AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – BONIFICO TRAMITE ISTITUTI DI PAGAMENTO DIVERSI DA BANCHE E POSTE
(RM 9/E/2016)
Riconosciute le detrazioni fiscali, per gli interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica, anche in caso di bonifico “parlante” effettuato mediante gli Istituti di pagamento (diversi da banche e Poste).
Questo il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, contenuto nella R.M. n.9/E del 20 gennaio 2017, in risposta ad una consulenza giuridica presentata dall’associazione nazionale degli Istituti di pagamento (ovvero imprese finanziarie non bancarie).
In particolare, l’istante chiedeva di conoscere il corretto regime applicabile ai bonifici che vengono effettuati, e ricevuti, dagli Istituti finanziari per il pagamento delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica.
Come noto, infatti, per poter beneficiare delle suddette detrazioni, il combinato disposto dell’art. 16-bis, co. 9 del TUIR e dell’art. 1, co. 3, del DM 41/1998, prevede l’obbligo di pagamento delle spese detraibili mediante bonifico, dal quale devono risultare: la causale di versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA dell’impresa che ha eseguito i lavori.
Tale adempimento è previsto a pena di decadenza dal beneficio [1].
Inoltre, ai fini della lotta all’evasione e all’emersione del lavoro nero, dal 1° luglio 2010, è stato introdotto l’obbligo, per le banche e le Poste italiane, di operare una ritenuta d’acconto (ad oggi pari all’8%) sui bonifici disposti a favore delle imprese esecutrici di interventi di recupero o riqualificazione energetica, agevolati con le detrazioni del “50%” e “65%” [2].
Ciò premesso, con il chiarimento contenuto nella R.M. n. 9/E/2017, l’Agenzia delle Entrate precisa che nell’ipotesi in cui il bonifico è completo dei suddetti requisiti, la detrazione fiscale è comunque riconosciuta anche laddove l’istituto di credito che effettua o riceve il pagamento sia un “Istituto di pagamento” (diverso da Banche e Poste) [3].
Unica condizione richiesta per l’applicabilità dei benefici fiscali è che tali Istituti devono rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento a carico di banche e Poste [4], ovvero devono:
► versare le ritenute effettuate nei bonifici disposti a favore delle imprese esecutrici di interventi di recupero o riqualificazione energetica;
► certificare al beneficiario dell’agevolazione l’ammontare delle somme e delle ritenute effettuate e indicarle nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (insieme ai dati identificativi del destinatario del bonifico);
► trasmettere, in via telematica all’Amministrazione finanziaria, i dati relativi al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti.
Note:
[1] Art. 4, del DM n. 41/1998.
[2] Cfr. art. 25 del DL 78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010.
[3] A tal riguardo, l’Agenzia chiarisce che gli Istituti di pagamento sono stati introdotti dal D.Lgs. n. 11/2010, si tratta, in particolare, di soggetti diversi dalle banche, ma autorizzati dalla Banca d’Italia a prestare sul mercato servizi come la gestione di un conto, l’esecuzione di pagamenti tramite bonifico, l’emissione e ricarica di carte di pagamento e money transfer.
[4] Cfr. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010
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