RIEPILOGO DELLA DISCIPLINA E DEGLI ASPETTI FISCALI E GESTIONALI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE
SOGGETTI AMMESSI A RIUNIRSI IN A.T.I.
Nel nostro ordinamento si assiste alla presenza di una pluralità di forme associative più o meno complesse, tutte finalizzate alla realizzazione di uno scopo comune.
L’art. 34 del Codice degli appalti, il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, oltre ai soggetti singoli, annovera varie forme aggregative che possono essere ammesse alla partecipazione di pubblici appalti di lavori, singolarmente individuate come segue:
a) la società commerciale, dove lo scopo comune ai soci è quello di ripartire gli utili (e le perdite) derivanti dall’esercizio di un’attività economica; essa può assumere una delle tipologie previste dal codice civile, ognuna delle quali prevede un differente regime di responsabilità, nonché una diversa forma di organizzazione.
Se il fine perseguito è di tipo mutualistico, ossia quello di acquisire beni, servizi, o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che si otterrebbero presentandosi singolarmente sul mercato, allora si è in presenza di società cooperative o di mutue assicuratrici. In queste ultime, in particolare, lo scopo è quello di ripartire determinati rischi tra i soci assicurati, avvalendosi di un fondo appositamente creato.
Oltre a questa figura vanno qui annoverati gli imprenditori individuali, anche artigiani.
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 41dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, figura costituita per il solo ambito dei lavori pubblici, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, di cui tratta il presente studio preferendo la precedente dizione di associazioni temporanee di imprese – in sigla A.T.I. -, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;
e-bis) le reti di imprese, introdotte nell’ordinamento dal d.l. 18 ottobre, 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, tra le diverse misure volte a favorire una maggiore diffusione delle reti di impresa, contempla anche le auspicate modifiche al Codice.
In particolare, il novellato art. 34, comma 1, lett. e-bis), ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici «le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33»; la medesima disposizione soggiunge, poi, che «si applicano le disposizioni dell’articolo 37», e perciò che alle stesse si applicano le medesime norme delle ATI (sul tema si torva un approfondito studio nella Determinazione della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 23 aprile 2013 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 120 del 24/05/2013 (pag. 33);
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; a questi si applicano le disposizioni previste per le associazioni temporanee;
f-bis) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, ai sensi dell’articolo 3, comma 22 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Dall’elencazione fatta si evince come diverse siano le figure di “Consorzio” ammesse dalla legge. Solo ad alcune di esse si applicano le medesime norme dell’associazione temporanea di impresa e più precisamente solo ai consorzi elencati alla lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti), oltre che ai GEIE e alle reti di imprese.
Il consorzio ordinario di concorrenti ha lo scopo di creare “un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”; esso può avere semplicemente attività interna o essere titolare di diritti e obblighi nei confronti dei terzi. Lo scopo consortile può essere perseguito anche da società create nelle forme previste per le società commerciali, in tal caso si è in presenza delle società consortili regolate all’art. 2615 ter del codice civile.
Rispetto a tutte queste tipologie le associazioni temporanee sono senza dubbio più flessibili.
In primo luogo infatti non vi è la necessità di costituire giuridicamente l’associazione, potendo essere ammessi alla partecipazione alla gara d’appalto sulla base di una semplice dichiarazione di intenti, senza firma autentica, con la quale i futuri soggetti che costituiranno l’associazione esplicitano la loro volontà a costituirla solo qualora rimangano aggiudicatari della gara e solo dopo tale aggiudicazione.
Inoltre presentano il vantaggio di non vincolare tra loro le imprese partecipanti, se non per il periodo di durata del singolo appalto; infatti, una volta terminata l’esecuzione del contratto, si esauriscono anche i diritti e gli obblighi tra le associate. In tutte le altre forme sopra esposte il motivo della coesione tra i partecipanti non è dato da un’occasionale contratto, ma da tutta una serie di attività ben più complesse, che comportano anche un tempo medio di esistenza del vincolo più lungo.
Altra caratteristica importante è che nel corso di esecuzione dell’appalto, le imprese riunite in A.T.I. conservano la loro autonomia fiscale e gestionale. Questa prerogativa non è riscontrabile invece nelle altre forme associative, dove il raggruppamento diventa il soggetto di riferimento nei confronti dei terzi, e agisce assumendo situazioni giuridiche proprie; principio questo ancora più evidente quando si è in presenza di società con personalità giuridica.
DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI A.T.I. E DI OPERE SCORPORABILI
L’associazione temporanea di imprese, introdotta nell’ordinamento italiano nel 1977 con la prima legge di recepimento delle disposizioni comunitarie in ambito di appalti pubblici, è un accordo con il quale una o più imprese (denominate mandanti) conferiscono ad un’altra impresa (qualificata capogruppo o mandataria) un mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forza del quale la capogruppo presenta un’offerta per conto proprio e delle sue mandanti. Tale definizione è desumibile dalla lettura dell’art. 34, comma 1, lett. d), del Codice degli appalti ed è utilizzabile nelle diverse procedure di affidamento di lavori pubblici. Il mandato conferito è un atto che ha natura contrattuale, di conseguenza tra le varie partecipanti si determinano diritti ed obblighi che si esauriscono con la conclusione del contratto d’appalto.
