L’ANAC RIVEDE NEL MANUALE SOA ALCUNI ASPETTI SULLA QUALIFICAZIONE
Con un nuovo Comunicato – datato 9 marzo 2016 -, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 84 dell’11.4.2016 – l’ANAC interviene nuovamente sulla qualificazione SOA.
La formula scelta dall’ANAC è quella delle “Precisazioni”, che intervengono sul testo del “Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro” adottato a fine 2014.
Ad un anno e mezzo di distanza da quest’ultimo, pertanto, l’ANAC risponde ai diversi quesiti pervenuti sul Manuale da parte delle SOA e della stessa ANCE, ed opera un corposo aggiornamento del testo.
Tra le novità più rilevanti, si segnalano:
– una revisione dei casi in cui sono applicabili gli “indicatori” di vitalità all’impresa cedente, tesa ad escludere da tale prova:
– il conferimento dell’intero complesso aziendale e la fusione per incorporazione dell’azienda (punto 1);
– le operazioni di “trasferimento aziendale” sottoscritte in epoca antecedente alla sua entrata in vigore e già oggetto di valutazione ai fini del conseguimento dell’attestato di qualificazione, poiché è sufficiente che siano coerenti con le disposizioni suo tempo in vigore (punto 3);
– i Consorzi stabili, poiché questi non possono cedere requisiti SOA (punto 21);
– l’introduzione di una specifica procedura per l’ottenimento della conferma del titolo autorizzativo, presentato alla SOA a comprova dei lavori eseguiti per committenti non sottoposti al codice (punti 10 e 13);
– la previsione di confronto tra ANAC e MIBAC allo scopo di consentire alle Soprintendenze l’inserimento diretto dell’attestazione di buon esito attraverso la banca dati dei CEL, sollevando i RUP da quest’onere (punto 11);
– la rivisitazione dei titoli necessari a ricoprire il ruolo di direttore tecnico per le imprese che eseguono interventi su beni culturali (punti 14 e 20);
– una rivisitazione, in aumento, delle tariffe per le variazioni minime dell’attestato (punto 15);
– il controllo della SOA sulla moralità professionale della persona fisica, rappresentate del socio di maggioranza, per le imprese qualificate con meno di quattro soci (punto 22).
Per un maggiore approfondimento sui singoli punti affrontati dall’ANAC, si riporta alla nota di analisi prodotta dagli uffici di Ance.
NOTA DI ANALISI E COMMENTO SOMMARIO
1. Perizia giurata nelle cessioni d’azienda 2. Verifica indicatori nelle cessioni d’azienda
3. Operazioni societarie perfezionate “ante Manuale”
4. Oggetto sociale delle imprese
5. Contratto con la SOA nel periodo di interdizione
6. Stato di fallimento o procedure concorsuali
7. Verifiche antimafia
8. Regolarità contributiva (DURC)
9. Tutela dei disabili
10. CEL di committenti privati
11. Visto per i CEL in OG2, OS2-A, OS2-B e OS25
12. Figura del restauratore per OS2-A e OS2-B
13. Staff tecnico per progettazione e costruzione
14. Termini di rilascio delle attestazioni 15.Tariffe applicabili alle variazioni minime
16. Lavori eseguiti nelle categorie scorporabile e subappaltati
17. Personale qualificato munito di patentino certificato
18. Applicazione del silenzio assenso
19. Adeguato organico medio annuo
20. Idonea direzione tecnica in OG2, OS2-A, OS2-B e OS25
21. Trasferimento di azienda da parte di un Consorzio Stabile
22. Requisito di carattere generale del socio di maggioranza
1. Perizia giurata nelle cessioni d’azienda
È noto che, ai sensi dell’articolo 76, co. 10, del D.P.R. 207/2010, l’impresa che utilizza requisiti derivanti da “cessione del complesso aziendale o del suo ramo” deve allegare una perizia giurata.
Al riguardo, l’ANAC conferma la posizione già espressa nel Manuale, chiarendo che non è possibile e neppure sarebbe ragionevole limitare la richiesta della perizia di stima alle sole ipotesi di cessione di azienda o di ramo; in quanto sussistono le medesime esigenze accertative, connesse alla verifica del reale trasferimento dei requisiti speciali utili ai fini della qualificazione, anche per tutte le altre fattispecie (fusioni, scissioni) che comportino effetti traslativi dell’azienda, riconducibili, per analogia, nell’ambito di applicazione del comma 9 dell’art. 76 del Regolamento”.
