ABROGAZIONE DEI VOUCHER E MODIFICHE ALLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI – PUBBLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE N. 25/2017
Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo scorso il Decreto legge n. 25/2017 recante “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”.
Il Decreto riprende i contenuti dei referendum oggetto di consultazione il prossimo 28 maggio.
Abrogazione dei Voucher
In materia di voucher, infatti, viene previsto all’art. 1 del Decreto n. 25 l’abrogazione degli artt. 48, 49 e 50 del D.Lgs. n. 81/2015 sulla disciplina del lavoro accessorio. Pertanto, dall’entrata in vigore della norma (17 marzo 2017) è vietato l’acquisto dei voucher, mentre l’utilizzo di quelli già acquistati a quella data potrà essere effettuato sino al 31 dicembre 2017.
Inoltre si segnala che il Ministero del Lavoro, con comunicato del 21 marzo 2017, sul proprio sito web www.lavoro.gov.it (percorso: home-stampa e media-comunicati-voucher), ha reso noto che, nel periodo transitorio sopra richiamato, l’utilizzo dei voucher deve essere effettuato nel rispetto della previgente normativa in materia di lavoro accessorio, cioè delle disposizioni contenute negli articoli 48, 49 e 50 del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 81, abrogati dal citato provvedimento.
l’INPS, con news di pari data, ha segnalato l’avvenuto ripristino del servizio on line per l’attivazione, la riscossione e il rimborso dei voucher acquistati entro il 17 marzo 2017 compreso.
Responsabilità solidale negli appalti
L’art. 2 del Decreto si occupa, poi, di responsabilità solidale negli appalti, apportando le modifiche all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 oggetto del referendum.
Viene, infatti, abrogata la previsione che rimetteva ai contratti collettivi la possibilità di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in alternativa alla responsabilità solidale, e vengono abrogate le previsioni che rendevano obbligatoria la chiamata in causa di tutti i corresponsabili nonché la possibilità, per il chiamato in solido, di eccepire, in prima difesa, la preventiva escussione del debitore principale (beneficium excussionis).
Si abroga, quindi, la possibilità, attraverso lo strumento dei contratti di lavoro nazionali stipulati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità degli appalti tali da rappresentare una valida alternativa alla responsabilità solidale, anche se ciò riguardava solo gli aspetti retributivi e non quelli contributivi per i quali sussisteva comunque il vincolo solidaristico.
L’obbligatorietà della chiamata in causa di tutti, oggi abrogata, rappresentava inoltre la possibilità, per le imprese coinvolte dal vincolo solidaristico, di essere messe a conoscenza da subito dell’avvio di un’azione giudiziaria (da parte del lavoratore o di Inps, Inail o Casse Edili) contro un appaltatore o un subappaltatore e quindi di poter agire in tempo utile a propria difesa.
Per quanto concerne la “preventiva escussione”, si trattava della possibilità, per il committente e per le imprese responsabili in solido, di chiedere che il lavoratore (o Inps, Inail o Casse Edili), per ottenere il pagamento dovuto, agisse prima nei confronti del datore di lavoro debitore e soltanto dopo l’infruttuosa azione esecutiva nei confronti del debitore principale, nei confronti degli altri co-obbligati.
Si fa riserva di fornire eventuali modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge in oggetto.
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