Sulla base delle disposizioni legislative dettate nel Codice degli appalti, D. Lgs. 163/2006 (d’ora in poi chiamato Codice) e nel Regolamento degli appalti pubblici, D.P.R.207/2010 (d’ore in poi chiamato Regolamento), è possibile costruire diverse configurazioni di A.T.I., che variano a seconda della tipologia dei lavori da eseguire e soprattutto sulla base delle qualificazioni SOA delle imprese associate. L’A.T.I. può quindi essere:
– Orizzontale,
– Verticale,
– Mista
– con Cooptate
Per comprendere a fondo le differenze fra le varie tipologie è importante chiarire il concetto di opere scorporabili. Tale concetto è spiegato all’art. 37, comma 1 del Codice secondo cui “per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti”; per cui in un bando oltre ad essere specificata la categoria prevalente (che non può che essere una come prevede il comma 1 dell’art. 108 del Regolamento “1. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento. Nei bandi sono altresì richieste le eventuali ulteriori qualificazioni per le lavorazioni di cui all’articolo 109, commi 1 e 2.”) devono essere indicate le opere che possono essere considerate come separate da quelle che attengono strettamente all’oggetto dell’appalto (sempre nell’art. 108 al comma 2: “Nel bando di gara è indicato l’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro, con i relativi importi che sono scorporabili e che a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, con i limiti di cui all’articolo 109..”).
Il concetto di opere scorporabili non va confuso con quello di “ulteriori categorie” previsto al secondo comma dell’art. 118 del Codice. Quest’ultimo attiene a tutte quelle fasi lavorative che possono essere indicate nei bandi: Le relative opere possono essere, a scelta del concorrente, assunta da mandanti in ATI ovvero subappaltate.
Alla luce della disposizione recata dall’art. 92, comma 7, del Regolamento, risulta ammissibile l’associazione di un’impresa non qualificata SOA che assuma importi non superiori ai 150.000, qualificandosi ai sensi dell’art. 90 del medesimo Regolamento, ossia attestando l’esecuzione di lavori similari, il costo del lavoro e l’elenco dell’attrezzatura.
Qualora un’impresa singola abbia ricevuto l’invito per partecipare singolarmente ad una gara d’appalto, può presentarsi quale capogruppo di associazione temporanea di imprese; non risulta perciò necessario che tutte le imprese dell’ATI ricevano il medesimo invito.
Si effettua di seguito una disamina delle diverse tipologie di A.T.I. ammissibili.
A.T.I. ORIZZONTALE
Quando due o più imprese sono qualificate SOA nella categoria prevalente, esse possono riunirsi per cumulare le proprie iscrizioni e formare così un’A.T.I. di tipo orizzontale. Tale concetto è ora chiaramente esplicitato dal comma 1, art. 37 del D.Lgs. 163/2006: “per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.”.
L’art. 92, comma 2, del Regolamento, stabilisce che “Per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. . . la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti”
Il requisito richiesto alla capogruppo di possedere la qualificazione “maggioritaria” è riferito non alla qualificazione risultante dall’attestato SOA, ma alla qualificazione utilizzata nel singolo appalto. Volendo esemplificare, in un appalto di 1 milione di euro potrà essere capogruppo di un’ATI costituita da due soggetti l’impresa qualificata per la classifica II (poco più di mezzo milione di euro), anche se la mandante fosse qualificata nella classifica VIII (cioè per importo illimitato).
Ciascuno degli importi delle qualificazioni delle imprese associate è maggiorato di un quinto così come avviene per le imprese che partecipano singolarmente; ciò è stabilito all’art. 61, comma 2, del Regolamento. Detto incremento non può però essere utilizzato per il raggiungimento dei rapporti percentuali interni previsti dall’art. 92, comma 2, del Regolamento prima ricordati.
“L’offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.” (comma 5, art. 37 del Codice). Se una delle imprese non adempie ai suoi obblighi contrattuali, verso la stazione appaltante come verso i propri subappaltatori, le altre imprese sono tenute ad assumere tali adempimenti, fermo restando il diritto di rivalsa che hanno nei confronti dell’impresa insolvente. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
A.T.I. VERTICALE
Qualora nel bando di gara siano indicate opere scorporabili, è possibile per più imprese costituire un’A.T.I. di tipo verticale. “Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti;”, così recita il comma 1 dell’art. 37 del Codice. L’art. 92, comma 3 del Regolamento specifica poi che “per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi (ndr. di norma costituiti dalla qualificazione SOA) sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.” In questa configurazione di associazione, la mandataria deve perciò possedere la qualificazione SOA nella categoria prevalente per un importo pari alla differenza tra quello a base d’asta ed il totale di quanto assunto dalle mandanti, mentre le opere scorporabili possono essere assunte da ciascuna mandante secondo le categorie di qualificazione e per gli importi richiesti dal bando per tali opere (vedasi comma 6, art. 37 del Codice).
