INAIL – OSCILLAZIONE DEL TASSO DI PREMIO PER PREVENZIONE DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ – PUBBLICAZIONE GUIDA OT/24
Si informa che l’Inail ha pubblicato, sul proprio sito internet, la Guida alla compilazione del nuovo modulo da utilizzare per la domanda di riduzione del tasso di premio “per prevenzione” (Mod. OT/24), a valere sull’anno 2017, in relazione agli interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro effettuati nel 2016
Si segnala che sul sito www.inail.it è stata pubblicata la Guida predisposta dall’Inail per la compilazione della nuova versione del modulo OT24, da utilizzare per la richiesta di riduzione del tasso di premio “per prevenzione”, ai sensi dell’art. 24 delle “Modalità tariffarie”.
Tale disposizione, nel testo novellato, da ultimo, dal Decreto Interministeriale 3 marzo 2015, prevede che, trascorsi i primi due anni dall’inizio dell’attività assicurata, in relazione agli interventi effettuati per migliorare le condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, determinata, secondo la dimensione aziendale espressa in “lavoratori-anno” del periodo, calcolati per singola voce tariffaria, nelle percentuali di seguito riportate.
Lavoratori-anno Riduzione
fino a 10 28%
da 11 a 50 18%
da 51 a 200 10%
oltre 200 5%
La riduzione:
– è cumulabile con l’oscillazione del tasso di premio “per andamento infortunistico”, eventualmente applicabile in via automatica dall’Inail ai sensi dell’art. 22 delle menzionate Modalità tariffarie;
– è concedibile previa presentazione di una apposita istanza, da parte del datore di lavoro, entro il 28 febbraio (29 in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale è richiesta;
– è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per il medesimo anno;
– presuppone la regolarità dell’azienda con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.
La domanda di riduzione (modulo OT/24) a valere sull’anno 2017 dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2017, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi online presente sul sito www.inail.it.
Il modulo OT/24 2017 consente all’azienda di compilare un’unica domanda per tutte le posizioni assicurative territoriali (PAT) del “codice cliente”.
La domanda viene automaticamente indirizzata dalla procedura informatica alla Sede INAIL competente in ragione della sede legale dell’azienda, a prescindere dalla localizzazione territoriale delle unità produttive.
La documentazione che l’Inail ritiene probante l’attuazione dell’intervento dichiarato, a pena di inammissibilità, deve essere trasmessa, unitamente alla domanda, entro il 28 febbraio 2017, utilizzando anche l’apposita funzionalità “Allegati” disponibile nel servizio on-line, all’interno del “modulo OT/24 – lista inviate”.
Non verrà quindi presa in esame dall’Istituto la documentazione trasmessa oltre il predetto termine.
In caso di errore nella compilazione della domanda, la stessa potrà essere ricompilata ed inoltrata, entro il termine del 28 febbraio 2017, con allegata tutta la documentazione richiesta. In questa ipotesi l’inoltro successivo annulla il precedente invio.
In vista della anzidetta scadenza, si fornisce di seguito un quadro riepilogativo delle caratteristiche e modalità di richiesta del beneficio di cui trattasi.
Si sottolinea che il modulo di domanda OT/24 2017, le istruzioni per la compilazione del medesimo (con l’Allegato 1, recante “Nome file per documentazione probante – anno 2017”), nonché il “Questionario di autovalutazione per l’osservanza di alcune delle principali norme in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro”, sono reperibili sul citato sito internet seguendo il percorso: sezione “Moduli e modelli” – “Assicurazione” – “Premio assicurativo” – “Oscillazione del tasso – OT/24 – Anno 2017”.
Computo dei lavoratori/anno ai fini della determinazione della misura dell’oscillazione
Come accennato, la misura dell’oscillazione “per prevenzione” è relazionata alla dimensione aziendale espressa in “lavoratori-anno”.
