INPS – SANZIONI CIVILI NEI CASI DI IMPIEGO DI LAVORATORI SUBORDINATI “IRREGOLARI” – MODIFICA DELLA DISCIPLINA – CIRCOLARE N. 129/2016
Si informa che l’Inps con la circolare n. 129 del 13 luglio 2016, che si riproduce in calce al presente commento, ha fornito istruzioni in merito alla modifica apportata dall’art. 22 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 alla disciplina delle sanzioni civili dovute nei casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
In riferimento alla nuova disciplina sanzionatoria in materia di lavoro e legislazione sociale, introdotta dall’art. 22 del Decreto Legislativo n. 151/2015, si rammenta inoltre che il Ministero del Lavoro aveva diramato indicazioni di sua competenza con la circolare n. 26 del 12 ottobre 2015 (cfr. Not. n. 11/2015).
L’Istituto con la circolare in commento rimarca che la citata disposizione ha escluso l’aumento del 50% delle sanzioni civili introdotto, per le fattispecie suindicate, dall’art. 4 della Legge 4 novembre 2010, n. 183.
Pertanto, a decorrere dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015), le sanzioni civili, anche nei casi di utilizzo di lavoratori subordinati “irregolari”, devono essere calcolate nella misura del 30% in ragione d’anno, fino ad un massimo del 60% dell’importo dei contributi non versati entro la scadenza di legge, secondo quanto previsto dall’art. 116, comma 8, lettera b), della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (con esclusione dell’aumento del 50% degli importi risultanti).
In merito ai profili temporali, la circolare di cui trattasi precisa che la nuova modalità di calcolo delle sanzioni civili deve essere applicata:
– agli accertamenti ispettivi iniziati a partire dal 24 settembre 2015, anche se nel corso degli stessi siano state riscontrate violazioni commesse prima di tale data;
– nonché a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati e non conclusi prima del 24 settembre 2015.
Per gli accertamenti ispettivi iniziati e conclusi prima del 24 settembre 2015 deve invece essere applicato l’incremento del 50% delle sanzioni civili previsto dalla Legge n. 183/2010.
Quanto sopra rilevato, l’Istituto comunica che:
– le Sedi Inps che hanno avviato o stanno per avviare il recupero dei crediti derivanti da verbali ispettivi, il cui accertamento è iniziato dopo il 23 settembre 2015, per i quali siano state applicate sanzioni civili con l’aumento del 50%, dovranno ricalcolare le sanzioni secondo la nuova disciplina;
– i datori di lavoro che hanno provveduto al versamento di somme a titolo di sanzioni civili erroneamente calcolate secondo la Legge n. 183/2010, possono richiedere il rimborso nei limiti della differenza tra l’importo versato e quello dovuto nella misura sopra evidenziata, attenendosi alle modalità illustrate dalla circolare in esame.
Al riguardo, l’INPS sottolinea che il diritto al rimborso è soggetto al decorso del termine decennale di prescrizione e non possono essere rimborsate le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato.
Inps
Roma, 13/07/2016
Circolare n. 129
Oggetto: Decreto Legislativo n. 151/2015 – Modifica della disciplina delle sanzioni civili per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
Sommario: l’art. 22 del Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 ha escluso, per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, l’aumento del 50% delle sanzioni civili previsto dalla Legge n. 183 del 4 novembre 2010. Pertanto, per effetto della nuova disposizione, anche ai casi di impiego di lavoratori subordinati “c.d. irregolari” si applicheranno le sanzioni civili previste dalla lettera b), comma 8, dell’art. 116 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000.
Quadro normativo
Il tema delle sanzioni civili da applicare in presenza di mancato adempimento degli obblighi contributivi è stato disciplinato dal comma 8 dell’art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 che dispone che “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: – a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; – b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge…”.
L’art. 4, comma 1, lettera a), della Legge 4 novembre 2010 n. 183 del 2010 ha poi previsto, per i casi “di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico”, l’aumento del 50% delle sanzioni determinate in base al criterio stabilito dall’art. 116, c. 8, della L. 388/2000.
Tale aumento delle sanzioni civili è stato infine escluso dall’art. 22 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151, che ha riformulato la disciplina delle sanzioni previste per i casi di lavoro irregolare.
Effetti
Per effetto dell’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015, a partire dal 24 settembre 2015, giorno di entrata in vigore di tale norma, le sanzioni civili da applicare ai casi di utilizzo di lavoratori subordinati “irregolari” saranno quelle previste dalla lettera b) dell’art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (con esclusione, quindi, dell’incremento del 50% degli importi risultanti).
Relativamente ai profili temporali, si precisa che la nuova modalità di calcolo dovrà essere applicata a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati a partire dal giorno 24 settembre 2015, pur se nel corso degli stessi siano state riscontrate violazioni commesse antecedentemente a tale data; nonché a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati e non conclusi prima del 24 settembre.
Diversamente, per gli accertamenti ispettivi iniziati e conclusi prima del 24 settembre si applicherà l’aumento delle sanzioni civili previsto dalla L. n. 183/2010.
Ne consegue che le Sedi che hanno avviato o stanno per avviare il recupero dei crediti derivanti da verbali ispettivi, il cui accertamento è iniziato dopo il 23 settembre 2015, per i quali siano state applicate sanzioni civili secondo la disciplina prevista dall’art 4, comma 1, lettera a), della Legge n. 183/2010, dovranno ricalcolare secondo la nuova disciplina le sanzioni da applicare.
Rimborsi
Hanno diritto al rimborso i datori di lavoro che hanno provveduto al versamento di somme a titolo di sanzioni erroneamente calcolate secondo la L. n. 183/2010, nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto nella misura sopra descritta.
I datori di lavoro interessati dovranno trasmettere un’istanza di rimborso, precisando gli importi indebitamente versati.
La domanda sarà presentata attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando la sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “Versamenti F24”.
Le Sedi, verificata la sussistenza del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate, provvederanno al ricalcolo delle sanzioni dovute ed alla quantificazione degli importi da rimborsare.
Si evidenzia che il diritto al rimborso è soggetto al decorso del termine decennale di prescrizione e che non sono rimborsabili le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941