Al riguardo, viene altresì precisato che, per i casi di conferimento dell’intero complesso aziendale e di fusione per incorporazione dell’azienda, il 1° indicatore (volume d’affari) ed il 4° (portafoglio lavori) potranno essere considerati soddisfatti anche in caso di scostamento dal valore minimo calcolato con riferimento alle disposizioni del Manuale.
2. Verifica indicatori nelle cessioni d’azienda
L’ANAC precisa che il sistema di indicatori di vitalità, previsto dal Manuale, risulta sempre idoneo a verificare la consistenza della cedente ed è coerente con il sistema di qualificazione, indipendentemente dall’individuazione dei differenti periodi di riferimento previsti per il calcolo dei singoli indicatori.
Ad avviso dell’Autorità, non è, infatti, in nessun modo ostativo in tal senso che la capacità economico-finanziaria, di cui al 1° indicatore, sia calcolata sul periodo fiscale e questo molto spesso non coincida con il periodo solare cui si riferiscono i lavori in corso, necessari per la dimostrazione dell’adeguata idoneità tecnica, analizzata con il 4° indicatore.
3. Operazioni societarie perfezionate “ante Manuale”
In linea con quanto richiesto da ANCE, viene chiarito che, laddove le operazioni di cessioni/trasferimenti/affitti siano state perfezionate prima dell’entrata in vigore del Manuale e già valutate positivamente dalla SOA (ai fini del conseguimento dell’attestato di qualificazione precedente), l’impresa interessata potrà utilizzare in sede di rinnovo tutti i requisiti provenienti dall’operazione societaria (art. 76, comma 9 del D.P.R. 207/2010).
Parallelamente, la SOA non dovrà effettuare alcun ulteriore controllo sulla cessione, se non quello del rispetto delle disposizioni a suo tempo vigenti (cfr. ad es. Determinazioni AVCP nn. 5/2004, 5/2003 e 11/2002).
Secondo l’ANAC, tale precisazione si è resa necessaria in ragione del legittimo affidamento delle imprese interessate, che hanno sottoscritto i contratti di cessione sulla base del complesso di norme e prescrizioni in vigore al momento della conclusione degli stessi ed hanno conseguito l’attestazione di qualificazione in forza del medesimo assetto disciplinare.
4. Oggetto sociale delle imprese
Com’è noto, il Manuale sulla qualificazione pone a carico delle imprese l’obbligo di dichiarare la riconducibilità delle categorie richieste, in sede di attestazione, all’oggetto sociale, con conseguente necessità da parte della SOA di provvedere al riscontro.
Sul punto l’ANCE aveva a suo tempo evidenziato il carattere formale, più che sostanziale, di tale disposizione. Infatti, la presentazione in sede di attestazione di certificati di esecuzione lavori, relativi ad una determinata tipologia di intervento, di per sé già prova che l’impresa opera in quella specifica categoria di lavorazioni.
Nelle “Precisazioni”, in linea con quanto auspicato dall’ANCE, viene chiarito che la prevista riconducibilità alle categorie richieste in sede di attestazione dell’oggetto sociale può essere intesa in senso ampio e non strettamente collegata alle singole attività contenute nella declaratoria delle categorie indicate nell’allegato A al D.P.R. 207/2010.
5. Contratto con la SOA nel periodo di interdizione
Per il Manuale, al momento della sottoscrizione del contratto di qualificazione, la rappresentanza legale dell’impresa è tenuta a presentare tutte le dichiarazioni sostitutive, che attestano di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al conseguimento dell’attestazione, inclusa quella concernente l’assenza di annotazioni ostative su casellario informatico.
Con le “Precisazioni” viene chiarito che la data di riferimento per la verifica, da parte dalla SOA, di tali dichiarazioni sostitutive corrisponde a quella di sottoscrizione del contratto di attestazione.
Ne deriva che l’impresa, al fine di evitare il diniego dell’attestazione per la mancata sussistenza di un requisito generale, dovrà attendere la scadenza dell’interdizione annotata sul Casellario Informatico, prima di procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di attestazione con la SOA.
