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29.01.2016 - statistica

NUOVA MISURA DEL TASSO D’INTERESSE LEGALE ALLO 0,2%

Con il decreto 11 dicembre 2015 (G.U. n. 291 del 15 dicembre 2015) il Ministro dell’economia, ha fissato la nuova misura del tasso d’interesse legale ai sensi dell’art. 1284 del codice civile che, a partire dal 1° gennaio 2016, sarà pari allo 0,2% in ragione d’anno. Attualmente (e fino al 31 dicembre 2015) è pari allo 0,5 % in ragione d’anno.
L’art. 1284 del codice civile attribuisce al Ministro dell’economia il potere di modificare annualmente il tasso d’interesse legale, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce.
La determinazione del nuovo tasso d’interesse avviene sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso d’inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.

Di seguito si riportano i tassi d’interesse legale applicati negli ultimi anni:
– 2,5% per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 (DM 1/12/2003);
– 3% per il 2008 e il 2009 (DM 12/12/2007);
– 1% per il 2010 (DM 4/12/2009)
– 1,5% per il 2011 (DM 7/12/2010);
– 2,5% per il 2012 e il 2013 (DM 12/12/2011);
– 1% per il 2014 (DM 12/12/2013);
– 0,5% per il 2015 (DM 11/12/2014).

Si ricorda che il tasso d’interesse legale può avere rilievo, tra l’altro, in tema di locazione di immobili urbani ed in particolare in tema di deposito cauzionale, qualora nel contratto non sia stata esclusa la produzione di interessi legali.

 


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