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28.04.2016 - lavori pubblici

PRECISAZIONE ANAC SUL SISTEMA AVCPASS

È stata pubblicata dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, la Delibera n. 157 del 17 febbraio 2016, recante l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111, con la quale era stato istituito il sistema AVCPass.
Seguirà ulteriore approfondimento sulle nuove regole tecniche adottate per il rivisto sistema AVCPass.
Si rammenta come il sistema AVCPass, istituito dalla soppressa AVCP con determinazione n° 111 del 2012, dopo svariati rinvii è entrato in vigore in regime di obbligatorietà a partire dal 1° luglio 2014. Per le procedure avviate da tale data le Stazioni Appaltanti devono verificare i requisiti dichiarati dai concorrenti per la partecipazione alle stesse esclusivamente attraverso il sistema AVCPass.
Il ricorso a questo sistema per l’esecuzione delle verifiche sui requisiti di partecipazione si applica a tutte le procedure di gara, tranne che per le tipologie di appalti elencati all’art. 9 della stessa deliberazione n° 111/2012 e di seguito riportati:
a) Appalti di importo a base d’asta inferiore a € 40.000,00.
b) Appalti svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico.
c) Appalti relativi ai settori speciali.
La deroga di cui alle precedenti lettere “b” e “c” ha un carattere temporale, in quanto il comma 1-bis dello stesso articolo prevede che sarà in vigore fino a successiva deliberazione dell’Autorità:
“1bis. Per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità”.
Il testo parla di una successiva “deliberazione” e non di una semplice comunicazione. Per questa ragione, il Comunicato del Presidente ANAC del 22 ottobre 2014 avente ad oggetto “Decorrenza dell’obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass” non può essere ritenuto sufficiente a porre fine alla deroga temporale anzi detta e quindi ad estendere il ricorso obbligatorio all’AVCPass anche per le procedure inizialmente escluse. Il comunicato, inoltre, non fa altro che ribadire il contenuto della Deliberazione n° 111/2012 all’indomani dell’entrata in regime di obbligatorietà del sistema ma nulla dice sulla decadenza della deroga di cui all’art. 9 della Deliberazione stessa.
La Delibera dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nel confermare il suddetto sistema (in attuazione dell’articolo 6-bis del Codice dei contratti), riprende la struttura del precedente intervento dell’AVCP; ciò al fine di specificare che i dati della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, a distanza di poco più di tre anni, sono ora a disposizione delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per la verifica del possesso dei requisiti in capo ai soggetti concorrenti agli affidamenti dei contratti pubblici.
La delibera, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 6-bis del Codice degli Appalti pubblici:
a. individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli OE per l’affidamento dei contratti pubblici;
b. istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la BDNCP, denominato AVCPASS, dotato di apposite aree dedicate ad OE e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori;
c. stabilisce i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.


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