Pertanto, l’impresa annotata, prima di ottenere un nuovo attestato, di qualificazione dovrà, prima, scontare il periodo di interdizione e, successivamente, sommare il tempo necessario ad ottenere una nuova attestazione. Considerato il tempo medio per ottenere la qualificazione SOA, ciò significa che tale impresa dovrà sommare (come sanzione indiretta) altri quattro/sei mesi. al tempo di interdizione previsto nella sanzione.
6. Stato di fallimento o procedure concorsuali
È noto che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006, le SOA devono verificare sia l’assenza degli stati di fallimento, sia l’inesistenza di procedure concorsuali pendenti. Ciò attraverso il sistema informativo on-line gestito da Infocamere per le Camere di Commercio.
Nelle Precisazioni viene rilevato che, nonostante il suddetto sistema informatico, persistono i casi in cui le SOA dovranno rivolgersi direttamente alle Cancellerie dei Tribunali fallimentari.
Infatti, non tutti i Tribunali assolvono l’onere di pubblicazione delle notizie relative alle procedure concorsuali tramite il sistema Infocamere e, di conseguenza, in questi casi non è possibile verificare con l’accesso informatico le notizie relative allo scioglimento, alle procedure concorsuali, alla cancellazione delle imprese iscritte.
Pertanto, viene specificato che, laddove sia stata presentata istanza di concordato in “bianco”, non è applicabile la causa ostativa prevista per la partecipazione alle gare di appalto di cui all’art. 38, co. 1 lett. a) del D.lgs. 163/2006 laddove la stessa abbia effetti prenotativi di continuità aziendale.
7. Verifiche antimafia
Nelle precisazioni viene chiarito che la SOA potrà procedere con l’emissione dell’attestato di qualificazione ove siano decorsi infruttuosamente i termini per il rilascio della comunicazione antimafia, poiché in tali casi può ritenersi assolto l’obbligo di verifica del requisito di cui all’art. 38, co. 1 lett. b) del D.lgs. 163/2006.
È, comunque, fatta salva la facoltà della SOA di procedere alla revoca del predetto attestato ex art. 40, co. 9-ter del D.lgs. 163/2006, se da successiva documentazione antimafia emerga, a carico dei soggetti censiti, la sussistenza di cause di decadenza di cui all’art. 67 del codice antimafia.
Ne consegue che le SOA possono rilasciare l’attestato di qualificazione anche in mancanza della documentazione antimafia, fermo restando l’obbligo di verifica sul Casellario informatico dell’assenza di annotazioni inerenti anche tale requisito.
8. Regolarità contributiva (DURC)
Come noto, dal 1° luglio 2015, il riscontro del possesso del requisito della regolarità contributiva è effettuato dalle imprese in tempo reale, rivolgendosi ed accreditandosi attraverso il servizio predisposto dall’INAIL.
Le posizioni dell’ANAC confermano che la certificazione di regolarità contributiva così ottenuta assume una validità di 120 giorni e può essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla Legge. La stessa, tuttavia, non esime l’impresa dal presentare la dichiarazione sostitutiva che attesti l’esistenza del relativo requisito generale di cui all’art. 38, co. 1 lett. i) del D.lgs. 163/2006.
Fatto questo, che, al fine dell’ottenimento della SOA, appare quantomeno un elemento di ingiustificato appesantimento della procedura di attestazione.
9. Tutela dei disabili
È noto che, a dimostrazione del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli obblighi posti a tutela disabili, la rappresentanza legale dell’impresa deve rendere alla SOA una dichiarazione sostitutiva che attesti di non essere soggetta a tali obblighi ovvero (anche se non precisato dall’ANAC) dimostrarne l’assolvimento (cfr. artt. 38, co. 1 lett. l) del D.lgs. 163/2006 e 17 della l. 68/1999).
L’ANAC precisa che le SOA, a loro volta, sono tenute a verificare la veridicità della dichiarazione resa, accertando il numero dei dipendenti in organico attraverso la consultazione dei documenti esibiti dalla stessa ai fini della qualificazione (libro unico del lavoro, DM 10, etc.).
