DAL 10 APRILE 2016 SONO TRASFERITE AI COMUNI LE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA – PUBBLICATE SUL BURL LE LINEE GUIDA
Si comunica che in data 7 aprile 2016 è stata pubblicata sul BUR Lombardia D.g.r. 30 marzo 2016 – n. X/5001 recante l’”Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)” che sarà efficace a partire dal 10 aprile 2016.
Si provvederà nei prossimi giorni a pubblicare un approfondimento sul tema.
In allegato il testo della delibera in parola:
D.g.r. 30 marzo 2016 – n. X/5001 recante l’”Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)
Si riportano i contenuti principali della suddetta delibera.
Criteri per il rilascio dell’autorizzazione sismica
Chiunque intenda procedere a interventi strutturali nelle zone sismiche 2 è tenuto a presentare istanza di autorizzazione, debitamente sottoscritta dal titolare della pratica sismica o dal procuratore speciale di sua nomina, all’autorità competente in materia sismica, consegnando la documentazione allo Sportello Unico dell’Edilizia (di seguito, SUE) di riferimento.
Le relazioni e gli elaborati progettuali minimi di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), della L.R. 33/2015, per la presentazione della comunicazione di deposito o dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione sono:
6.1. Relazione illustrativa e scheda sintetica dell’intervento (modulo 12 di cui all’allegato B “Linee di indirizzo e coordinamento”);
6.2. Progetto architettonico (art. 93, comma 3, del D.P.R. 380/2001), ove già depositato, sarà sufficiente l’indicazione degli estremi di invio della documentazione;
6.3. Relazione di calcolo delle strutture (art. 65, comma 3, del D.P.R. 380/2001 – cap. 10 N.T.C. 2008);
6.4. Fascicolo dei calcoli delle strutture portanti (art. 93, comma 3, del D.P.R. 380/2001);
6.5. Elaborati grafici e particolari costruttivi delle strutture (art. 65 comma 3, art. 93, comma 3, del D.P.R. 380/2001 – cap. 10 N.T.C. 2008);
6.6. Relazione sui materiali impiegati (art. 65, comma 3, del D.P.R. 380/2001 – cap. 10 e cap. 11 N.T.C. 2008);
6.7. Relazione sulle opere di fondazione (art. 93 del D.P.R. 380/2001);
6.8. Piano di manutenzione strutturale (cap. 10 N.T.C. 2008);
6.9. Relazione geologica (parr. 6.1.2. e 6.2.1. N.T.C. 2008 – cap. 4, Parte I, Allegato B della D.G.R. IX/2616 del 30/11/2011);
6.10. Relazione geotecnica (par. 6.1.2. N.T.C. 2008 e p.to C 6.2.2.5 Circolare esplicativa n. 617 del 02/02/2009);
6.11. Documentazione fotografica;
6.12. Elenco allegati.
Tale documentazione, sviluppata a livello esecutivo, deve essere redatta nel rispetto delle norme statali e regionali di riferimento e, nei casi previsti, secondo la modulistica di cui all’allegato B “Linee di Indirizzo e coordinamento”.
Alla documentazione di cui sopra devono essere allegate le dichiarazioni dei professionisti, dagli stessi sottoscritte in ordine agli aspetti di competenza, attestanti:
– la conformità degli elaborati alla normativa vigente;
– la redazione del progetto sulla base dei risultati degli studi geologici, geotecnici e sismici;
– l’asseverazione del progettista in merito al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché al rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
– il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione di bacino;
– la conformità dello stato dei luoghi a quello rappresentato nel progetto;
– che i lavori non sono iniziati (asseverato anche dal direttore dei lavori);
– la conformità degli elaborati geologici e geotecnici alla normativa vigente e l’avvenuta valutazione delle condizioni di pericolosità geologica e geotecnica del sito interessato dalle opere.
Il SUE, come stabilito all’art. 6, comma 2, della L.R. 33/2015, provvede, entro 5 giorni, a trasmettere all’autorità competente copia della stessa, unitamente agli allegati.
Nell’istanza di autorizzazione sono indicati i dati anagrafici e fiscali del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore, del legale rappresentante in caso di società, nonché del collaudatore nei casi previsti dalla normativa vigente.
L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 8, comma 2, della L.R. 33/2015, è presentata prima dell’avvio dei lavori, ivi comprese le varianti definite all’allegato D “Modalità e criteri per l’individuazione delle varianti”, al SUE competente per territorio.
