I CHIARIMENTI NON POSSONO INTEGRARE O MODIFICARE LE REGOLE DEL BANDO MA POSSONO PRECISARE IL SIGNIFICATO DI ALCUNE CLAUSOLE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
(Consiglio di Stato sez. III 20/12/2016 n. 5393)
Se è vero che le uniche fonti della disciplina di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare, con la conseguenza che i chiarimenti non possono valere a integrare o a modificare le regole ivi cristallizzate (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 26 agosto 2016, n.3708), è anche vero che la precisazione del significato e della portata di alcune prescrizioni poco chiare, se intervenuta prima della presentazione delle offerte, non costituisce un’inedita alterazione delle regole di gara, ma una sorta d’interpretazione autentica (legittima) delle clausole della lex specialis dal senso poco intellegibile (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 14 gennaio 2015, n.58).
Orbene, la portata e il significato della clausola di cui all’art.24 del capitolato speciale appariva senz’altro foriera di dubbi interpretativi sulla sua effettiva operatività, in ragione del giudicato (di nullità) formatosi su analoga (se non identica) prescrizione contenuta nella precedente lex specialis, sicché il chiarimento in questione deve intendersi senz’altro consentito, se non (addirittura) doveroso, nella misura in cui ha permesso la soluzione della suddetta perplessità ermeneutica e la conseguente conformazione al giudicato della procedura (eliminando, nei confronti di tutte le imprese concorrenti, qualsivoglia dubbio sull’operatività della clausola oggetto del chiarimento)
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