10. CEL di committenti privati
Molteplici sono le indicazioni dell’ANAC circa i lavori eseguiti per committenti non soggetti alla disciplina del Codice dei contratti.
Anzitutto, riguardo agli accordi quadro, viene esplicitato che, per i lavori privati, così come per quelli pubblici, l’impresa non può ottenere l’emissione di un’unica certificazione cumulativa di tutte le prestazioni eseguite in differenti cantieri.
Pertanto, all’impresa esecutrice di più contratti, seppur compiuti in attuazione di un unico accordo quadro, deve essere rilasciato dal committente/stazione appaltante un certificato di esecuzione dei lavori, CEL, per ogni singolo contratto eseguito.
Circa il Certificato di regolare esecuzione, viene confermato che, negli appalti privati, può mancare solo per lavori di piccola entità, per i quali permane comunque l’onere della SOA di acquisire eventuale ulteriore documentazione complementare e comprovante il corretto andamento dell’appalto.
Per i lavori di edilizia residenziale – stimati attraverso il cosiddetto CTN – l’ANAC chiarisce che non vige il limite quantitativo previsto dall’art. 108 del D.P.R. 207/2010 per lo scorporo delle categorie di lavorazioni ulteriori rispetto a quella prevalente.
In tali casi, infatti, viene precisati che le SOA, senza alcuna limitazione sull’importo minimo di tali lavorazioni ulteriori, dovranno acquisire idonea documentazione contabile sottoscritta dal Direttore dei Lavori (Computo metrico estimativo, Libretto delle misure etc.).
Inoltre, qualora parte dei lavori siano stati affidati in regime di subappalto, tale documentazione deve includere i contratti di subappalto e le relative fatture.
La documentazione presentata alla SOA, prima di essere utilizzata a comprova delle opere eseguite, deve essere stata oggetto di dichiarazioni che ne confermino la veridicità, con la necessità specifica di verificare che tale conferma sia stata resa da parte del direttore dei lavori e del committente ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Per quanto riguarda i vecchi certificati, laddove la documentazione esibita sia stata già riscontrata positivamente dai soggetti firmatari in precedenti procedimenti di attestazione, è stato accolto il suggerimento dell’ANCE di tenere ferma l’idoneità di tali riscontri, pur in mancanza delle dichiarazioni di conferma rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. In questi casi, è comunque necessario che il riscontro di veridicità e sostanza abbia con forma certa.
A questo proposito, l’ANAC precisa che l’istituto del silenzio assenso non può essere considerato una modalità alternativa di accertamento sulla veridicità dei titoli autorizzativi a corredo dei CEL rilasciati da committenti non tenuti all’applicazione del Codice degli appalti pubblici. Tuttavia, per favorire i controlli, la stessa viene stabilito per le SOA che:
• la richiesta di riscontro della veridicità dei titoli autorizzativi, inviata all’Ente competente, deve contenere l’avviso che il mancato riscontro verrà comunicato all’ANAC per l’esplicazione del potere sanzionatorio;
• in caso la richiesta sia disattesa dall’Ente, dove comunque essere formalizzata una richiesta di sollecito;
• la segnalazione all’ANAC, Ufficio Sanzioni, che evidenzia il mancato riscontro ad una richiesta di verifica da parte dell’Ente, deve aver come allegati la nota di richiesta con il successivo sollecito.
• Il Presidente dell’ANAC procederà, qualora ne ricorrano effettivamente gli estremi, ad avviare il procedimento sanzionatorio nei confronti dell’Ente interessato e all’acquisizione del riscontro richiesto.
In questo contesto, è auspicabile che il nuovo sistema sanzionatorio sopra descritto – similare a quello a suo tempo introdotto per la trasformazione dei CEL cartacei in elettronici – inneschi un meccanismo virtuoso degli Enti.
Viene, infine, confermato l’obbligo di presentare copia autentica del progetto approvato, ai fini dell’attestazione con lavori privati. Tale adempimento può ritenersi altresì soddisfatto attraverso la produzione di copia autentica degli elaborati progettuali, nel caso in cui consentano alle SOA, unitamente alla restante documentazione esibita a corredo del CEL, di svolgere una congrua valutazione dei lavori eseguiti.
