CHIARIMENTI SULL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
SILENZIO ASSENSO IN CASO DI MANCATA ESPRESSIONE DELLA SOPRINTENDENZA
L’art. 11, comma 9 del Dpr 31/2017 sul procedimento semplificato di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità prevede espressamente che, in caso di mancata espressione del parere del Soprintendente entro 20 giorni dalla richiesta della Regione o del Comune da essa delegato, si forma il silenzio assenso fra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 17 bis Legge 241/1990, inserito dalla Legge 124/2015.
L’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 che disciplina invece il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in via ordinaria non prevede espressamente l’operatività del silenzio assenso fra pubbliche amministrazioni ma, anche in considerazione di quanto stabilito dalla nota n. 11688 del 11/04/2017 dell’Ufficio Legislativo del Ministero dei beni culturali, è possibile affermare che il silenzio assenso dell’art. 17 bis Legge 241/1990 trova applicazione anche nell’ambito del procedimento ordinario.
Nella Nota – che contiene chiarimenti sul regime transitorio del Dpr 31/2017 – l’Ufficio Legislativo del Mibac alla lettera b1) afferma che, con riferimento agli effetti del decorso del termine entro il quale la Soprintendenza deve rilasciare il suo parere sul progetto e cioè 45 gg. in caso di procedimento ordinario e 20 gg. in quello semplificato, opera sempre il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 17 bis nella Legge 241/1990, inserito dall’art. 3 della legge 124/2015.
A tal fine viene richiamata la precedente Nota n. 27158 del 10/11/2015 (poi integrata dalla Nota n. 21892 del 20/07/2016) con cui l’Ufficio Legislativo aveva fornito chiarimenti interpretativi sull’applicazione del silenzio assenso fra p.a. nell’ambito dei procedimenti di competenza del Ministero dei beni culturali. In questi ultimi documenti si precisa che:
• la formazione del silenzio assenso in caso di mancato rilascio del parere del Soprintendente avviene decorso il termine specifico di 45 giorni previsto dall’art. 146 del D.lgs. 42/2004 e non quello generale di 90 gg previsto dall’art. 17-bis per le amministrazioni che tutelano i beni culturali e paesaggistici;
• il meccanismo del silenzio assenso è alternativo e incompatibile con la conferenza di servizi. Pertanto ogni volta che viene indetta una conferenza di servizi, trovano applicazione gli artt. 14 e ss Legge 241/1990 e non l’art. 17-bis;
• la formazione del silenzio assenso in caso di inerzia della soprintendenza avviene solo in presenza di alcune condizioni e cioè legittimazione del soggetto a presentare la domanda, competenza della p.a. a riceverla e sussistenza della documentazione completa dalle norme di legge in materia;
• una volta formatosi il silenzio assenso per decorso del termine di legge, quest’ultimo deve considerarsi perentorio e la sua scadenza fa pertanto venire meno il potere di dissenso postumo della Soprintendenza.
I CHIARIMENTI DEL MIBAC SUL REGIME TRANSITORIO
Lo scorso 6 aprile è entrato in vigore il Dpr 31/2017 che disciplina la procedura semplificata di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità e per la prima volta individua le tipologie di opere irrilevanti sotto il profilo paesaggistico, escluse dalla necessità di autorizzazione.
Il Ministero dei beni culturali ha predisposto e pubblicato sul proprio sito internet www.beniculturali.it la Nota n. 11688 del 11/04/2017 dell’Ufficio legislativo (allegata alla Circolare n. 15/2017), con la quale vengono forniti chiarimenti sulla normativa applicabile ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica pendenti alla data di entrata in vigore del Dpr 31 e cioè al 6 aprile 2017.
Sulla base della premessa che il Dpr 31/2017 trova immediata applicazione solo nelle Regioni a statuto ordinario, la Nota svolge una disamina delle diverse ipotesi che possono verificarsi nel concreto e cioè:
A. Interventi ed opere esclusi dall’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’Allegato A
Le istanze pendenti alla data del 6 aprile 2017, finalizzate ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per interventi ora inclusi nell’allegato A dovranno essere archiviate dall’amministrazione procedente (Regione o comune delegato), previa comunicazione al privato e alla Soprintendenza;
B. Procedimenti ordinari di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.lgs. 42/2004) e sottoposti in base al nuovo regolamento a procedura semplificata
In questi casi occorre effettuare una distinzione fra:
1) procedure pendenti che hanno superato i 60 giorni o nell’ambito delle quali è stato consumato quasi interamente il termine previsto per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica: il procedimento dovrà essere concluso ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. 42/2004;
2) procedure pendenti nell’ambito delle quali l’amministrazione procedente ha già formulato al Soprintendente la sua proposta di provvedimento: il procedimento dovrà essere concluso ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. 42/2004;
3) procedure pendenti nell’ambito delle quali l’istruttoria non si è ancora conclusa o nelle quali l’amministrazione procedente non ha ancora trasmesso alla Soprintendenza la proposta di provvedimento: il procedimento dovrà essere concluso applicando le previsioni semplificate del Dpr 31/2017, purché siano rispettati i termini da esso previsti (20 gg anziché 30 a disposizione della Regione/Comune e 20 gg anziché 25 a disposizione della Soprintendenza).
C. Procedimenti relativi ad interventi che restano sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata
L’Ufficio legislativo del Mibac ritiene applicabile la nuova procedura nei casi in cui sia per l’amministrazione procedente, che per la Soprintendenza, vengano rispettati interamente i nuovi termini del Dpr 31/2017 (vedi sopra B.3). Se i termini a disposizione degli enti locali e della Soprintendenza sono parzialmente decorsi si applica il Dpr 139/2010.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sul Dpr 31/2017 viene infine allegata alla Nota la relazione illustrativa del Mibac che ha accompagnato il provvedimento nel suo iter di approvazione.
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