Le funzioni trasferite ai Comuni
L’efficacia del provvedimento decorre dalla data di entrata in vigore della nuova zonizzazione sismica di cui alla d.g.r. n. 2129/2014, ossia dal 10 aprile 2016.
Con D.G.R. 11 luglio 2014, n. 2129 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1/2000, art. 3, comma 108, lett. d)” la Giunta Regionale ha approvato la nuova classificazione sismica dei comuni lombardi.
Al fine di allineare la nuova zonazione con la Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”, la Giunta Regionale, con D.G.R. 8 ottobre 2015 – n. X/4144, ha differito al 10 aprile 2016 il termine per l’entrata in vigore della stessa.
In particolare, la L.R. n. 33/2015 aggiorna la normativa sulle costruzioni in zona sismica adeguandola al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia edilizia) e alla recente giurisprudenza costituzionale, trasferendo ai comuni, singoli o associati, le funzioni in materia sismica, che, in base allo stesso D.P.R., erano di competenza regionale.
Si fa pertanto seguito a quanto disposto dall’art. 13, comma 1, lettera b), della L.R. 33/2015, che prevede la definizione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni regionali trasferite ai comuni in materia sismica.
Autorità competente
La L.R. 33/2015 prevede che l’autorità competente in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche sia individuata da ciascun comune all’interno dei propri uffici o nell’ambito delle forme associative previste ai sensi della Parte I, Titolo II, Capi IV e V, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii., per il territorio di propria competenza.
Come previsto dall’art. 2, comma 2, della L.R. 33/2015, per le opere ricadenti nel territorio di più comuni, le funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo sono esercitate dalla Regione nel caso in cui non siano svolte dagli stessi comuni in forma associata.
Le modalità di svolgimento in forma associata da parte dei comuni delle funzioni di cui all’art. 2, comma 2, della L.R. 33/2015 sono disciplinate dall’allegato A “Modalità per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle funzioni”.
Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. 33/2015, sono trasferite ai comuni, singoli o associati, le funzioni della Regione di cui agli articoli 61, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del D.P.R. 380/2001.
2.1 Abitati da consolidare (art. 61 del D.P.R. 380/2001)
L’art. 61 del D.P.R. 380/2001 prevede che:
In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.
Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall’inizio dei lavori.
L’autorizzazione preventiva di cui al comma 1 del citato articolo 61 è in capo all’autorità competente ai sensi dell’art. 2 della L.R. 33/2015, come definita al precedente paragrafo 1.
2.2 Sopraelevazioni (art. 90, comma 2, del D.P.R. 380/2001).
La realizzazione degli interventi di sopraelevazione è subordinata al rilascio, da parte dell’autorità competente, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 33/2015, come definita al precedente paragrafo 1., dell’autorizzazione, per gli interventi localizzati in zona 2, e della certificazione, per gli interventi localizzati nelle zone 3 e 4.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di interventi di sopraelevazione, il progettista deve trasmettere all’autorità competente l’attestazione di idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico, da redigere utilizzando l’allegato modulo 8.
Per gli interventi di sopraelevazione localizzati in zona 2, l’istanza per il rilascio della certificazione non è richiesta in quanto ricompresa nell’istanza di autorizzazione di cui all’allegato F “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione sismica”.
Per gli interventi di sopraelevazione localizzati in zone 3 e 4, l’istanza per il rilascio della certificazione è corredata della documentazione di cui all’allegato E “Contenuto minimo della documentazione e dell’istanza” e dell’attestazione di idoneità di cui sopra.
L’autorità competente conclude il procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 90, comma 2, del D.P.R. 380/2001, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvio dello stesso, rilasciando l’autorizzazione o la certificazione ovvero comunicando il diniego motivato e la contestuale archiviazione dell’istanza, previa applicazione dell’art. 10 bis della Legge 241/1990.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione dell’istanza per gli interventi di sopraelevazione e della relativa documentazione, si rinvia al paragrafo 5. “Deposito del progetto” del presente documento e all’allegato F “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione sismica”.
2.3 Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (art. 93, comma 1, del D.P.R. 380/2001).
La denuncia dei lavori di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/2001 deve essere presentata all’autorità competente ai sensi dell’art. 2 della L.R. 33/2015, come definita al precedente paragrafo 1., con le modalità descritte nel paragrafo 5. “Deposito del progetto” del presente documento.
