MINISTERO DEL LAVORO – D.LGS. 148/2015 – RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA – TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI INTEGRZIONE DURANTE IL PRIMO ANNO – NOTA 21 DICEMBRE 2015
Si informa che il Ministero del Lavoro con nota del 21 dicembre 2015, che si allega in calce alla presente, ha diramato chiarimenti in merito alle indicazioni fornite nella circolare n. 30 del 9 novembre 2015 (v. Circolare n. 522 del 12/11/15), relativamente alle modalità di presentazione delle domande di trattamento di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria concernenti il primo anno di tale trattamento e inoltrate nel periodo transitorio conseguente all’entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (cfr. Not. N. 11/), avvenuta in data 24 settembre 2015.
Nello specifico, la menzionata nota precisa che può essere ritenuta ancora vigente la normativa antecedente al D.Lgs. n. 148/2015 laddove la consultazione sindacale/il verbale di accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell’entrata in vigore del citato decreto e le relative istanze siano state presentate nell’arco temporale tra il 24 settembre 2015 ed il 31 ottobre 2015, periodo, quest’ultimo, durante il quale le aziende non erano tenute a rispettare i termini procedimentali previsti dall’art. 25, commi 1 e 2, dello stesso decreto. In questo specifico caso si parla di inoltro della domanda entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale e decorrenza delle sospensioni o riduzioni di orario non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Il Ministero del Lavoro evidenzia altresì che la disciplina previgente al D.Lgs. n. 148/2015 consentiva un procedimento istruttorio, per le parti interessate al trattamento di integrazione salariale straordinaria, nel quale le sospensioni/riduzioni di orario di lavoro erano precedenti alla istanza aziendale, i cui effetti retroagivano con riferimento alle sospensioni già effettuate.
Ciò considerato, il Ministero ritiene che la norma del D.Lgs. n. 148/2015 possa essere interpretata nel senso di salvaguardare la procedura attivata dalle parti, che pone le sue basi sull’atto negoziale e sulle conseguenti sospensioni/riduzioni dell’orario di lavoro, sia pure nei limiti temporali sopra richiamati.
Ministero del Lavoro
Roma, 21 dicembre 2015
Nota Prot. 28/0014948
Oggetto: chiarimenti sulla circolare n. 30 del 9.11.2015.
Con la circolare di cui all’oggetto sono state impartite, tra l’altro, indicazioni circa le modalità di presentazione dell’istanza del trattamento di CIGS e, in particolare, delle domande concernenti il primo anno dei predetti trattamenti, presentate nel periodo transitorio conseguente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 (24.09.2015 ).
Si ritiene necessario sul predetto punto della citata circolare meglio chiarire la correlaz ione tra la presentazione dell’istanza e gli eventi che anticipano la domanda di CIGS.
In considerazione che il procedimento del trattamento di CIGS si compone di vari elementi istruttori a cominciare dall’atto negoziale tra le parti interessate (datori di lavoro e OO.SS. dei lavoratori), si ritiene che possa essere ritenuta ancora vigente la normativa antecedente al decreto legislativo n. 148/2015 qualora la consultazione sindacale/verbale d’accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell’entrata in vigore del richiamato decreto legislativo e le relative istanze siano state presentate nell’arco temporale tra il 24.09.2015 e il 31.10.2015; periodo quest’ultimo durante il quale le aziende non erano obbligate a rispettare i termini procedimentali di cui all’articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 148/2015, così come disposto dall’articolo 44, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
Si ritiene di evidenziare, inoltre, che il regime normativa precedente al decreto legislativo n. 148/2015, consentiva un processo istruttorio, per le parti interessate al trattamento in questione, in cui le sospensioni/riduzioni di orario di lavoro erano precedenti all’istanza aziendale, i cui effetti retroagivano con riferimento alle sospensioni già effettuate.
In considerazione di ciò la norma del decreto legislativo n. 148/2015 può essere interpretata nel senso di salvaguardare la procedura posta iri essere dalle parti che, come sopra riportato, pone le sue basi sull’atto negoziale e sulle conseguenti sospensioni/riduzioni di orario, sia pure nei limiti temporali sopra evidenziati.
Posto quanto sopra, si invita codesta Direzione generale a tenere conto, nelle fasi istruttorie del procedimento, delle indicazioni riportate nella presente.
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