La struttura qui esposta prevede anche un regime di responsabilità differente da quello previsto per l’A.T.I. orizzontale, in quanto ciascuna mandante è responsabile solo per le opere da essa eseguite, mentre la capogruppo ha la responsabilità solidale per tutti i lavori oggetto dell’appalto, come stabilito dal comma 5 del Codice.
L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina, nell’ambito ora detto, la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
A.T.I MISTE
La norma consente la presenza contemporanea in un’unica associazione delle due tipologie ora descritte. Sostanzialmente si tratta della possibilità che in un’associazione verticale la qualificazione nella categoria prevalente e/o nelle categorie scorporabili venga soddisfatta da più imprese raggruppate in senso orizzontale (“I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.”, comma 6, art. 37, del Codice).
A.T.I. CON IMPRESE COOPTATE
Questo tipo di associazione è previsto all’art. 92, comma 5, del Regolamento (ancorchè non venga più usato il termine “cooptate”), ed è stato introdotto nel 1984 per favorire ed incentivare la partecipazione agli appalti in forma aggregata. Alla base di questo schema vi è un’impresa singola o un’A.T.I. che già possiedano tutti i requisiti previsti dal bando per l’ammissione alla gara, che coopta, cioè associa, una o più imprese, purchè qualificate SOA, anche se per categorie ed importi diversi da quelli previsti dal bando. Tali imprese possono eseguire singolarmente lavori per un importo non superiore alla somma degli importi di qualificazione posseduti, aumentati di un quinto, ma che comunque cumulativamente non superino il 20% dell’importo posto a base di gara. Come sarà più oltre precisato, nell’atto di costituzione di un’A.T.I. di questo tipo è opportuno evidenziare con chiarezza quali sono le mandanti che partecipano all’A.T.I. come imprese cooptate. Il fatto che queste ultime abbiano la qualificazione per categorie diverse da quelle previste dal bando non rileva ai fini dell’affidabilità dei lavori dalle stesse eseguiti, in quanto per questi risponde direttamente la capogruppo. In questo modo è data però la possibilità all’impresa cooptata di acquisire la capacità tecnica necessaria per ottenere la qualificazione SOA in categorie che non possiede.
I lavori che l’impresa cooptata può eseguire possono essere di qualsiasi tipo, e rientrare quindi o nella categoria prevalente o in una qualsiasi delle altre fasi lavorative.
A.T.I. OBBLIGATORIE
L’art. 37, comma 11, del Codice, nel testo attuale, risulta di non facile lettura e con non poche difficoltà interpretative.
Si ritiene però di poter riassumere tale norma secondo le seguenti linee.
Ove il bando di gara preveda opere scorporabili, normalmente denominate “superspecializzate”, specificamente individuate dall’art. 107, comma 2, del Regolamento, (che nel corso del 2014 hanno subìto più variazioni) e più oltre elencate, e qualora l’importo della singola categoria risulti superiore al 15% dell’importo a base di gara, nasce l’obbligo per il soggetto offerente di essere qualificato SOA anche in tale categoria per importo adeguato. Pertanto qualora l’offerente non abbia tale qualificazione avrà l’obbligo di associarsi con un soggetto qualificato adeguatamente nella specifica categoria superspecializzata (salvo ricorrere all’istituto dell’avvalimento per coprire tale qualificazione).
Il soggetto qualificato nella categoria superspecializzata dovrà eseguire in proprio almeno il 70% dei lavori di detta categoria potendo ricorrere al subappalto solo fino al 30%, similmente alle opere della categoria prevalente. “L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto”; in tal caso, “gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento” (art.37, comma 11 e art. 118, comma 3 del Codice).
Il seguente elenco di opere “superspecializzate” (OG11, OS2A, OS2B, OS4, OS11, OS12A, OS13, OS14, OS18A, OS18B, OS21, OS25, OS30) è previsto dall’art. 107, comma 2, del Regolamento, che dopo alterne vicende è stato fissato da ultimo dalla Legge di conversione n. 80 del 23 maggio 2014 che recepisce le modifiche apportate in sede parlamentare al D.L. n. 47/2014, cosiddetto “Decreto Casa”, norma entrata in vigore il 28 maggio 2014:
OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI
Riguarda, nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.
OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO
Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
OS 2- B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO
Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali.
OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.
OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale.
OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.
OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI
Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio.
