TRASPORTI – LESIONI PERSONALI E OMICIDIO STRADALE – INTRODOTTE PENE PIÙ SEVERE
Dal 25 marzo 2016 sono in vigore i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali introdotti con la Legge n. 41 del 23 marzo 2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24/3/2016) che aggiunge al Codice Penale i nuovi articoli 589-bis (omicidio stradale) 589-ter (fuga del conducente in caso di omicidio stradale) 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) e 590-ter (fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali) e reca, altresì, numerose modifiche al Codice di Procedura Penale ed al Codice della Strada.
Contemporaneamente alla pubblicazione della Legge, il Ministero dell’Interno ha emanato la prima Circolare (Prot. 300/A/2251/16/124/68 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Servizio di Polizia Stradale) che riepiloga le modifiche normative e fornisce le prime indicazioni operative.
Di seguito si riporta una breve sintesi delle novità normative con particolare riferimento, per quanto di maggiore interesse, al settore autotrasporto.
Omicidio stradale
La nuova legge inserisce nel Codice Penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis).
Già prima della novella legislativa l’articolo 589 C.P. comma 3 puniva la fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione. Tale previsione, in realtà, esiste ancora: è solo stata spostata, per ragioni “sistematiche” nell’articolo 589-bis. Anche la pena resta invariata (reclusione da 2 a 7 anni).
L’art. 589-bis punisce, invece, con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore:
■ in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
■ in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti (coloro che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose; conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.; conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; conducenti di autoarticolati e di autosnodati).
E’, poi, punito con la pena della reclusione da 4 a 10 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore:
■ in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
■ che abbiano superato specifici limiti di velocità (che potrà essere verificata dalle risultanze, ad es., del tachigrafo di cui sono dotati i mezzi pesanti)
■ la cui condotta rientri in una delle fattispecie tipizzate al comma 5 che manifestano una grave imprudenza alla guida.
Completano la previsione normativa del nuovo reato le aggravanti previste dal comma 6, relative alla guida senza patente o senza assicurazione e l’aggravante ad effetto speciale in caso di fuga dopo l’incidente, di cui all’art. 589-ter.
La norma prevede anche un’attenuante speciale nel caso in cui la morte non sia esclusiva conseguenza della condotta colpevole.
Si sottolinea, infine, che per effetto della modifica all’ art. 157 C.P. per il nuovo reato di omicidio stradale è stato previsto il raddoppio dei termini di prescrizione.
Lesioni personali stradali
Per effetto della riforma le lesioni personali conseguenti ad un incidente stradale sono oggetto di un trattamento giuridico diverso in base alla loro entità ed alla ricorrenza di circostanze aggravanti.
Mentre le lesioni lievissime o lievi continuano ad essere punite dall’art. 590 C.P., per quelle gravi o gravissime, si applica ora la nuova previsione dell’articolo 590-bis come riformulato dalla legge di modifica n. 41/2016.
Le diverse fattispecie del reato di cui all’art. 590-bis, appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell’articolo 589-bis. Anche qui, come per l’omicidio stradale, viene spostata per motivi sistematici nel nuovo art. 590-bis la fattispecie di lesione personale con violazione delle norme sulla circolazione stradale (espunta quindi dall’ art. 590, comma 3). L’entità delle pene detentive per le lesioni personali stradali rimane invariata: da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi; da 1 a 3 anni per quelle gravissime. E’ stata però eliminata la possibile pena alternativa della multa da 500 a 2.000 euro in caso di lesioni stradali gravi.
Sono previste pene più severe quando le lesioni personali stradali (le gravi con la pena della reclusione da 3 a 5 anni; le gravissime con la reclusione da 4 a 7 anni) sono provocate per colpa da:
■ un qualunque conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
■ coloro che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose, i conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone (il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto), nonché di autoarticolati e di autosnodati, che guidino in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La pena è la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni (lesioni gravi) e da 2 a 4 anni (lesioni gravissime), quando le lesioni sono provocate:
■ da conducenti di veicoli a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
■ dai conducenti che abbiano superato specifici limiti di velocità;
■ dai conducenti la cui condotta rientri in una delle fattispecie tipizzate.
Negli ultimi tre commi dell’articolo 590-bis sono previste le medesime aggravanti e attenuanti speciali già richiamate per l’omicidio colposo.
Come giustamente evidenziato nella Circolare ministeriale le nuove ipotesi di reato, contenute negli articoli 589-bis e 590-bis sono costruite, come visto, in modo sostanzialmente simmetrico, tale da configurare, per ciascuna, una complessa articolazione di aggravanti e attenuanti essenzialmente aventi identico contenuto sia pure con la previsione di pene diverse proporzionate al grado di colpa e al livello di aggressione dei beni tutelati della vita dell’integrità fisica.
Allegati: (pubblicati sul sito internet del Collegio Costruttoriall’indirizzo:
www.ancebrescia.it)
– Legge n. 41/2016
– Circolare Ministero Interno 25/3/2016
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