2.4 Autorizzazione per l’inizio dei lavori (art. 94, comma 1, del D.P.R. 380/2001).
Il rilascio dell’autorizzazione per l’inizio dei lavori, di cui all’art. 94 del D.P.R. 380/2001 è in capo all’autorità competente ai sensi dell’art. 2 della L.R. 33/2015, come definita al precedente paragrafo 1., con le modalità descritte nell’allegato F “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione sismica”.
2.5 Repressione delle violazioni (artt. 96, 97, 99 e 100 del D.P.R. 380/2001).
Gli artt. 96, 97, 99 e 100 afferiscono alla Sezione III del Capo IV della Parte II del D.P.R. 380/2001, rubricata “Repressione delle violazioni”. Tali articoli stabiliscono gli obblighi posti in capo all’autorità competente all’atto dell’accertamento di un fatto costituente violazione delle norme di cui allo stesso Capo IV del D.P.R. 380/2001.
L’art. 11 della L.R. 33/2015 richiama le suddette disposizioni, ai fini della trasmissione dei processi verbali all’autorità competente ai sensi dell’art. 2 della L.R. 33/2015, come definita al precedente paragrafo 1. e dell’adozione dei conseguenti atti.
2.6 Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (art. 104 del D.P.R. 380/2001).
L’accertamento di cui all’art. 104, comma 2, del D.P.R. 380/2001, è in capo all’autorità competente ai sensi dell’art. 2 della L.R. 33/2015, come definita al precedente paragrafo 1.
L’allegato I “Linee guida per le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione”, a cui si rinvia, definisce il contesto di riferimento e le procedure da attivare.
Varianti
Rientrano nell’ambito di applicazione della L.R. 33/2015, ai sensi dell’art. 5, anche le varianti in corso d’opera influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l’opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall’originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa.
L’allegato D “Modalità e criteri per l’individuazione delle varianti”, a cui si rinvia, definisce il contesto di riferimento e le procedure da attivare.
Modulistica per la gestione informatica delle pratiche sismiche
L’allegato C, a cui si rinvia, definisce le “Modalità di attuazione del Sistema Informativo Integrato”.
Il Sistema Informativo Integrato prevede l’utilizzo della seguente modulistica, di cui al presente allegato:
modulo 1 – istanza di autorizzazione sismica o di certificazione di sopraelevazione
modulo 2 – comunicazione di deposito sismico
modulo 3 – denuncia di costruzione in corso in zona di nuova classificazione sismica cui all’art. 12 della L.R. 33/2015
modulo 4 – dichiarazione del progettista (coordinatore) delle strutture che attesta la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell’allegato B al decreto 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
modulo 5 – procura speciale per la nomina di un soggetto delegato alle procedure sismiche
modulo 6 – asseverazione di congruità e conformità del progetto strutturale di cui all’art. 6, comma 1, lett. b, della L.R. 33/2015
modulo 7 – asseverazione di congruità e conformità del progetto architettonico
modulo 8 – dichiarazione del progettista che, in relazione ad un intervento di sopraelevazione, attesta l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico (art. 90 del D.P.R. 380/2001)
moduli 9, 10 e 11 – dichiarazioni di responsabilità ed atti di asseverazione dei progettisti e degli estensori delle relazioni geologiche e geotecniche
modulo 12 – relazione illustrativa e scheda sintetica dell’intervento
modulo 13 – dichiarazione di fine lavori strutturali (art. 12, comma 8, lett. b), L.R. 33/2015).
Fino al termine stabilito dall’art. 13, comma 2, della L.R. 33/2015 ovvero fino ai dodici mesi successivi alla data di effettiva operatività del Sistema Informativo Integrato è consentito l’utilizzo di tale modulistica anche in formato cartaceo.
Deposito del progetto
Gli interventi di cui all’art. 5 della L.R. 33/2015, relativi ad opere pubbliche o private localizzate nelle zone 3 e 4, comprese le varianti in corso d’opera, descritte al precedente paragrafo 3. “Varianti”, sono soggetti alle procedure di deposito previste dagli artt. 6 e 7 della stessa legge regionale, per le finalità di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, previste dall’art. 93 del D.P.R. 380/2001, come richiamato al precedente paragrafo 2.3.
