CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA – D.LGS. N. 148/2015 – RIORDINO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI – D.M. N. 95442/2016 – CRITERI PER L’APPROVAZIONE DELLE DOMANDE
Si informa che come previsto dal D.Lgs. n. 148/2015 (cosiddetto “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”), il Ministero del Lavoro, con il Decreto n. 95442 del 15 aprile 2016 (cfr. Not. n. 6/2016) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.137 del 14 giugno 2016, ha definito i criteri per l’approvazione dei programmi di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo).
Di seguito si evidenziano gli aspetti procedurali noti forniti dal Dicastero e per quanto non espressamente richiamato dal Decreto in commento, si conferma che l’Inps è in procinto di pubblicare una circolare operativa contenente opportune indicazioni sui criteri di valutazione delle istanze di Cigo nonché, con riferimento al settore edile, sui criteri per l’individuazione dell’unità produttiva.
Si fa riserva quindi di fornire tempestivamente ogni eventuale ed ulteriore novità in merito.
1. Causali per la concessione della Cigo
Dal 1° gennaio 2016, la Cigo sarà concessa per le causali più sotto riportate.
L’esame della domanda di Cigo riguarderà la congiuntura negativa riguardante la singola impresa, eventualmente il contesto economico in cui l’impresa opera, con riferimento all’epoca in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Pertanto, le circostanze sopravvenute durante il periodo di Cigo non dovranno essere considerate.
Ai fini dell’ammissione all’integrazione salariale il Decreto stabilisce che le imprese sono tenute a presentare una relazione tecnica che, oltre ad illustrare le ragioni che determinano la sospensione o riduzione di orario, dovrà confermare elementi oggettivi (dati economici di bilancio o, in via alternativa, documentazione tecnica concernente la situazione di crisi del settore, nuove acquisizione di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto), utili a dimostrare la continuità operativa sul mercato.
Infine il Decreto evidenzia il ruolo determinante della relazione tecnica e dei suoi allegati ai fini della concessione della Cigo.
Peraltro si fa riserva di tornare sugli aspetti necessari al fine di inviare correttamente la relazione tecnica non appena l’Inps diramerà le istruzioni di propria competenza.
1.a) Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti.
Nell’ambito della definizione di transitorietà della situazione aziendale e temporaneità della situazione di mercato, la prevedibilità della ripresa dell’attività lavorativa è valutata dalla sede Inps competente con un giudizio “ex ante”.
A tal proposito si ritiene che, in attesa di indicazioni da parte dell’Inps, sia determinante per l’analisi della prevedibile ripresa illustrare gli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione dell’attività lavorativa e le iniziative intraprese e/o da intraprendere (tra le quali nuovi ordini, commesse, partecipazione qualificata a gare di appalto, etc. etc.).
1.b) Eventi meteorologici.
Per ciò che concerne la causale per eventi meteorologici, la relazione tecnica che dovrà indicare l’attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell’evento meteo e le relative conseguenze sull’attività in corso, dovrà essere accompagnata dai bollettini rilasciati dagli organi accreditati. Al momento non è stato diramato alcun elenco riportante gli organi accreditati al rilascio di dati meteorologici.
Rispetto a tale ultimo adempimento, è opportuno ricordare che la previgente normativa non sanciva un obbligo a carico delle imprese.
A tal proposito si richiama quanto viene comunicato nella circolare settimanale del Collegio relativa ai dati meteo provinciali dove sono riepilogate le condizioni di maltempo definite dall’Inps con circolare del maggio 2006 e ad oggi ancora applicate dalle sedi dell’Istituto e che qui di seguito vengono riprese.
Inps – maggio 2006
Intemperie stagionali
Nelle intemperie stagionali sono comprese tutte quelle cause di ordine meteorologico che impediscono la normale prosecuzione dell’attività stessa in qualsiasi periodo dell’anno, quali precipitazioni, neve, gelo, nebbia o foschia (quando compromettono la visibilità), oscurità, vento e temperature eccessivamente elevate (messaggio Inps n. 28336/1998).
Precipitazioni
In linea di massima sono da considerarsi incidenti sul regolare svolgimento dei lavori le precipitazioni attestate sui
– mm 2/3 per lavori di costruzione vera e propria;
– mm 1,5 per lavori di escavazione, fondazioni, movimento terra, lavori stradali, arginamento fiumi. In questo caso deve essere valutata anche la quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti;
– mm 1 per lavori esterni di intonacatura, verniciatura, pavimentazione e impermeabilizzazione. Anche in questi casi deve essere presa in considerazione la pioggia dei giorni precedenti.
Neve
Criteri analoghi a quelli utilizzati per l’incidenza della pioggia si applicano per la neve. Si precisa che per determinati tipi di lavoro (es. lavori stradali, scavi ecc.) va tenuto conto anche della eventuale presenza di neve al suolo (e quindi della neve caduta nei giorni precedenti).
Nebbia e foschia
La nebbia e la foschia non sono normalmente valutate atte a determinare una contrazione del lavoro. Se invece si presentano con un carattere di particolare intensità ed eccezionalità o limitate a brevi interruzioni di norma collocate nelle prime ore del mattino e per specifiche fasi lavorative, possono essere valutabili per la concessione del trattamento integrativo.
