IL GIUDIZIO SULL’ANOMALIA DELLA P.A. È CENSURABILE DAL GIUDICE SOLO IN CASO DI MANIFESTA E MACROSCOPICA ERRONEITÀ O IRRAGIONEVOLEZZA
(T.A.R. Puglia,Bari, sez. I, 18/11/2016, n. 1319)
Il giudizio sull’anomalia delle offerte presentate in una gara di appalto è un giudizio ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza; il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della P.A. sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della P.A. e tale sindacato rimane limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto (cfr., ex multis, Cons. Stato, III, n. 211/2016; V, n. 5450/2015);
Le valutazioni sul punto devono essere compiute dall’Amministrazione in modo globale e sintetico, con riguardo alla serietà dell’offerta nel suo complesso e non con riferimento alle singole voci dell’offerta (cfr., ex multis, Cons. Stato, III, n. 5597/2015; V, n. 2274/2015; VI, n. 2662/2015).
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