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24.03.2016 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – ART. 1 CO. 118 LEGGE N. 190/2014 – ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO – DIRITTO DI PRECEDENZA – ESONERO CONTRIBUTIVO – INTERPELLO N. 7/2016

Si informa che il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 7del 12 febbraio 2016 ha chiarito che è possibile fruire dell’esonero contributivo per l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato quando questa avvenga prima che un altro lavoratore manifesti per iscritto la volontà di avvalersi del diritto di precedenza
Il Dicastero ha infatti precisato che il datore di lavoro può fruire dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 118, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, in relazione ad una assunzione (o ad una trasformazione) a tempo indeterminato, nell’ipotesi in cui un altro lavoratore, cessato da un contratto a tempo determinato o con contratto a termine ancora in corso, non abbia esercitato, per iscritto e prima dell’assunzione stessa, il diritto di precedenza di cui all’art. 24 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro sottolinea che:
– il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto da cui risulta l’apposizione del termine (ad esempio la lettera di assunzione), come espressamente previsto dall’art. 24 del citato D. Lgs. n. 81/2015;
– l’esercizio del diritto di precedenza consegue alla volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge;
– in mancanza o comunque fino a quando il datore di lavoro non riceva tale manifestazione di volontà, questi può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a tempo determinato in essere, fruendo dell’esonero contributivo, ove ne ricorrano i presupposti;
– la condizione ostativa di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (già contenuta nell’art. 4, comma 12, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e secondo la quale gli incentivi all’occupazione non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da legge o contratto collettivo), trova applicazione, con specifico riferimento al diritto di precedenza, solo laddove il lavoratore abbia manifestato per iscritto la volontà di avvalersi di tale diritto.
Per quanto riguarda il godimento dell’esonero contributivo di cui alla Legge n. 190/2014, il Ministero del Lavoro richiama le condizioni già previste dall’art. 4, comma 12, della Legge n. 92/2012, ed ora contenute nell’art. 31 del citato D. Lgs. n. 150/2015, nonché i chiarimenti forniti dall’INPS con circolare della Direzione Generale n. 17/2015 (v. Circolare n. 76 del 4/2/15). Ne consegue che l’eventuale esercizio del diritto di precedenza da parte del soggetto assunto o trasformato a tempo indeterminato non preclude l’accesso a tale


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