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24.11.2017 - lavoro

INPS – APE SOCIALE – VALORIZZAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE ESTERA – MESSAGGIO 24 OTTOBRE 2017, N. 4170

Con messaggio n. 4170 del 24 ottobre scorso, l’INPS, a seguito di un nuovo indirizzo interpretativo ministeriale, ha fornito nuove indicazioni circa la possibilità di totalizzare, ai fini dell’accesso al beneficio dell’APE sociale, i periodi di contribuzione estera maturata in Paesi appartenenti all’Unione Europea, inclusa la Confederazione svizzera, o in quelli aderenti al SEE o extracomunitari purché convenzionati con l’Italia.
Stanti le nuove indicazioni, pertanto, l’Istituto ha disposto che le domande di certificazione delle condizioni di accesso al beneficio dell’Ape sociale presentate in data successiva al 15 luglio 2017 siano istruite, o, se già istruite, riesaminate, alla luce del criterio esposto nel messaggio da ultimo intervenuto.

INPS – Messaggio 24 ottobre 2017, n. 4170
Oggetto: Valutazione della contribuzione estera ai fini del requisito contributivo necessario per accedere all’indennità di Ape sociale di all’articolo 1, commi da 179 a 186 della legge n 232 del 2016 per le domande presentate dal 16 luglio al 30 novembre 2017.
Con circolare n. 100 del 2017 in materia di valutazione del requisito contributivo minimo per l’accesso all’ape sociale è stato specificato che “il suddetto requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia”.
Tale orientamento, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella prima fase di applicazione della normativa in oggetto, non esclude la possibilità di assumere una posizione più aperta nella fase successiva, in relazione alla platea dei beneficiari e delle risorse finanziarie disponibili.
Al riguardo si fa presente che all’esito della prima fase di applicazione della norma in oggetto, correlata all’invio delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio u.s., è emerso che la platea dei destinatari sarà presumibilmente inferiore rispetto a quella prevista e, conseguentemente, ai fondi stanziati.
L’art. 4, co. 3 del D.P.C.M. n. 88/2017 ha previsto che: “Le domande per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’ape sociale presentate oltre il 15 luglio 2017 ed il 31 marzo 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno, sono prese in considerazione esclusivamente se, all’esito del monitoraggio di cui all’art. 11 residueranno le necessarie risorse finanziarie.”
Al fine di favorire, in questa seconda fase di monitoraggio che terminerà il 30 novembre 2017, l’ingresso di potenziali beneficiari con contribuzione estera che sono stati inizialmente esclusi per difetto del requisito contributivo, è possibile su concorde parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali espresso con nota del 6.10.2017 prot.n. 6956 consentire il perfezionamento del requisito contributivo minimo per l’accesso all’Ape sociale totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia.
Le domande di certificazione delle condizioni di accesso al beneficio dell’ape sociale presentate in data successiva al 15 luglio 2017 dovranno essere istruite, o se già istruite, riesaminate, alla luce del criterio esposto nel presente messaggio.


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