Il deposito si effettua con la presentazione allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) competente, prima dell’avvio dei lavori, della documentazione prevista dall’allegato E “Contenuto minimo della documentazione e dell’istanza”, utilizzando l’allegato modulo 2.
Nel caso in cui l’intervento ricada nei confini amministrativi di più Comuni, il deposito può essere effettuato indifferentemente presso uno degli SUE competenti.
Fatto salvo quanto previsto per le opere pubbliche, il deposito può essere effettuato, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 380/2001:
dal titolare del permesso di costruire o da chi abbia titolo per richiederlo;
dal richiedente il titolo abilitativo;
dal proprietario dell’immobile oggetto dei lavori.
I soggetti di cui sopra possono conferire una procura speciale, utilizzando l’allegato modulo 5, al progettista o altro professionista competente, coinvolto nell’intervento, per la compilazione del modulo di deposito, per il ricevimento delle comunicazioni relative al procedimento e per la firma digitale dei documenti trasmessi telematicamente.
In caso di opere pubbliche, il deposito è effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento.
Al ricevimento del modulo di deposito, corredato della documentazione prevista dall’Allegato E “Contenuto minimo della documentazione e dell’istanza”, il SUE rilascia l’attestazione di avvenuto deposito, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. 33/2015.
Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio e fatto salvo quanto previsto dall’allegato F “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione sismica” e al precedente paragrafo 2.2. “Sopraelevazioni” e dalle ulteriori normative vigenti in materia, i lavori possono avere inizio solo successivamente al rilascio dell’attestazione di cui sopra.
La procedura di deposito è effettuata mediante il Sistema Informativo Integrato di cui all’allegato C “Modalità di attuazione del Sistema Informativo Integrato”, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13, comma 2, della L.R. 33/2015, che, fino ai dodici mesi successivi alla data di effettiva operatività del Sistema Informativo Integrato, consente l’utilizzo della modulistica anche in formato cartaceo.
Il deposito del progetto è valido anche agli effetti della “denuncia dei lavori” di cui all’art. 65 del D.P.R. 380/2001, se il modulo di deposito è sottoscritto anche dal costruttore e purché la documentazione a corredo abbia i contenuti previsti dallo stesso articolo.
All’atto del deposito della documentazione, il SUE rilascia al depositante l’attestazione dell’avvenuto deposito e trasmette all’autorità competente, mediante il Sistema Informativo Integrato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13, comma 2, della L.R. 33/2015, la documentazione relativa al progetto depositato, comprensiva di attestazione.
Autorizzazione sismica
Gli interventi di cui all’art. 5 della L.R. 33/2015, relativi ad opere pubbliche o private localizzate nelle zone definite ad alta sismicità, comprese le varianti in corso d’opera e le sopraelevazioni, sono soggetti ad autorizzazione sismica, ai sensi dell’art. 8 della stessa legge regionale.
I contenuti della documentazione da presentare sono riportati nell’allegato E “Contenuto minimo della documentazione e dell’istanza”.
L’allegato F “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione sismica”, a cui si rinvia, definisce il contesto di riferimento e le procedure da attivare.
Parere tecnico
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, della L.R. 33/2015, i comuni o loro forme associative, ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica, possono richiedere un parere tecnico alla Regione, obbligatorio per le opere pubbliche realizzate dai Comuni, come disposto al comma 5 dello stesso art. 8.
L’allegato G “Casi e modalità per la richiesta del parere tecnico alla regione”, a cui si rinvia, definisce il contesto di riferimento e le procedure da attivare.
Controlli
Fatte salve le funzioni di vigilanza previste dall’art. 103 del D.P.R. 380/2001, l’autorità competente effettua i controlli sulle opere e sulle costruzioni, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 33/2015.
L’allegato H “Termini e modalità di svolgimento dei controlli”, a cui si rinvia, definisce il contesto di riferimento e le procedure di controllo.
Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione.
Tutti coloro i quali, in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato e non ancora ultimato una costruzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 33/2015, a farne denuncia, entro i quindici giorni successivi all’entrata in vigore del provvedimento stesso, allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) competente.
L’allegato I “Linee guida per le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione”, a cui si rinvia, definisce il contesto di riferimento e le procedure da attivare.