OS 18-B: COMPONENTI PER FACCIATE CONTINU
Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.
OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.
Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI
Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.
OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA COSTITUZIONE DI UN’A.T.I. – OFFERTA – CAUZIONE
“E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti” in ATI “anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.” Questo il testo del comma 8, dell’art. 37 del Codice. Quando pertanto più imprese decidono di presentare congiuntamente un’offerta dovranno
– “presentare un’offerta sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l’associazione (cfr. art. 37, comma 8 del Codice). Pertanto nel caso di offerta mediante percentuale di sconto dovrà essere apposta sulla stessa la firma dei legali rappresentati di tutte le imprese associate, se possibile con il relativo timbro. Nel caso di offerta a prezzi unitari, le firme dei legali rappresentanti di ciascun associato (e se possibile anche i timbri) dovranno essere apposte al piede di ogni foglio, sull’ultimo foglio a conferma dell’offerta e per ogni correzione, che la norma vuole sia confermata dall’offerente.
– presentare in forma congiunta la garanzia a corredo dell’offerta, cioè la fideiussione assicurativa, per la costituzione della cauzione provvisoria. Pur non essendo disciplinata per questo aspetto, la garanzia è stata oggetto di svariate recenti pronunce giurisprudenziali, che sostanzialmente ripetono lo stesso concetto: la fideiussione deve essere firmata (e timbrata) da tutti gli associati e non solo dalla capogruppo.
– presentare una dichiarazione di impegno a costituire l’associazione, utilizzando il modulo eventualmente predisposto dall’amministrazione e allegato al bando, oppure presentare una propria dichiarazione secondo lo schema qui più oltre riportato. Tale dichiarazione deve essere firmata da tutte le imprese associate e inserita nella busta della documentazione (qualora il bando preveda due buste, l’una per la documentazione e l’altra per l’offerta, salvo diverse e specifiche prescrizioni del bando cui è necessario attenersi, è preferibile inserire tale dichiarazione nella busta della documentazione. E’ comunque possibile inserirla nella busta dell’offerta, considerata la dizione letterale della norma che parla di offerta che deve contenere l’impegno a costituire l’ATI (art. 37, comma 8, del Codice). La dichiarazione deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti in associazione conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario o capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle altre imprese associate. Il significato e la forma del mandato verrà più oltre esaminato.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL’A.T.I.
Il comma 13 del già ricordato art. 37 del Codice impone ai concorrenti riuniti di eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione all’A.T.I.. Come perciò chiarito dalla giurisprudenza sussiste l’obbligo di inserire, nella dichiarazione di impegno a costituire l’associazione, la quota di partecipazione di ciascun soggetto all’associazione (che, salvo indicazioni specifiche del bando, può essere espressa in percentuale rispetto all’importo a base d’asta ovvero riportando gli importi in euro).
Alla luce del parere n. 3014/2013 del Consiglio di Stato, si desume che la distribuzione delle quote di effettiva partecipazione al raggruppamento stesso possa essere liberamente stabilita in sede di offerta dai soggetti raggruppati, purché ognuno di questi abbia una qualificazione sufficiente a coprire la quota di partecipazione che intende assumere.
Nell’ambito dei requisiti posseduti, resta fermo che la mandataria, in ogni caso, assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara, con un minimo del 40%, mentre per le mandanti il minimo è al 10%
I lavori devono essere eseguiti secondo le quote indicate in sede di offerta; è, altresì, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse quote, in fase di esecuzione previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE UNA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE
“Le seguenti imprese:
1) impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
2) impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
3) impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
4) impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
1) L’ impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , qualificata SOA nella cat. . . per la classifica . . . eseguirà le opere relative a . . . . . . . . . . . . , inquadrate nella categoria . . . . , per un importi pari a euro . . . . . . . . . . e perciò per il . . . . . .% dell’importo a base di gara.
2) L’ impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , qualificata SOA nella cat. . . per la classifica . . . eseguirà le opere relative a . . . . . . . . . . . . inquadrate nella categoria . . . . , per un importi pari a euro . . . . . . . . . . e perciò per il . . . . . . % dell’importo a base di gara.
3) L’ impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , qualificata SOA nella cat. . . per la classifica . . . eseguirà le opere relative a . . . . . . . . . . . . inquadrate nella categoria . . . . , per un importi pari a euro . . . . . . . . . . e perciò per il . . . . . .% dell’importo a base di gara.
4) L’ impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , qualificata SOA nella cat. . . per la classifica . . . eseguirà le opere relative a . . . . . . . . . . . . inquadrate nella categoria . . . . , per un importi pari a euro . . . . . . . . . . e perciò per il . . . . . . % dell’importo a base di gara.”
. . . . . . . . . , lì . . . . . . . .
1) Timbro e firma
2) Timbro e firma
3) Timbro e firma
4) Timbro e firma
MANDATO PER LA COSTITUZIONE DI A.T.I.
