ILLEGITTIME LE MODIFICHE UNILATERALI DEL COMUNE ALLE CONVENZIONI URBANISTICHE
Facendo propri i principi affermati in altre sentenze amministrative, il Tar Lombardia, Milano, sez. II, sentenza n. 517 del 17 marzo 2016, nel ribadire l’autonomia negoziale che caratterizza gli accordi tra privati e amministrazione, ha negato che il Comune possa modificare unilateralmente singole previsioni di una convenzione urbanistica potendo soltanto avvalersi, in presenza dei relativi presupposti della facoltà di recesso dall’accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico salva la corresponsione di un indennizzo.
La possibilità di una modificazione unilaterale del contenuto della convenzione urbanistica è stato escluso anche nel caso in cui l’integrazione delle previsioni dell’accordo fosse resa necessaria da vicende sopravvenute, che non permettevano l’attuazione di quanto originariamente stabilito.
Anche qualora la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione del privato contraente non possa più essere adempiuta nei modi convenuti, a causa della sopravvenuta modifica, mediante variante urbanistica, del territorio interessato dalla lottizzazione, la possibilità di sostituire l’obbligazione originaria con una nuova obbligazione non può essere attuata senza il consenso della parte obbligata.
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