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29.01.2016 - urbanistica

APPLICAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMPORTANTI O MENO LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO

(art. 16 del dPR n. 380 del 2001 e art. 48, della legge regionale n. 12 del 2005)
(A cura del Geom. Antonio Gnecchi)

La ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione paga, in molti casi, su importi minori derivanti al valore determinato per le nuove costruzioni, proprio in relazione al costo reale degli interventi previsti dal progetto proposto.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia NON comportanti demolizione e ricostruzione, il costo di costruzione non può essere superiore a quello stabilito per le nuove costruzioni, confermando la disposizione statale vigente , ma senza che sia necessaria l’intermediazione del consiglio comunale.
Per i suddetti interventi, quindi, si prescinde dall’individuazione del costo in base al progetto presentato, qualora il richiedente assuma come proprio il costo base previsto per le nuove costruzioni.
Si tratta del solo costo base, al quale non andranno applicate le maggiorazioni ed andranno applicate le aliquote della ristrutturazione e non quelle delle nuove costruzioni.
Al contrario (comma 6), qualora la ristrutturazione sia operata mediante demolizione e ricostruzione, il costo di costruzione è determinato automaticamente equiparandolo a quello base previsto per le nuove costruzioni e non è ammessa la dimostrazione di un costo inferiore.
Analogamente a quanto disciplinato dai commi 8 e 9 dell’articolo 44 in ordine agli oneri di urbanizzazione per le ristrutturazioni NON comportanti demolizione e ricostruzione, il regime del costo di costruzione sarà lo stesso delle nuove costruzioni.
A questa conclusione si giunge in assenza di una specifica disposizione all’ interno dell’articolo 48 della LR 12/2005 che disciplina il costo di costruzione, per gli interventi NON “ricostruttivi”.
A mio giudizio, tenuto conto che la norma riguarda esclusivamente “gli interventi di ristrutturazione NON comportanti demolizione e ricostruzione”, ne deriva che agli interventi di ricostruzione, per di più in un regime libero dalla sagoma e dal sedime – con il solo vincolo della volumetria preesistente – , si applica il costo di costruzione come se si trattasse di nuova costruzione.
Si applica la percentuale per le nuove costruzioni corrispondente alla classe dell’edificio, stabilita dalla DGR del 1994 ( da 6 a 18), sul costo di costruzione dell’edificio.
Quest’ultimo verrà determinato, a sua volta, applicando alla superficie a contributo, il costo base maggiorato in relazione alla classe dell’edificio.
Anche in questo caso la conclusione susciterà qualche perplessità, ma non pare si possa giungere ad una conclusione diversa, neppure attraverso un atto discrezionale del comune.

 


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