La definizione di mandato è contenuta all’art. 1703 del codice civile, secondo cui esso è un contratto mediante il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra parte. Per poter individuare gli elementi che caratterizzano il mandato per la presentazione di un’offerta congiunta, tale nozione va interpretata alla luce sia di quanto è già stato detto in riferimento alla definizione di A.T.I., sia di ciò che è disposto nella normativa speciale in tema di lavori pubblici. Le caratteristiche che si ricavano sono così sintetizzabili.
Specialità: il mandato è riferito ad attività ben determinate che a loro volta comprendono tutti gli atti strumentali al compimento di quelli per cui è stato rilasciato. Gli atti giuridici da compiere nella fattispecie sono tutti gli atti che attengono alla presentazione dell’offerta e, nel caso di aggiudicazione, all’esecuzione del contratto.
Collettività: in presenza di più di un mandante il mandato viene conferito congiuntamente da tutti, si intende quindi preclusa la possibilità che ciascuna impresa mandante determini condizioni specifiche relative alla propria partecipazione al raggruppamento.
Conferimento di rappresentanza: la capogruppo ha la rappresentanza attiva e passiva e quindi può agire, anche in sede processuale, sia in nome proprio che per conto delle mandanti; tale rappresentanza è conferita mediante una procura in virtù della quale la capogruppo ha il potere di utilizzare il nome del mandante, e di impegnarlo nei confronti dell’amministrazione appaltante. La rappresentanza processuale è esclusiva, ma tale prerogativa è andata affievolendosi negli anni ad opera della giurisprudenza, che ha ammesso i ricorsi anche delle mandanti prima dell’aggiudicazione, o nel caso di inerzia della mandataria.
Non onerosità: il mandato è gratuito, per cui nessun compenso viene riconosciuto alla capogruppo per il fatto di contrattare con la stazione appaltante anche per le mandanti; questo principio deroga alla presunzione di onerosità del mandato prevista all’art. 1709 del codice civile.
Irrevocabilità: questo principio deriva dalla natura di mandato improprio (in rem propriam), e trova supporto nel fatto che anche la revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante, quindi, l’offerta, e, nel caso di aggiudicazione il contratto d’appalto, restano in vita anche in presenza di fatti talmente gravi da far venir meno il vincolo fiduciario tra le imprese che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto. Si è voluto con tale previsione creare un vincolo tra le imprese stabile e immodificabile per tutta la durata del rapporto contrattuale.
FORMA E CONTENUTO DELLA PROCURA
Il mandato per la costituzione di un’A.T.I. deve risultare da una scrittura privata autenticata (comma 15 dell’art. 37 del Codice). Se considerata singolarmente, questa prescrizione può dar luogo a dubbi circa i soggetti legittimati ad autenticare tale scrittura, ed infatti, in qualche occasione si è reso necessario l’intervento del giudice amministrativo per escludere la competenza del segretario comunale, o di altro ufficiale da esso incaricato, all’autentica di tale atto.
Tale soluzione è giustificata dal contenuto dell’art. 1392 del codice civile secondo cui “la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante (nella fattispecie la capogruppo) deve concludere.”.
Già prima, il regolamento sulla contabilità di Stato (r.d. 827/1924) al capo IV sez. I dettava una serie di norme riguardanti la forma che il contratto pubblico d’appalto doveva assumere, e in particolare con un rinvio alla legge notarile, il che non lasciava dubbi sul fatto che il contratto d’appalto di opere pubbliche dovesse risultare da atto autenticato da un notaio. Di conseguenza, per le considerazioni fatte sopra, anche il mandato, con la relativa procura, deve essere conferito in questo modo. Nulla in merito è sinora variato
La normativa civilistica prescrive la forma ad substantiam, vale a dire che una forma diversa comporta la nullità con conseguente esclusione dalla gara.
Per quanto riguarda il contenuto minimo essenziale del mandato, non esiste una normativa specifica in merito, ma si ritiene opportuno segnalare alcuni elementi necessari ai fini dell’esatta identificazione dell’oggetto dell’atto in esame:
a) dati identificativi delle parti che intervengono alla costituzione del mandato quali rappresentanti delle imprese associanti,
b) riferimento allo specifico appalto per il quale sarà presentata (o è stata presentata) l’offerta congiunta,
c) il tipo di associazione che si intende costituire (orizzontale, verticale, eventuale presenza di cooptate),
d) riferimento alle qualificazioni possedute dalle imprese,
e) nel caso vi siano imprese cooptate individuazione delle stesse,
f) quota di partecipazione all’A.T.I. di ciascuna impresa
g) identificazione della mandataria e del legale rappresentante che agisce per l’esecuzione del mandato,
h) poteri conferiti a tale soggetto,
i) sottoscrizione del notaio.
