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24.12.2015 - lavori pubblici

STIPULA DEI CONTRATTI D’APPALTO IN FORMA ELETTRONICA: NUOVO COMUNICATO DELL’ANAC

(Comunicato del Presidente del 4 novembre 2015)

È stato pubblicato dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato del Presidente del 4 novembre 2015, avente ad oggetto “art. 11, comma 13, d.lgs. 163/2006 – stipula dei contratti d’appalto in forma elettronica”.
Il Comunicato integra e modifica il contenuto della Determinazione n. 1/2013, che fornisce indicazioni alle stazioni appaltanti concernenti la forma dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice appalti.
Detta Determinazione perveniva alle seguenti conclusioni:
• l’applicazione dell’art. 11, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, nel testo novellato dall’art. 6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, sia circoscritta alla species di contratto pubblico di cui all’art. 3 del Codice;
• i contratti pubblici di cui all’art. 3 del medesimo Codice debbano essere redatti, a pena di nullità, o mediante atto pubblico notarile informatico o in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, o mediante scrittura privata; per la scrittura privata, quindi, resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento;
• la “modalità elettronica” della forma pubblica amministrativa possa essere assolta anche attraverso l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa,nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 25, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Autorità Nazionale Anticorruzione
Comunicato del Presidente del 4 novembre 2015
Oggetto: art. 11, comma 13, d.lgs. 163/2006 – stipula dei contratti d’appalto “in forma elettronica”

L’Autorità, in data 13 febbraio 2013, ha adottato la Determinazione n. 1, recante “Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice”.
In considerazione della sopravvenienza normativa di cui all’art. 6, comma 6, del D.L. 23 dicembre 2013, n.145, c.d. “Destinazione Italia”, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9, ad integrazione e modifica del contenuto della Determinazione n. 1/2013, si forniscono alle stazioni appaltanti le seguenti indicazioni.
Il legislatore, prevedendo un differimento dei termini relativi all’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, applicabili a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti d’appalto pubblico stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per quelli stipulati mediante scrittura privata, ha manifestato la volontà di comminare la sanzione della nullità a tutti i casi di mancato utilizzo della “modalità elettronica”, la quale deve ritensi obbligatoria sia per la forma pubblica amministrativa del contratto sia per la scrittura privata.
Pertanto, anche la scrittura privata conclusa tramite scambio di lettere, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, e relativa al cottimo fiduciario nei servizi e nelle forniture, dovrà essere redatta in modalità elettronica.
Raffaele Cantone

 


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