INPS – CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO – ART. 2, COMMA 31 DELLA LEGGE N. 92/2012 – OBBLIGO DI VERSAMENTO ANCHE PER IL SETTORE EDILE A PARTIRE DAL 2016
Si informa che a partire dallo scorso 1° gennaio 2016 é obbligatorio il versamento del contributo di licenziamento anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per completamento/fine cantiere.
Quindi a partire dallo scorso 1° gennaio 2016 anche per il settore edile é operativo il disposto normativo dell’art. 2, co. 31, della Legge n. 92/2012 il quale dispone che nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, sia dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto é proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato da parte del datore di lavoro
A tal proposito si precisa che la restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine.
Inoltre la norma in commento prevede che nel caso di rapporti di lavoro di durata inferiore ai 12 mesi o rispettivamente ai 24 o ai 36 mesi, il contributo di licenziamento deve essere riproporzionato in relazione al numero di mesi del rapporto di lavoro, a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si protragga per almeno 15 giorni di calendario.
Infine si rammenta che il contributo è dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro genera in capo al lavoratore il teorico diritto all’Aspi, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa. Restano escluse, ad esempio, le seguenti cessazioni del rapporto di lavoro:
– dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità);
– risoluzioni consensuali (ad eccezioni di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo);
– decesso del lavoratore.
Fino al 31 dicembre 2015 il contributo non era dovuto neppure nel caso di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Come detto dal 1° gennaio 2016 anche in questo caso il contributo è invece dovuto.
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