INPS – D. LGS. N. 151/2001 – T.U. SULLA MATERNITÀ – CONGEDO OBBLIGATORIO NEI CASI DI PARTO PREMATURO – CIRCOLARE N. 69/2016
Si informa che l’Inps, con la circolare n. 69 del 28 aprile 2016, ha fornito istruzioni per la fruizione prolungata del congedo obbligatorio di maternità nei casi di parto prematuro.
In particolare, le istruzioni riguardano sia il conguaglio delle indennità anticipate dai datori di lavoro che le ipotesi di pagamento diretto, i casi di sospensione del congedo post partum per ricovero del bambino, nonché la compilazione della denuncia contributiva UniEmens.
A seguito delle disposizioni del d.lgs. n. 80/15, confermate dal d.lgs. n. 148/15, intervenute a modifica del T.U. maternità/paternità per consentire una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro, nei soli casi di parto “fortemente” prematuro, ossia avvenuto prima dei due mesi antecedenti la data presunta, il congedo è calcolato aggiungendo ai tre mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data dell’evento e quella presunta.
La disciplina innovata si applica alle lavoratrici dipendenti e iscritte alla gestione separata per gli eventi verificatisi dalla data del 25 giugno 2015, giorno di entrata in vigore del suddetto decreto n. 80.
Nelle more degli aggiornamenti della procedura on-line, le relative istanze di maternità/paternità dovranno essere presentate, alla sede Inps competente, in modalità cartacea o inviate tramite raccomandata A/R. Successivamente al completamento degli aggiornamenti, di cui sarà data comunicazione entro il prossimo mese di luglio, la domanda andrà inoltrata esclusivamente per via telematica.
L’Istituto rammenta, infine, che, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 405/2001, è prevista la conservazione dell’indennità di maternità oltre la cessazione del rapporto di lavoro anche nell’ipotesi di licenziamento per colpa grave della lavoratrice (art. 24 del D.Lgs. n. 151/2001).
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