Schemi di tale atto, comprendente sia il mandato che la procura, potranno essere richiesti agli uffici del Collegio Costruttori.
REGOLAMENTO DEL MANDATO
Oltre al mandato e alla procura, le parti che si associano di norma stipulano anche un altro atto e cioè il regolamento di mandato. Si tratta di un contratto di natura privatistica attraverso il quale le imprese disciplinano i rapporti interni (divisione delle quote dei lavori, partecipazione agli utili e ai costi, modalità di ripartizione degli incassi, ecc.).
L’atto in questione non ha alcun effetto nei confronti dell’amministrazione appaltante, per cui se un’impresa associata non si attiene alle disposizioni in esso contenute, la sua inadempienza non solleva il raggruppamento dalle sue responsabilità per ciò che concerne gli obblighi contrattuali.
Schema di tale atto potrà essere richiesto agli uffici del Collegio Costruttori.
SUBAPPALTI
La disciplina dell’associazione temporanea prevede che unico interlocutore con la stazione appaltante sia il soggetto capogruppo. Sarà quindi costui a dover inoltrare al committente le richieste di subappalto predisposte da ciascun associato in relazione alle parte di opere di sua spettanza e nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalla normativa di settore. Rimane sottinteso che la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, sia da intendere come corrente tra la singola impresa associata e il proprio subappaltatore con cui ha stipulato apposito contratto scritto di subappalto.
Il subappaltatore verrà liquidato dal soggetto associato che gli ha affidato il lavoro. Unica eccezione è quella, già richiamata in precedenza, prevista dall’art. 37, comma 11, del Codice. Ove cioè oggetto del subappalto siano opere rientranti nelle categorie “super specializzate” di cui al medesimo comma 11, “la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto; si applica” in proposito “l’art. 118, comma 3, ultimo periodo”, norma che stabilisce che: “gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.”.
Concludendo su questo aspetto, le incombenze legate al subappalto devono seguire il seguente iter:
– la fase lavorativa da subappaltare deve essere citata al momento dell’offerta;
– l’associato deve sottoscrivere un contratto con il proprio subappaltatore, da cui risulti che i prezzi concordati non sono inferiori al 20% rispetto a quelli di acquisizione del lavoro da parte dell’ATI;
– l’associato trasferisce alla capogruppo che la inoltrerà alla stazione appaltante la seguente documentazione: 1) l’istanza di subappalto indirizzata alla stazione appaltante; 2) copia del contratto (che può essere trasmesso anche separatamente, ma comunque almeno venti giorni prima dell’inizio dei relativi lavori); 3) l’attestazione dei requisiti di qualificazione (SOA oltre i 150.000 euro) del subappaltatore; 4) attestazione del subappaltatore circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice; 5) dichiarazione circa la presenza o meno di eventuali forme di controllo, ai sensi dell’art, 2359 del codice civile, tra associato-appaltatore e il proprio subappaltatore;
– la capogruppo trasmette tale documentazione alla stazione appaltante: da tale momento scattano i termini per il “silenzio-assenso” alla richiesta, che si forma normalmente dopo 30 giorni (dopo 15 per subappalti di importo inferiore al 2% dell’appalto o a 100.000 euro);
– sempre tramite la capogruppo, l’associato trasmette al committente prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza;
REGIME FISCALE E PAGAMENTI
Il comma 17, dell’art. 37 del Codice prevede che “Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.”
Il legislatore ha voluto perciò affermare con decisione che il rapporto associativo di un’A.T.I. non determina nuove posizioni in merito agli obblighi, ed ai conseguenti adempimenti, sia sul piano fiscale che su quello previdenziale. Pertanto per i rapporti fiscali nascenti dal contratto di appalto ogni impresa associata intrattiene i rapporti con la stazione appaltante; similmente stipulerà in proprio i contratti di subappalto cui seguirà la relativa fatturazione tra singolo associato e proprio subappaltatore. Ma soprattutto ciascun associato non potrà emettere fattura, per la parte di lavoro eseguita, nei confronti della capogruppo, ma del soggetto committente. Operando diversamente, è cioè mediante fatturazione pro quota dall’associato alla capogruppo e da questi, per il tutto, al soggetto committente, si presupporrebbe un rapporto di subappalto e non quello associativo.
Pur non ravvisando in tale prassi un comportamento elusivo nei confronti del fisco, si tratta di una prassi non condivisibile. Il presupposto impositivo perché possa essere emessa una fattura è la prestazione lavorativa che l’associato ha reso nei confronti di chi gli ha commissionato il lavoro, e perciò del committente e non della capogruppo. Tali prassi peraltro gonfierebbe impropriamente la cifra d’affari della capogruppo e il doppio giro di fatturazione darebbe la possibilità sia all’associato che alla capogruppo di documentare la medesima parte di lavoro ai fini di conseguire una doppia qualificazione SOA.