Va precisato, in proposito, che il termine “lavoratori-anno” riflette, ai sensi dell’art. 22, comma 4, delle Modalità tariffarie, il rapporto annuo fra le masse retributive soggette a contribuzione Inail e la retribuzione media ottenuta moltiplicando per trecento la retribuzione media giornaliera dei casi di infortunio e di malattia professionale indennizzati per inabilità temporanea, se pari o superiori a dieci nell’anno, ovvero la retribuzione media giornaliera dell’anno stesso relativa al “Grande Gruppo” di tariffa cui la posizione assicurativa appartiene, se i predetti casi sono inferiori a dieci.
Secondo le istruzioni contenute nella circolare della Direzione Generale dell’Inail n. 17 del 25 febbraio 2011, i lavoratori-anno del periodo si ottengono quale somma dei dati dei singoli anni, ovvero con riferimento alla somma del numero dei lavoratori-anno registrati nei primi tre anni del quadriennio precedente l’anno per il quale la riduzione è richiesta.
Di conseguenza, la misura dell’oscillazione “per prevenzione” riguardante l’anno 2017 verrà determinata dall’Inail – a fronte di una domanda presentata entro il 28 febbraio 2017, in relazione agli interventi migliorativi effettuati nell’anno 2016 – considerando la somma dei lavoratori-anno registrati nel triennio 2013/2014/2015 (riscontrabile dal provvedimento “20SM”, di comunicazione del tasso di premio a valere per il 2017).
La misura della riduzione deve essere individuata per singola voce, sulla base del numero di lavoratori-anno relativi alla voce stessa.
Nel caso di PAT strutturata in più voci tariffarie, quindi, il calcolo dell’oscillazione deve essere effettuato separatamente per ognuna delle voci inserite all’interno della PAT, considerando soltanto il numero di lavoratori-anno relativi a ciascuna voce.
La suddetta circolare ha inoltre rimarcato che, nell’ipotesi di posizioni assicurative con tasso ponderato, il numero dei lavoratori-anno è quello relativo alla PAT.
Condizioni per l’accesso all’oscillazione
Nel modulo di domanda, il datore di lavoro richiedente deve dichiarare:
– di essere consapevole che la concessione del beneficio è subordinata all’accertamento della regolarità contributiva ed assicurativa;
– che nei luoghi di lavoro ai quali si riferisce l’istanza:
– sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro;
– sono stati effettuati, nell’anno solare precedente, interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.
In proposito, l’Inail fornisce le indicazioni di seguito richiamate.
Regolarità contributiva ed assicurativa
La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previsti dalla disciplina del DURC, contenuta nel Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015, e successive modificazioni ed integrazioni, come precisati dalla circolare della Direzione Generale dell’Inail n. 61 del 26 giugno 2015.
Osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro
Tale requisito si intende osservato se sono rispettate tutte le disposizioni obbligatorie vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, con riferimento all’azienda nel suo complesso (e non alle sole PAT oggetto della domanda), in atto al 31 dicembre dell’anno precedente quello a cui si riferisce la domanda.
L’Inail mette a disposizione sul proprio sito internet un questionario di autovalutazione per coloro che intendano verificare il livello di conformità alle principali norme afferenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario, salvo l’annullamento della riduzione concessa qualora l’irregolarità venga definitivamente accertata nelle sedi competenti.
Interventi migliorativi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro
Gli interventi in oggetto possono essere:
– “Trasversali Generali (TG)”: possono essere realizzati in tutti i settori produttivi e si riflettono sull’azienda nel suo complesso. Questi interventi sono presenti nelle sezioni A e B del modulo e si riferiscono a tutte le PAT del “Codice cliente”;
– “Trasversali (T)”: tali interventi, elencati nella sezione C, possono essere realizzati in tutti i settori produttivi e sono validi soltanto per le singole PAT in cui gli stessi sono stati attuati;
– “Settoriali Generali (SG)”: possono essere effettuati solo dalle aziende (“Codice cliente”) appartenenti a determinati settori produttivi e si riflettono sull’azienda nel suo complesso. Si tratta degli interventi della sezione D e si riferiscono a tutte le PAT del “Codice cliente”;
– “Settoriali (S)”: possono essere realizzati in tutti i settori produttivi e sono validi soltanto sulle singole PAT in cui gli stessi sono stati effettuati. Si tratta degli interventi della sezione E.
