TRASPORTI IN CONTO PROPRIO – LIMITI ALL’ESONERO PARZIALE DALL’USO DEL CRONOTACHIGRAFO – CIRCOLARE MINISTERIALE
(Circolare Ministero dei Trasporti n. 4409 del 27/2/2015)
Facendo seguito a quanto comunicato in precedenza, relativamente all’entrata in vigore il 2 marzo 2015 delle norme che hanno apportato modifiche nell’utilizzo del cronotachigrafo sui veicoli con massa complessiva fino a 7,5 tonnellate (Regolamento n.165/2014), si segala che il Ministero dei Trasporti ha emanato una circolare che limita fortemente la portata della norma di semplificazione.
La circolare del Ministero dei Trasporti n.4409 del 27/2/2015, nel chiarire a quali condizioni è possibile derogare all’obbligo di utilizzo del cronotachigrafo, precisa che i veicoli esentati sono quelli che hanno massa complessiva fino a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al solo conducente per l’esercizio della sua professione entro un raggio di cento chilometri dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente stesso.
La Circolare nel richiamare la decisione della Corte di Giustizia Europea sulla causa C128/04, precisa che nella terminologia di “materiale o attrezzature” vanno ricompresi anche “i beni, quali materiali da costruzione o i cavi, necessari all’esecuzione dei lavori che rientrano nell’attività principale del conducente del veicolo considerato”.
In modo estremamente restrittivo (e non condivisibile), la decisione richiamata precisa che “siffatta attività (omissis) non può consistere nella guida del veicolo e deve costituire l’attività principale dello stesso conducente e non dell’impresa considerata”.
Il Ministero chiarisce, pertanto, che l’esonero dall’uso del cronotachigrafo non può applicarsi ad esempio ad un veicolo appartenente ad un’azienda commerciale qualora trasporti merci vendute o destinate alla vendita. Allo stesso modo non è esentato dall’uso del cronotachigrafo neppure l’autista di un veicolo appartenente a un’impresa, qualora il trasporto dei macchinari o dei materiali soddisfi le esigenze di altri dipendenti della stessa impresa, ma non del conducente stesso.
Alla luce di quanto precisato nella circolare in parola, si consiglia alle imprese di prestare particolare attenzione nel verificare se sussistono le condizioni in base alle quali è possibile derogare all’utilizzo del cronotachigrafo.
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