Non è nemmeno attuabile lo schema di imputare una quota percentuale forfettaria a ciascun associato per quanto attiene bolle di consegna, fatture e pagamenti, anche laddove sussista la materiale impossibilità di frazionare la esecuzione dei lavori. In tale caso il legislatore ha appositamente previsto la possibilità di dar vita ad un unico centro di imputazione di costi e ricavi mediante la costituzione di un’apposita società operativa, esplicitata nel successivo capitolo.
In conclusione per quanto riguarda i pagamenti lo schema è il seguente:
– la capogruppo firma i documenti contabili di tutto il lavoro e provvede ad esplicare le eventuali riserve anche per i lavori eseguite dalle associate;
– ogni impresa associata predispone nei confronti del soggetto committente la fattura per le opere eseguite e contabilizzate nello specifico S.A.L.;
– il committente a fronte di ogni S.A.L. emette un unico mandato di pagamento per un importo pari alla somma delle fatture emesse da ogni associato e ricevute dalla capogruppo;
– la somma del mandato viene riscossa dal legale rappresentante della capogruppo;
– il legale rappresentante della capogruppo suddivide il corrispettivo pro quota ad ogni associato corrispondente all’importo fatturato.
A conclusione dell’esame degli aspetti fiscali è forse opportuna una puntualizzazione.
Non solo le imprese appaltatrici riunite in A.T.I. attuano percorsi operativi con risvolti gestionali e fiscali non corretti.
Vi sono anche non poche pronunce degli uffici ministeriali (ministero delle finanze) che non conoscendo appropriatamente la disciplina degli appalti pubblici, e delle A.T.I. in particolare, a volte ipotizzano modalità operative che non son compatibili con dette norme.
Il fatto che gli uffici ministeriali nei loro pronunciamenti facciano riferimento ad ipotesi non contemplate dalla normativa sui pubblici appalti, non consente la loro applicazione, salvo che successivamente la normativa non vari nel senso già esaminato dai pronunciamenti ministeriali.
Tra i pronunciamenti che nel tempo si sono avuti da parte del ministero sembra utile rammentarne alcuni.
Risoluzione del 11/11/1991 prot. 445923
Oggetto: Iva. Associazione temporanea di imprese. Fatturazione.
Con la nota che si riscontra, codesto Ministero ha chiesto di conoscere se le prestazioni eseguite dall’associazione temporanea di imprese indicata in oggetto debbano essere fatturate dalla società capogruppo, cui è stato conferito un mandato collettivo speciale con rappresentanza, ovvero dalle singole imprese.
Al riguardo si osserva che l’associazione temporanea viene considerata soggetto autonomo ai fini IVA quando l’appalto, per la particolare natura delle opere da eseguire, non e’ separabile tra le varie imprese. Nel caso specifico invece, come si rileva dal protocollo di accordo, ciascuna società resta indipendente e provvede autonomamente all’esecuzione, gestione amministrazione della propria parte di attività, assumendone le obbligazioni, gli oneri e i rischi conseguenti.
Pertanto, deve ritenersi operante il disposto dell’art. 22 della legge 8 agosto 1977 n. 584 (ora trasposto nell’art. 37 del D.Lgs.163/2006 nella medesima forma) – riportato anche nell’atto di associazione temporanea – secondo il quale il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione fra le società raggruppate, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Ciò stante la scrivente ritiene, conformemente a quanto già affermato in altre analoghe occasioni, che ciascuna impresa sia tenuta a fatturare direttamente all’ente appaltante le prestazioni di propria competenza.
Risoluzione del 28/06/1988 prot. 550231
Oggetto: Iva. Soggetti passivi. Riunione temporanea di imprese per la realizzazione di opere pubbliche. Non è tale.
Sintesi:
In ipotesi di riunione temporanea d’imprese per la realizzazione di opere pubbliche secondo le norme della L. 548/77, è conforme alle norme del titolo 2 del DPR 633/72 la distinta fatturazione e registrazione da parte di ciascuna impresa delle operazioni relative all’esecuzione dei lavori di sua competenza, laddove i rapporti intercorsi tra le imprese ed il loro comportamento nell’esecuzione dell’opera non rendano configurabile l’esistenza di un nuovo soggetto giuridico distinto dalle singole imprese.
In merito a tali pronunciamenti va solo rilevato che l’ipotesi delineata dagli uffici ministeriali circa il fatto “che l’associazione temporanea viene considerata soggetto autonomo ai fini IVA quando l’appalto, per la particolare natura delle opere da eseguire, non è separabile tra le varie imprese“, ovvero che tramite l’A.T.I. si renda “configurabile l’esistenza di un nuovo soggetto giuridico distinto dalle singole imprese” non sussiste. Il Codice degli appalti di fatto vieta che le imprese riunite possano costituire un “soggetto autonomo“, “giuridicamente distinto dalle singole imprese”, né che vi possa essere un mutamento del soggetto aggiudicatario e nemmeno che subentri allo stesso un altro soggetto.
