MINISTERO DEL LAVORO – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA – CRITERI PER L’APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI – DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 94033/16
Si informa che il Ministero del Lavoro con Decreto n. 94033 del 13 gennaio 2016, pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it lo scorso 8 febbraio 2016 ed entrato in vigore il giorno successivo (9 febbraio 2016), ha definito i criteri di valutazione dei programmi presentati dalle imprese che richiedono l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per le causali di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratti di solidarietà, nonché i criteri per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di mensa e dei servizi di pulizia (ai sensi degli 20 e 21 del D. Lgs. 148 del 14 settembre 2015).
Il decreto ministeriale di cui trattasi ha inoltre indicato i criteri per la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni della attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente, di cui all’art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 148/2015.
Riorganizzazione aziendale (art. 1)
Per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione aziendale (causale – si ricorda – che ha assorbito e ricompreso in sé le fattispecie della ristrutturazione e conversione aziendale, di cui alla previgente normativa) occorre la contestuale presenza delle seguenti condizioni:
-•programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva. Tale programma:
– deve essere predisposto anche nelle ipotesi di ridefinizione dell’assetto societario e del capitale sociale ovvero della ricomposizione dell’assetto dell’impresa e della sua articolazione produttiva;
– può contenere investimenti per impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnati nel processo produttivo e può prevedere attività di formazione e riqualificazione professionale, rivolta al recupero ed alla valorizzazione delle risorse interne;
– valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma, relativo alle unità aziendali interessate all’intervento, inclusi gli eventuali investimenti per la formazione e riqualificazione professionale di cui sopra, comprensivi dei contributi pubblici, sia nazionali che dei fondi dell’Unione europea, superiore al valore medio annuo degli investimenti, della stessa tipologia, operati nel biennio precedente;
– sospensioni dal lavoro motivatamente ricollegabili (nell’entità e nei tempi) al processo di riorganizzazione da realizzare.
Ai sensi dell’art. 22, comma 4, del D. Lgs. n. 148/2015, le sospensioni decorrenti dal 24 settembre 2017 possono essere autorizzate soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva, nell’arco di tempo del programma autorizzato;
– previsione di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro, nella misura minima del 70%.
Per recupero occupazionale deve intendersi:
– il rientro in azienda dei lavoratori sospesi;
– il riassorbimento di detti lavoratori all’interno di altre unità produttive della stessa impresa, ovvero di altre imprese;
le iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi.
Per gli eventuali esuberi strutturali residui devono essere precisate nel dettaglio le modalità di gestione;
– esplicitazione delle modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.
In sede di prima applicazione del decreto ministeriale in esame, i piani di riorganizzazione vengono esaminati anche con riferimento agli interventi di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria già attuati dall’impresa richiedente, a prescindere dal valore degli investimenti suindicato.
Crisi aziendale (art. 2)
Ai fini dell’approvazione dei programmi di crisi aziendale deve riscontrarsi la contestuale presenza delle condizioni di seguito indicate:
– andamento a carattere negativo ovvero involutivo degli indicatori economico-finanziari di bilancio (fatturato, risultato operativo, risultato di impresa, indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente.
– L’impresa deve presentare una specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria;
– in via generale, ridimensionamento o, quanto meno, stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria e, di norma, assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie.
Qualora l’impresa abbia assunto o intenda assumere personale durante il periodo di fruizione della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, l’impresa stessa è tenuta a motivare la necessità di tali assunzioni, nonché la loro compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell’istituto della integrazione salariale straordinaria;
– presentazione di un piano di risanamento che:
– definisca gli interventi correttivi intrapresi, o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale o settore di attività dell’impresa interessata all’intervento straordinario di integrazione salariale;
– sia finalizzato a garantire la continuazione della attività e la salvaguardia, seppure parziale, dell’occupazione.
Laddove nel corso dell’intervento di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria o al termine del medesimo preveda esuberi strutturali, l’impresa deve presentare un piano di gestione degli stessi.
In via generale, non sono presi in esame i programmi di crisi aziendale, presentati da imprese che:
– abbiano iniziato l’attività produttiva nel biennio antecedente alla richiesta di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria;
– non abbiano effettivamente avviato l’attività produttiva;
– abbiano subito significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente la richiesta di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, salvo che tali trasformazioni siano avvenute tra imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, con la preminente finalità del contenimento dei costi di gestione, nonché nei casi in cui, pur in presenza di assetti proprietari non coincidenti, tali trasformazioni comportino, per le imprese subentranti, azioni volte al risanamento aziendale ed alla salvaguardia occupazionale.
L’art. 2, comma 3, del decreto ministeriale in commento dispone che il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere altresì concesso quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale.