Disposizioni finali e periodo transitorio
Fino al termine stabilito dall’art. 13, comma 2, della L.R. 33/2015 ovvero fino ai dodici mesi successivi alla data di effettiva operatività del Sistema Informativo Integrato, è consentito l’utilizzo della modulistica di cui al precedente paragrafo 4. “Modulistica per la gestione informatica delle pratiche sismiche” anche in formato cartaceo.
Nel caso di presentazione in formato cartaceo, la documentazione progettuale a corredo della comunicazione di deposito o dell’i-stanza per il rilascio dell’autorizzazione sismica o della certificazione di sopraelevazione, di cui ai paragrafi 5. “Deposito del progetto” e 6. “Autorizzazione sismica”, è presentata in duplice copia, ovvero, in caso di contestuale denuncia dei lavori ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001, in triplice copia.
Casi e modalità per la richiesta, da parte dei comuni, del parere tecnico alla regione
L’ufficio comunale o la forma associativa preposta al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 8, commi 1 e 1 bis, della L.R. 33/2015 richiede parere tecnico alla Regione per le opere pubbliche ( art. 8, comma 5) e a discrezione per le altre opere (art. 8, comma 4).
Sono esclusi dalla richiesta di parere regionale, in quanto interventi minimali, ma comunque soggetti all’autorizzazione sismica di cui all’art. 8 della L.R. 33/2015, se ricadenti in “Zona 2”, i tipi di intervento di seguito riportati:
– costruzioni semplici in muratura (punto 7.8.1.9 delle N.T.C. 2008)
– piscine all’aperto, vasche di raccolta e vani tecnici interrati, ad uso privato
– strutture cimiteriali
– recinzioni, comunque realizzate, con o senza funzione di contenimento del terreno
coperture pressostatiche
– opere di sostegno, di altezza inferiore o uguale a 2 mt., che non interessano direttamente infrastrutture o spazi pubblici aventi valenza strategica o rilevante
– opere idrauliche minori (briglie, pennelli, opere di difesa spondale) di altezza minore o uguale a 2 mt.
– piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature, condotti interrati realizzati con manufatti scatolari
– portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne, e simili di altezza minore o uguale a 5 mt. e superficie minore o uguale a 5 mq.
– interventi su costruzioni esistenti, riguardanti elementi non strutturali o elementi strutturali secondari, individuati ai sensi del punto 7.2.3. delle N.T.C. 2008, che incidono sul comportamento sismico complessivo della struttura.
Il parere tecnico riguarda la valutazione degli aspetti strutturali del progetto, anche in riferimento all’adeguatezza e completezza dei contenuti progettuali, alla corrispondenza tra indagini conoscitive e parametri progettuali, alla congruità tra elaborati architettonici, strutturali, geologici e geotecnici e alla rispondenza alle norme tecniche, e può contenere proposte di prescrizioni o integrazioni al progetto presentato.
Il parere viene rilasciato ai Comuni o alle loro forme associative, che esercitano le funzioni di cui all’art. 2 della L.R. 33/2015 entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta presentata ai sensi dell’art. 8, comma 4, mediante il Sistema Informativo Integrato di cui all’art. 3, comma 2, della L.R. 33/2015, fatto salvo il periodo transitoria di cui all’art. 13, comma 2, secondo periodo, della medesima legge. Durante il periodo transitorio, la richiesta del parere di cui sopra seguirà le modalità descritte nell’allegato B “Linee di indirizzo e coordinamento”.
Gli uffici competenti inoltrano richiesta di parere tecnico successivamente alla verifica, con esito positivo, della completezza, coerenza e regolarità formali della documentazione (v. allegato C “Modalità di attuazione del sistema informativo integrato”), presentata secondo quanto prescritto nell’allegato E “Contenuto minimo della documentazione”.
La richiesta di parere è corredata dei seguenti documenti:
– istanza pervenuta ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L.R. 33/2015;
– documentazione progettuale, a corredo dell’istanza, di cui al documento sopra citato;
– nota in cui il Comune evidenzia i profili di attenzione su cui richiede il parere.
Quando il parere tecnico è richiesto ai sensi dell’art. 8, comma 4, della L.R. 33/2015, occorre allegare all’istanza di parere una dichiarazione, a firma del legale rappresentante del comune ovvero della forma associativa di comuni, se dotata di personalità giuridica, che attesti la mancanza di personale tecnico qualificato e competente, anche individuato mediante contratto temporaneo o incarico professionale.
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