
La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia Uniemens, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>. L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

6) Indennità di maternità obbligatoria – importo a carico dello Stato
Per l’anno 2017 l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico dello Stato è fissato in euro 2.086,24, come confermato dalla circolare INPS n. 19/2017, più volte menzionata.
L’art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001 ha stabilito che, con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti dopo il 1° luglio 2000, per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, l’importo delle prestazioni dovute viene posto a carico del bilancio dello Stato entro un limite massimo di euro 1.548,58, rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Not. n. 3/2003, n. 5/2003 e n. 8-9/2003). Per l’anno 2016 tale limite è pari, come detto, ad euro 2.086,24, come, peraltro, già previsto per il 2016.
L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo, a livello individuale, deve essere riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>.
La parte eccedente il predetto importo deve essere riportata nell’elemento <IndMat2Fascia>.

7) Indennità di malattia per i lavoratori spedalizzati con familiari a carico – limiti di reddito mensile anno 2017
L’Inps con circolare 29 dicembre 2016, n. 229 ha indicato i limiti di reddito mensile da valere per l’anno 2017 ai fini del riconoscimento della vivenza a carico secondo le norme del Testo Unico sugli assegni familiari. Gli importi, da valere per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017, sono:
– euro 706,82 mensili per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
– euro 1.236,94 mensili per due genitori ed equiparati.
Per la generalità delle imprese i limiti di reddito sopra indicati non rilevano ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia (per i quali vale la diversa disciplina dell’assegno per il nucleo familiare). Sono invece di interesse per la determinazione dell’indennità economica di malattia a favore dei lavoratori ricoverati.
Secondo le norme vigenti, in caso di ricovero in luogo di cura e per tutto il periodo degenza, la misura dell’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps è ridotta ai 2/5 di quella normale intera (20%, anziché 50%, dal quarto al ventesimo giorno; 26,66%, anziché 66,66%, oltre il ventesimo giorno). Tuttavia, detta riduzione non ha luogo – e l’indennità è corrisposta nella misura intera normale – per i lavoratori ricoverati che abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria della disciplina degli assegni familiari. Secondo le norme del citato Testo Unico sugli assegni familiari, per il riconoscimento della vivenza a carico è necessario che i familiari interessati (coniuge, genitori, figli o equiparati) siano titolari di reddito non maggiore di determinati limiti. Per l’anno 2017 valgono appunto gli importi mensili indicati dalla citata circolare.

8) Previdenza complementare – TFR conferito al fondo di tesoreria
Essendo ormai giunta a regime la disciplina circa la misura dell’esonero compensativo di cui possono godere le imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto – TFR – alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps, si conferma che anche per l’anno 2017, la misura dell’esonero in parola è fissata nello 0,28%.
Nel contesto delle misure compensative previste per le aziende a fronte dei maggiori oneri finanziari derivanti dal conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps, l’art. 8 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 766, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2008 riconosce, a favore dei datori di lavoro, l’esonero dal versamento dei contributi sociali dai medesimi dovuti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, in funzione della percentuale di TFR maturando destinato alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo di Tesoreria.
Tale esonero – aggiuntivo rispetto a quello disposto dall’art. 10 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e cioè l’esonero dal versamento del contributo dello 0,20%, o dello 0,40% per i dirigenti di aziende industriali, al Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297) – è stato applicato, nell’anno 2008, nella misura di 0,19 punti percentuali.
Per gli anni successivi è previsto un progressivo aumento delle aliquote di riduzione fino ad un massimo di 0,28 punti percentuali a partire dall’anno 2014. Relativamente all’anno 2016, l’esonero di cui trattasi viene confermato nella misura di 0,28 punti percentuali.
Si ricorda che, in merito alla normativa sopra richiamata, l’Inps ha fornito istruzioni operative, in particolare, con circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 e messaggio n. 5859 del 7 marzo 2008 (cfr. Not. n. 4/2008).

9) Aliquota gestione separata
L’Inps con circolare n. 21 del 31 gennaio 2017, ha reso note le aliquote contributive dovute alla Gestione separata a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Per effetto di quanto disposto dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92, dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e dal venir meno dalla previsione di cui all’art. 1, comma 744, della Legge di Stabilità 2014 – che valeva per il solo anno 2014 – a partire dal 1° gennaio 2015, si segnala un incremento delle aliquote contributive per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata mentre per coloro che sono titolari di pensione o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria il livello di imposizione contributiva rimane confermato.
In pratica, per i collaboratori o le figure assimilate, iscritti alla Gestione Separata, l’aliquota contributiva è elevata, per l’anno 2017, al 32%. Inoltre, per questa categoria di soggetti, rimane confermata l’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, anche per l’anno 2017, è pari allo 0,72%, per un totale, quindi, del 32,72%.
Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione Separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 25%. Anche per costoro, si applica la predetta contribuzione aggiuntiva dello 0,72%, per un’aliquota complessiva, quindi, del 25,72%.
Infine, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota, per il 2017, è confermata al 24%.
Inoltre con la circolare in commento l’Inps ha confermato che il massimale entro il quale applicare le nuove aliquote dovute all’Istituto per gli iscritti alla Gestione separata, è pari, per l’anno 2017, ad euro 100.324,00.
Circa la ripartizione dell’onere contributivo si ricorda che è stabilita nella misura di un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente, salvo che per gli eventuali contratti di associazione in partecipazione ancora in essere, per i quali la ripartizione avviene in misura pari al 55% per l’associante, e al 45% per l’associato, dell’onere totale.
Il Servizio sindacale del Collegio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

 


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