In questa ipotesi, l’impresa deve rappresentare:
– l’imprevedibilità dell’evento causa della crisi;
– la rapidità con la quale l’evento ha prodotto gli effetti negativi;
– la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione aziendale.
Tale fattispecie viene valutata:
– pur in assenza delle condizioni, sopra descritte, concernenti l’andamento a carattere negativo o involutivo degli indicatori economico-finanziari ed il ridimensionamento – o, quanto meno, la stabilità – dell’organico aziendale nel biennio precedente l’intervento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni;
– sempre che sia presentato l’anzidetto piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale ed a garantire la continuazione della attività e la salvaguardia, seppure parziale, della occupazione.
Contratto di solidarietà (articoli 3 e 4)
Il decreto ministeriale in questione, all’art. 3, stabilisce, fra l’altro, che:
– il contratto di solidarietà, stipulato ai sensi dell’art. 21, comma 5, del D. Lgs. n. 148/2015, non si applica nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili (nell’ipotesi di impresa rientrante nel settore edile, devono essere indicati nel contratto i nominativi dei lavoratori inseriti nella struttura permanente);•il ricorso al contratto di solidarietà non è ammesso per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per soddisfare le esigenze produttive soggette a fenomeni di natura stagionale;
– per i dipendenti con rapporto di lavoro part-time è ammissibile l’applicazione dell’ulteriore riduzione di orario qualora venga dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.
Ai sensi del successivo art. 4:
– l’esubero di personale, in relazione al quale viene sottoscritto il contratto di solidarietà, deve essere quantificato e motivato nel contratto stesso;
– qualora, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, le parti ritengano di derogare, nel senso di una minore riduzione di orario, a quanto già concordato nel contratto di solidarietà, le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto medesimo.
L’azienda è tenuta a comunicare l’avvenuta variazione di orario al competente ufficio del Ministero del Lavoro e all’INPS.
In tutti i casi in cui la deroga comporti, invece, una maggiore riduzione di orario deve essere stipulato un nuovo contratto di solidarietà;
– in linea generale, non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori collocati in solidarietà;
– nel corso del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di stipula di un contratto di solidarietà, al fine di consentire la gestione non traumatica degli esuberi di personale, può essere attivata una procedura di licenziamento collettivo soltanto con la non opposizione dei lavoratori.
Disciplina del cumulo dell’intervento straordinario e ordinario di integrazione salariale (art. 9)
Secondo il disposto dell’art. 9 del decreto ministeriale in esame, nell’unità produttiva interessata sia da interventi di integrazione salariale ordinaria sia da interventi di integrazione salariale straordinaria, il cumulo dei due distinti benefici è consentito qualora:
– gli interventi di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria siano esclusivamente quelli approvati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettere a), b) e c), del D. Lgs. n. 148/2015 (cioè, per le causali di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidarietà);
– i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano comunque diversi, e precisamente individuati, mediante specifici elenchi nominativi.
Tale diversità deve sussistere sin dall’inizio e per l’intero periodo in cui coesistono le due distinte forme di intervento.
Disposizioni finali (art. 10)
Le modalità ed i criteri indicati nel decreto in argomento si applicano alle istanze di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo.
A partire dalla stessa data cessano di avere efficacia i Decreti Ministeriali:
– 23 dicembre 1994 (“Disciplina, nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, del cumulo dei due distinti benefici”);
– 22 luglio 2002, n. 31347 (“Criteri generali di concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria alle aziende appaltatrici di servizi di mensa presso aziende industriali, ai sensi dell’art. 23, primo comma, della Legge 23 aprile 1981, n. 155”);
– 20 agosto 2002, n. 31444 (“Criteri per l’approvazione dei programmi e della proroga dei programmi per riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”);
– 20 agosto 2002, n. 31446 (“Criteri e requisiti per l’accertamento delle condizioni per l’intervento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti e dei soci delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia”);
– 20 agosto 2002, n. 31447 (“Criteri per l’applicazione dei commi 9 e 10 dell’art. 1 della Legge 23 luglio 1991, n. 223”);
– 18 dicembre 2002, n. 31826 (“Criteri per l’approvazione dei programmi di crisi aziendale e per la concessione dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria nei casi di cessazione di attività”);
– 15 dicembre 2004, n. 35302 (con il quale sono state apportate modifiche al Decreto n. 31826/2002);
– 10 luglio 2009, n. 46448 (“Semplificazione delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali denominati contratti di solidarietà”);
– 27 giugno 2014, n. 82762 (“Criteri e procedure per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore di lavoratori dipendenti dai partiti e movimenti politici e le loro articolazioni e sezioni territoriali”);
– 10 ottobre 2014, n. 85145 (“Modifica all’art. 7 del Decreto Ministeriale n. 46448/2009, rubricato “deroga ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 23 luglio 1991, n. 223”).
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