La specifica condizione concernente l’attuazione per gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro nel corso dell’anno solare 2016 (in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia) si intende realizzata, per ogni singola PAT, qualora siano stati effettuati interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
In generale, per il raggiungimento del punteggio è possibile selezionare interventi relativi a diverse sezioni o ad una sola sezione del modulo (nel caso di selezione di interventi della sezione B – “Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale”, il punteggio pari a 100 deve essere conseguito interamente all’interno di tale sezione).
Per ogni singola PAT, una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori interventi.
Il punteggio assegnato agli interventi può presentare valori diversificati, secondo quanto previsto nel modulo di domanda. In particolare:
– con riferimento agli interventi relativi alla responsabilità sociale (sezione B) è stata introdotta una novità che riguarda la dimensione aziendale (“grandi”, “medie”, “piccole” e “microimprese”), significativa ai fini del punteggio (che verrà differenziato in relazione all’appartenenza dell’azienda alle varie fasce dimensionali) e del numero di condizioni/attività da attuare. Pertanto, ad un’azienda “piccola” viene richiesta, per la responsabilità sociale la realizzazione di un numero di attività inferiore rispetto a quello richiesto ad una azienda “grande”;
– per alcuni interventi delle sezioni C, D ed E il punteggio è differenziato in relazione al settore produttivo di appartenenza dell’azienda.
La selezione di un intervento in tali sezioni è possibile laddove almeno una delle voci applicate all’azienda per la PAT oggetto della domanda sia compresa nei “grandi gruppi/gruppi/sottogruppi” di tariffa riportati nel modulo di domanda.
Per le PAT che presentano al proprio interno più voci di rischio, il meccanismo di calcolo del punteggio riferito al singolo intervento tiene conto del settore produttivo che prevede il punteggio più elevato.
Alcuni interventi possono avere una valenza pluriennale, conservando la loro validità negli anni sino a quando l’azienda continua a mantenere ed attuare quanto previsto dall’intervento (procedure, modalità operative, codici di pratica, adozione di un sistema di gestione, ecc.).
Definizione delle istanze da parte dell’Inail
L’istanza di riduzione del tasso medio di tariffa “per prevenzione” è accolta qualora risulti accertata la ricorrenza dei presupposti suindicati, oggetto di specifiche dichiarazioni contenute nel modulo di domanda.
È fatta salva la facoltà dell’Inail di procedere, in sede di istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.
Laddove venga selezionato un intervento “Trasversale Generale (TG)” o “Settoriale Generale (SG)”, la definizione della domanda esplica automaticamente effetti su tutte le PAT del “Codice cliente”.
Nell’ipotesi di PAT gestite in forma accentrata, l’accoglimento o la reiezione della domanda riguarda tutte le unità produttive oggetto dell’accentramento.
In caso di selezione di interventi “Trasversali (T)” o “Settoriali (S)”, la definizione della domanda esplica effetti soltanto sulla PAT o sulle PAT interessata/e dagli interventi migliorativi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato. è comunicato all’azienda per posta elettronica certificata entro centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda.
Qualora risulti, successivamente all’accoglimento dell’istanza di riduzione, la mancanza dei presupposti applicativi, l’Inail procede all’annullamento della riduzione concessa ed alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
Si ritiene infine opportuno ricordare che avverso il provvedimento dell’Istituto può essere presentato ricorso al Presidente dell’Inail, per il tramite della competente Direzione Regionale, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso.
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