NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI – ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE DELL’IMPRENDITORE
Si informa che il Decreto legge 59/2016, convertito nella Legge 119/2016, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” ha introdotto diverse novità in materia di procedure esecutive e concorsuali.
Si illustrano di seguito gli aspetti più rilevanti in materia a sostegno delle imprese.
Il “patto marciano”: esclusione dell’abitazione dell’imprenditore
La nuova legge modifica, fra l’altro, il c.d. “patto marciano” vale a dire il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca, o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti, garantito dal trasferimento in favore del creditore della proprietà di un immobile in caso di inadempimento del debitore.
In questo caso, la banca entra in possesso del bene – che non può coincidere con l’abitazione dell’imprenditore né di un suo congiunto – con una procedura semplificata, ovvero senza il passaggio per il sistema giudiziario. Al debitore spetta comunque la differenza tra il debito residuo e il valore del bene. Il valore del bene viene stimato da un perito indipendente, nominato dal giudice.
Se l’effetto della disposizione è evidente per i nuovi finanziamenti, la misura ha un impatto anche sui contratti di finanziamento già stipulati, per due ordini di motivi. Innanzitutto le parti possono trovare utile rinegoziare il contratto di finanziamento, così che il patto marciano possa essere introdotto in fase di rinegoziazione: il debitore potrebbe averne un beneficio in termini di durata e di costo del finanziamento, il creditore potrebbe aumentare le probabilità di recuperare il prestito.
Al riguardo, si precisa che per il configurarsi dell’inadempimento deve sussistere una delle seguenti condizioni:
■ il mancato pagamento si deve protrarre per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili;
■ il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza di una sola rata, in caso di termini di scadenza delle rate superiori al periodo mensile;
■ il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento, nel caso in cui non sia previsto il pagamento rateale.
Altre misure a sostegno delle imprese: il c.d. pegno non possessorio.
La normativa disciplina il pegno non possessorio che consente all’imprenditore di accedere al credito costituendo un pegno su beni mobili senza perderne il possesso, ma continuando ad utilizzarli nell’attività di impresa.
Il beneficio è sia per l’imprenditore, che vede ampliarsi le possibilità di avere accesso al credito e al contempo di continuare l’attività di impresa senza privarsi di beni a ciò necessari, sia per la banca, grazie alla maggiore semplicità ed efficacia delle tecniche di realizzo previste in caso di inadempimento.
Le nuove disposizioni prevedono, inoltre:
■ l’istituzione presso il Ministero della Giustizia di un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi;
■ misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, anche attraverso modifiche al codice di procedura civile;
■ modifiche alla legge fallimentare volte, in particolare, ad introdurre la possibilità di svolgere in via telematica le udienze che richiedono la presenza di un elevato numero di creditori;
■ disposizioni in favore dei soggetti che hanno investito in banche in liquidazione, sottoposte a procedure di risoluzione.
Ulteriori modifiche hanno riguardato la disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (“rent to buy”), prevedendo la facoltà per il concedente, per il rilascio dell’immobile, di avvalersi del procedimento per convalida di sfratto.
Viene modificata, infine, la disciplina della cessione dei crediti di impresa, intervenendo sulle caratteristiche del cessionario che deve essere:
■ una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa;
■ un soggetto “costituito in forma di società di capitali che svolge l’attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del Testo Unico Bancario” (anziché “in forma societaria, che svolge l’attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari”).
Gli uffici dell’associazione rimangono a disposizione per i necessari chiarimenti.
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