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30.11.2016 - urbanistica
RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA IMPRESA E DIRETTORE LAVORI
La sentenza n. 18521 del 21 settembre 2016 emessa dalla Corte di Cassazione, sez. II civile, ribadisce il principio della responsabilità solidale tra direttore lavori e impresa appaltatrice.
Entrambi, infatti, rispondono dei danni causati al committente dei lavori in conseguenza delle proprie inadempienze o violazioni di norme quando le rispettive “negligenze”, pur se autonome l’una dall’altra, abbiano però concorso a determinare l’evento dannoso.
Nel caso di specie l’opera appaltata presentava alcuni gravi difetti riconducibili alla casistica dell’articolo 1669 del codice civile per i quali il condominio committente aveva chiesto il risarcimento danni.
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