ALBO GESTORI AMBIENTALI – NUOVI MODULI PER L’ISCRIZIONE
(Delibere del Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali n. 2 e n. 3 del 22 febbraio 2017 e Circolare del 24 febbraio 2017 n. 229)
Con le delibere numeri 2 e 3 del 22 febbraio 2017, il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali ha provveduto all’aggiornamento della modulistica da presentare all’Albo stesso nel caso di prima iscrizione ovvero di rinnovo di una precedente iscrizione, sia per le domande in procedura ordinaria sia per quelle soggette alla procedura semplificata.
Di seguito un prospetto delle categorie ed attività cui si applicano i nuovi modelli:
Modelli per l’iscrizione (e rinnovo) in procedura ordinaria (art. 15 dm 120/2014) relativi a:
► raccolta e trasporto di rifiuti urbani (cat. 1)
► raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (cat. 4)
► raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi (cat. 5)
► Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (cat. 8);
► bonifica di siti (cat. 9);
► bonifica di beni contenenti amianto (cat.10).
Delibera n. 2/2017
Modelli per l’iscrizione (e rinnovo) in procedura semplificata (art. 16 dm 120/2014) relativi a:
► imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
► aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.
Delibera n. 3/2017
Con riferimento poi alle iscrizioni relative alle categorie 1, 4 e 5, la circolare del 24 febbraio 2017 n. 229 del Comitato Nazionale ha fornito inoltre alcuni chiarimenti operativi, ed in particolare ha stabilito che nel caso di un’impresa iscritta in più categorie/classi, con differenti termini di durata, la scadenza dell’iscrizione stessa deve essere considerata relativa alle singole categorie/classi.
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