Al fine di evitare che, nell’ambito dei lavori privati, si possano, per uno stesso intervento, rilasciare più e difformi certificazioni dei lavori eseguiti, è confermata la prescrizione del Manuale secondo cui il committente deve rilasciare di un’unica certificazione sottoscritta dal direttore dei lavori, ciò sia nei confronti dell’appaltatore che dei subappaltatori.
11. Visto per i CEL in OG2, OS2-A, OS2-B e OS25
Le “Precisazioni” chiariscono che il rilascio del visto di buon esito, a cura dell’Autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, è sempre necessario negli interventi su beni sottoposti alle disposizioni di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, laddove non appaltati direttamente dalle Soprintendenze competenti per territorio.
Nei lavori pubblici, il visto deve risultare dal certificato elettronico presente sul Casellario dell’Osservatorio, istituito presso l’ANAC.
Nel caso sia stato a suo tempo rilasciato un CEL in forma cartacea, questo – per essere utilizzato dalla SOA – deve essere conservato in originale presso gli archivi della stazione appaltante e deve riportare il suddetto visto. Tale visto deve essere duplicato nel campo “note” del modello telematico dello stesso CEL, a cura del RUP incaricato dalla committenza.
Restano inutilizzabili, ai fini SOA, i certificati totalmente cartacei, che non sono o non possono essere inseriti nella banca dati dell’ANAC.
Sul punto, l’ANCE ha chiesto che si rendesse possibile l’utilizzo dei CEL elettronici nei casi in cui il visto fosse comunque presente sul certificato cartaceo originario. In tali casi, la SOA avrebbe ben potuto l’utilizzare il certificato, dopo aver acquisito tutti i riscontri a comprova della veridicità e della sostanza della documentazione esibita.
A tale proposito, nelle Precisazioni è chiarito che, in mancanza del visto sul CEL informatico, lo stesso certificato non è neppure utilizzabile per l’attestazione in categorie diverse da quella riportata nello stesso (es. CEL in OG2 per la qualificazione in OG1), poiché tale interpretazione:
• sarebbe contraria alla disposizione secondo la quale le SOA devono verificare che nella certificazione «non siano presenti lavorazioni relative a categorie non previste nel bando di gara»;
• si generebbe un’indiretta alterazione del regime concorrenziale.
Non resta quindi che aspettare il confronto tra ANAC e MIBAC, che dovrebbe portare le Soprintendenze ad inserire direttamente nella banca dati dei CEL l’attestazione del buon esito dei lavori, sollevando i RUP da quest’onere.
12. Figura del restauratore per OS2-A e OS2-B
Ai fini della qualificazione nelle categorie OS2-A e OS2-B, l’accertamento della qualifica di “restauratore” (necessaria per il direttore tecnico) e “collaboratore restauratore” (necessaria per il personale), è effettuato con riferimento alla previsione contenuta nell’art. 182 del D.lgs. 42/2014, così come modificata dalla L. 7/2013.
13. Staff tecnico per progettazione e costruzione
Ai fini della qualificazione per la progettazione ed esecuzione viene precisato che, non possono computarsi nello staff tecnico i soggetti con assunzioni a tempo determinato o assimilate, ma solo quelle a tempo indeterminato e a tempo pieno (cfr. art. 79, co. 7, d.p.r. 207/2010).
14. Termini di rilascio delle attestazioni
In analogia al termine massimo delle verifiche triennali, viene confermato il termine di 45 giorni per il rilascio delle variazioni minime, già previsto nel Manuale.
Resta fermo, secondo l’ANAC, che in caso di aggravi istruttori, le SOA potranno sospendere il procedimento sino al doppio del termine previsto per il rilascio dell’attestazione (90 giorni) e successivamente procedere, decorso inutilmente tale ulteriore termine, al “diniego alla decadenza dell’attestazione”.
Considerato, tuttavia, che la mancata produzione di idonea documentazione, non sempre è motivo di decadenza dell’Attestato (ad. es. al direttore tecnico aggiuntivo che non ha i requisiti per ricoprire tale incarico), si auspica che tale indicazione dell’ANAC venga recepita con estrema prudenza dalle SOA.