Oscurità
L’oscurità non è considerata causa integrabile quando è collegata al fisiologico accorciamento delle giornate in determinati periodi dell’anno.
Vento
Il vento quale parametro di valutazione della sua incidenza sul regolare svolgimento dei lavori, in rapporto alla loro tipologia, viene presa in considerazione, di norma, la velocità pari o superiore ai 30 nodi (oltre i 50 Km/h). Può essere valutata positivamente anche una velocità inferiore per lavorazioni particolari, quali quelli svolti ad una altezza elevata, sulle gru e quelli che richiedono l’uso della fiamma ossidrica.
Caldo
Anche le temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che dà titolo all’intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto.
1.c) Situazioni temporanee di mercato.
Relativamente alla causale mancanza di lavoro o commesse e crisi di mercato, è necessario che le imprese documentino l’andamento degli ordini o delle commesse e possano presentare documenti relativi al bilancio e al fatturato che comprovino la situazione di difficoltà dell’azienda.
Per tale ultimo aspetto si ritiene che sarà l’Istituto a chiederne eventualmente l’invio a titolo di integrazione della documentazione relativa alla situazione aziendale.
Tale facoltà diviene un obbligo nel momento in cui, a richiesta dell’Inps, l’azienda è tenuta a presentare la documentazione contenente gli indicatori economico finanziari di bilancio.
Il Decreto impone alle aziende, interessate all’accesso alla Cigo per mancanza di lavoro o commesse e crisi di mercato, di aver avviato l’attività produttiva da almeno tre mesi dalla presentazione dell’istanza.
Tale requisito, peraltro, come espressamente menzionato nel Decreto, non è necessario ai fini della richiesta della Cigo per gli eventi meteorologici nel settore edile.
Si ritiene, pertanto, che per tutte le altre causali estranee operi la stessa esclusione, dal momento che il Decreto circoscrive l’ambito di applicazione di tale condizione alla sola fattispecie “mancanza di lavoro o commesse e crisi di mercato”.
1.d) Fine cantiere – fine fase lavorativa.
Ai fini della concessione della Cigo, i periodi di sospensione tra la fine di un lavoro e l’inizio di un altro, secondo il nuovo schema dettato dal Decreto in commento, non dovranno superare i tre mesi.
1.e) Sospensione dell’attività lavorativa a seguito di ordine di una pubblica autorità, ovviamente per cause non imputabili né all’azienda né ai lavoratori.
Il testo in commento inserisce una generica ed autonoma causale di Cigo in caso di sospensione dell’attività lavorativa a seguito di ordine di una pubblica autorità, ovviamente per cause non imputabili né all’azienda né ai lavoratori.
In questa ipotesi, la domanda potrà essere accolta solo se la relazione tecnica comprovi che la sospensione dell’attività è dovuta ad eventi improvvisi e di rilievo non imputabili alla responsabilità dell’azienda, o per effetto di ordini di pubblica autorità determinati da circostanze non imputabili all’azienda stessa.
L’art. 10 conferma che può essere concessa la Cigo per periodi, comunque, non superiori a tre mesi, fatti salvi gli eventi oggettivamente non evitabili, nelle unità produttive dove è in corso una riduzione dell’orario di lavoro per contratto di solidarietà. I due trattamenti, pertanto, potranno coesistere nel medesimo periodo, purché si riferiscano a lavoratori distinti.
I periodi in cui vi è coesistenza sono computati per intero e come giornate di Cigo. Per l’edilizia tale previsione, ai fini del computo della durata massima complessiva degli ammortizzatori sociali non costituisce un limite, in quanto nel settore delle costruzioni il contratto di solidarietà non viene conteggiato la metà come invece avviene per l’industria in genere.
2) Motivazione del provvedimento e supplemento di istruttoria
Il provvedimento di concessione della Cigo o di rigetto, totale o parziale, della domanda deve contenere una motivazione adeguata da parte dell’Inps che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche con riferimento alla prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa.
In caso di supplemento di istruttoria, l’Istituto può richiedere all’impresa di fornire, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi necessari al completamento dell’istruttoria e può sentire le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che hanno partecipato alla consultazione sindacale.
Fermo restando che il settore dell’edilizia, rispetto alla consultazione sindacale, come noto, non ha obblighi in tal senso per richieste di Cigo relative alle prime 13 settimane, ma solo per le istanze di proroga della Cigo oltre le suddette 13 settimane si ritiene che vi è la possibilità che le sedi Inps non interpellino le organizzazioni sindacali e dunque anche il Collegio perché non vi è stata la consultazione appena descritta.
Si ritiene inoltre che se l’impresa volesse usufruire di tale possibilità per ottemperare alla norma citata dovrebbe avviare la consultazione sindacale anche per le prime 13 settimane di Cigo. Ribadendo che tale procedura non è obbligatoria per le prime 13 settimane, se l’impresa ritiene, il Collegio è a disposizione per espletare tale adempimento.
Si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti dopo la pubblicazione della circolare dell’Inps in parola.
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