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30.11.2016 - lavori pubblici

L’ANAC RIBADISCE IL DIVIETO DI PORRE LE SPESE DI GARA A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Con il parere del 22/9/2016, n. 0138221 dell’Ufficio Vigilanza, l’ANAC ha affrontato, nuovamente, la questione della legittimità o meno della clausola, contenuta nei bandi o nella lettera di invito, che prevede di imputare sull’aggiudicatario i costi di gestione della procedura di telematica per l’affidamento della gara.

La questione era stata già trattata dalla stessa Autorità, con l’Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento, n. 3, del 25 Febbraio 2015, a seguito della diffusione della prassi di porre a carico dell’aggiudicatario il pagamento di una somma a titolo di rimborso delle spese della procedura ovvero di utilizzo della piattaforma informatica di alcune centrali di committenza.

Con tale atto di segnalazione, l’Autorità aveva evidenziato che, soltanto in presenza di previsioni normative di rango primario, fosse possibile introdurre meccanismi di remunerazione per l’ente appaltante, posti a carico dell’aggiudicatario, confermando la necessità di apposita copertura normativa per legittimare l’operato delle centrali di committenza; aveva evidenziano, altresì, l’eccezionalità di una tale possibilità, non esistendo alcuna disposizione legislativa, che, in termini generali, abiliti una stazione appaltante a richiedere il pagamento di una commissione agli aggiudicatari delle proprie gare d’appalto.
L’Autorità, nel segnalare il fenomeno, aveva, altresì, ritenuto opportuno un intervento legislativo con cui fosse espressamente previsto il divieto di porre le spese di gestione della procedura – siano riferite all’utilizzo di piattaforme elettroniche (anche in ASP) ovvero alla stipula di convenzioni – a carico dell’aggiudicatario della procedura di gara.

Nonostante ciò, alcune stazioni appaltanti, tra cui l’Acquedotto Pugliese SPA, hanno continuato a prevedere nei bandi di gara o nelle lettere di invito alle procedure la suddetta clausola.

Ora, l’ANAC, con il parere in commento, anche a seguito delle numerose segnalazione dell’ANCE, è tornata a ribadire l’illegittimità di tale clausola, invitandolo espressamente all’osservanza delle indicazioni contenute nell’atto di segnalazione n. 3 in precedenza citato, nonché a chiarire le ragioni per le quali non abbia assunto in precedenza un provvedimento atto a superare la criticità in questione.


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