15. Tariffe applicabili alle variazioni minime
Con riferimento alle tariffe di qualificazione, è stato parzialmente condiviso il contrasto, evidenziato dalle SOA, tra quanto indicato in precedenza dall’AVCP con le deliberazioni nn. 320/2003 e 35/2004 e il Manuale che impone alle SOA in caso di variazioni minime di applicare la tariffa fissa, pari al 5% di quella minima prevista per il rilascio di una nuova attestazione.
Pertanto, nelle Precisazioni si stabilisce che, laddove le SOA debbano procedere alla verifica di requisiti supplementari prima di procedere al rilascio dell’attestato variato, è giustificabile un incremento dei costi per la variazione dell’attestato.
Le nuove indicazioni gli importi applicati dalle SOA sono le seguenti:
• ridimensionamento delle qualificazioni possedute per annullamento o mancato rinnovo della certificazione di qualità aziendale: 5% della tariffa di “prima attestazione” prima posseduta (variazione sin ora non disciplinata);
• nuova forma societaria senza trasferimento d’azienda o di suo ramo: 5% della tariffa di “prima attestazione”, calcolata sulle categorie e classifiche possedute (maggiorati gli importi rispetto al passato).
• sostituzione o introduzione nuovi direttori tecnici e/o dei legali rappresentanti: 10% della tariffa minima di “prima attestazione”, calcolata su una sola categoria alla prima classifica, moltiplicata per il numero dei soggetti da controllare (maggiorati gli importi rispetto al passato);
• Variazione direttore tecnico che ha consentito la qualificazione: 10% categorie possedute (maggiorati gli importi rispetto al passato).
L’ANCE, di contro, ha sempre evidenziato una sproporzione delle tariffe applicate dalla SOA e l’attività svolta da queste, laddove si consideri anche il quadro economico negativo generale.
16. Lavori eseguiti nelle categorie scorporabile e subappaltati
Nelle Precisazioni sono fornite due indicazioni sull’utilizzo delle lavorazioni subappaltate attinenti alla categoria scorporabile ai fini della qualificazione nella categoria prevalente.
In particolare, le Precisazioni dispongono per l’appaltatore quanto segue:
• i lavori eseguiti direttamente nella categoria scorporabile possono concorrere alla sola qualificazione nella medesima categoria;
• non è prevista la facoltà di utilizzare nella qualificazione della categoria prevalente l’intero ammontare dei lavori subappaltati nelle categorie scorporabili.
Riguardo al primo punto, l’ANAC conferma quanto affermato dalla soppressa AVCP con il Comunicato alle SOA n. 1 del 29 gennaio 2014.
Riguardo al secondo punto, le Precisazioni prevedono una correzione sul computo all’impresa affidataria della cd. “premialità di coordinamento”, circoscritta ai lavori non eseguiti direttamente, sulla base della quale l’impresa affidataria può utilizzare, ai fini della qualificazione nella categoria prevalente, una quota parte dei lavori subappaltati in tale categoria e nelle varie categorie scorporabili.
Al riguardo, l’ANCE aveva in più occasioni evidenziato l’inesattezza dell’esempio presente nel Manuale SOA, con riguardo al computo della “premialità di coordinamento” sulle lavorazioni affidate nella categoria scorporabile, calcolata sui lavori subappaltati e non sulla categoria scorporabile.
Con le Precisazioni, le osservazioni dell’ANCE sono state accolte e la quota relativa alla premialità di coordinamento (pari al 30% o al 40% per le sole categorie a qualificazione obbligatoria) è finalmente calcolata sull’intera opera scorporabile.
17. Personale qualificato munito di patentino certificato
L’ANAC chiarisce che l’accertamento sul personale qualificato attiene alla qualificazione SOA e non alla qualificazione in gara; non è quindi possibile che l’accertamento sul possesso dei patentini sia posto a carico della stazione appaltante.
viene precisato che, in ogni caso, la materia dovrà essere ulteriormente approfondita attraverso le OO.SS. di settore, alle quali la stessa si riserva di chiedere un contributo.
18. Applicazione del silenzio assenso
Viene confermato che, per la verifica dei requisiti generali, si deve fare riferimento alle usuali prassi amministrative di silenzio-assenso, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate (art. 38, del D.l.vo 163/2016).
La precisazione appare in linea con la posizione dell’ANCE, a favore dell’applicabilità di tale istituto al sistema SOA.
Il silenzio-assenso non è invece applicabile alle certificazioni di esecuzione dei lavori, laddove mancano i previsti ed idonei riscontri di veridicità; ciò, sia nel caso in cui tali certificazioni siano dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica (art. 79, co. 5, del D.P.R. 207/2010) sia in quelli in cui la stessa comprovino l’esperienza acquisita dal direttore tecnico (art. 87, co. 2, del D.P.R. 207/2010).
19. Adeguato organico medio annuo
L’ANAC precisa che l’acquisizione da parte delle SOA dei modelli F24 può ritenersi non più necessaria; viene invece confermato l’obbligo di acquisizione delle ricevute di pagamento dei versamenti contribuitivi dovuti alle Casse Edili, in quanto gli obblighi contributivi devono essere assolti da parte delle imprese con riferimento alla Cassa territorialmente competente alla riscossione, in funzione della localizzazione del cantiere.
20. Idonea direzione tecnica in OG2, OS2-A, OS2-B e OS25
In caso conseguimento della qualificazione nelle categorie afferenti beni del patrimonio culturale OG2, OS2-A, OS2-B e OS25, l’ANAC ritiene applicabile la deroga generale sul possesso da parte del direttore tecnico dell’idoneo titolo di studio, così come previsto dall’art. 248, comma 5 del D.P.R. 207/2010 (laurea in architettura.. etc.).
Nelle “Precisazioni”, viene così recepito l’orientamento del Consiglio di Stato che ha ritenuto estesa anche alle sopraelencate categorie la deroga prevista a favore di coloro che risultavano già iscritti al tempo dell’Albo Nazionale dei costruttori (rispettivamente sent. n. 4290 del 15 settembre 2015 e art. 357, co. 23, del D.P.R. 207/2010).
Ne consegue che, a distanza di anni dalla prima e avversa interpretazione dell’AVCP (Comunicato alle SOA n. 74 del 01/08/2012), torna d’attualità al posizione di quei soggetti che avrebbero potuto conservare l’incarico di direttore tecnico nella stessa impresa, indipendentemente dal titolo posseduto, poiché nominati in vigenza dell’Albo Nazionale Costruttori (ossia ante 2000).
La necessità di tale interpretazione era stata messa in luce dall’ANCE, la quale aveva rilevato – in coerenza con lo spirito della disposizione regolamentare – la necessità di modificare il Manuale (cfr. NEWS ID 7894 del 13 settembre 2012).
21. Trasferimento di azienda da parte di un Consorzio Stabile
Per l’ANAC, non è possibile utilizzare i requisiti provenienti da una cessione di ramo d’azienda del consorzio stabile qualora comporti il trasferimento di beni materiali e immateriali (unitariamente considerati perché tra loro funzionalmente organizzati), e soprattutto la cessione dei requisiti che hanno consentito l’originaria qualificazione del consorzio (i quali derivano unicamente dalle qualificazioni delle consorziate).
Infatti, tale possibilità consentirebbe al consorzio di disporre delle qualificazioni che gli hanno consentito in origine di qualificarsi, e che di fatto appartengono alle singole imprese consorziate.
Il chiarimento appare in linea con la posizione dell’Ance, che, peraltro, aveva richiesto l’applicazione del suddetto divieto anche nel caso di avvalimento dei requisiti di un consorzio stabile, nella considerazione che la stessa contraddizione logica ben si attaglia al consorzio “ausiliario”.
22. Requisito di carattere generale del socio di maggioranza
L’ANAC precisa che il riferimento espresso alla “persona fisica”, contenuto nell’articolo 38 del D.lgs. 163/2006, non esclude il controllo alla “persona fisica” titolare della “persona giuridica” socio di maggioranza di una società con meno di quattro soci.
Tale indicazione, prevista all’art. 38, co. 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006, deve essere intesa nel senso di un’estensione degli obblighi dichiarativi sulla moralità professionali (e della verifica del relativi requisiti) anche agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza della società controllante.
L’ANCE, al riguardo, ha più volte rappresento la necessità di una modifica normativa sul punto, ciò al fine di meglio chiarire tale passaggio.
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