Proprio per ovviare ai problemi scaturenti dalla immodificabilità del soggetto aggiudicatario, e perciò della necessità di mantenere una gestione operativa e fiscale distinta per ciascuna associata, a fronte di un lavoro che impone l’esecuzione unitaria (si pensi alla realizzazione di una diga) il legislatore ha successivamente previsto la possibilità di costituire un unico soggetto (cosiddetta impresa operativa), qui trattata in successivo capitolo.
Reverse charge
Per quanto attiene al meccanismo dell’inversione contabile, o reverse charge, vale lo stesso procedimento logico utilizzato nell’esaminare le pronunce ministeriali sopra esaminate.
Risoluzione del 13/07/2007 n.
Oggetto: Istanza di interpello ALFA SPA Regime del reverse charge nel settore edile – art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 19
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
. . . omissis .
Con la circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006, è stato chiarito che il settore edile deve essere identificato nell’attività di costruzione e, per individuare le prestazioni per le quali deve essere adottato detto sistema, occorre fare riferimento alla tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004), che deve essere utilizzata dai contribuenti negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate e alle relative note esplicative, con particolare riferimento alla sezione F della richiamata tabella, che indica i codici riferiti alle attività di “Costruzioni”.
. . . omissis . . .
L’articolo 37, comma 17, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” con specifico riferimento alle associazioni temporanee d’impresa (d’ora in avanti ATI), dispone che “il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”, con ciò riprendendo la testuale formulazione dell’abrogato articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158. Pertanto, l’ATI, in linea di principio, deve ritenersi, civilisticamente e fiscalmente, soggetto trasparente, che non dà vita ad un autonomo soggetto di diritto.
Con risoluzione n. 550231 del 28 giugno1988, da ritenersi ancora attuale in considerazione dell’attuale formulazione della norma, è stato chiarito che elemento decisivo affinchè possa determinarsi un’autonomia soggettiva in capo all’ATI è il fatto che le imprese raggruppate si comportino, nell’esecuzione dell’appalto, in modo unitario e indistinto, sia all’interno del raggruppamento stesso che nei confronti dei terzi, perdendo la propria autonomia gestionale nei complessi rapporti giuridici posti in essere (ndr: ipotesi questa che, come detto, è vietata nel campo di applicazione delle A.T.I. nel contesto di appalti pubblici).
Nè, a tal fine, assume rilievo determinante la circostanza che l’opera da eseguire abbia il carattere della indivisibilità oggettiva e funzionale, potendosi validamente realizzare, in una ripartizione percentuale dell’opera, la divisibilità contabile, tecnica e gestionale (ndr: problema che viceversa deve essere risolto ricorrendo alla costituzione di una società operativa di cui si parla nel successivo capitolo).
Va da sé che, nel caso in cui l’ATI sia priva di autonomia soggettiva (ndr: e cioè per tutte le A.T.I. costituite nell’ambito di appalti pubblici), le prestazioni rese dalle singole imprese associate soggiacciono alla disciplina fiscale per esse previste, anche ai fini dell’applicazione o meno del regime del reverse charge. In particolare, solo le prestazioni oggettivamente e soggettivamente rientranti nel nuovo regime di inversione contabile nel settore edile saranno fatturate con le modalità previste dall’articolo 17, comma 6, del d.p.r. n. 633 del 1972.
SOCIETA’ OPERATIVA COSTITUITA DAGLI ASSOCIATI
A fronte dei primi casi di esecuzione di opere, che per loro natura non consentono una definita frazionabilità, sì da consentire
l’individuazione della quota parte di lavori che ciascun associato può realizzare (si pensi al caso di una diga, che non può essere realizzata a metà, o anche in misura diversa, da ciascuno di due componenti un’ATI, in quanto la realizzazione deve essere unitaria), il legislatore, già dal 1984, ha concesso la facoltà agli associati di costituire, dopo la sottoscrizione del contratto e perciò
anche in corso d’opera, una specifica società.
L’art. 93 del Regolamento infatti così recita:
Art. 93. Società tra concorrenti riuniti o consorziati
1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l’aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell’esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell’atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla
iscrizione della società nel registro delle imprese.
4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.
5. La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all’esecuzione parziale.
6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.
7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo le disposizioni dell’articolo 86, comma 8.
La società, che per la maggior semplicità della gestione fiscale è di norma di tipo consortile, può essere una società operativa (dispone di proprie attrezzature e maestranze) oppure uno strumento di compensazione tra costi e ricavi tra le associate consentendo una maggiore agilità nella gestione di commesse di importo significativo. A tal fine può risultare utile rifarsi allo studio pubblicato in allegato al Notiziario 4 del 2013, relativo alla “proposta di modello aggregativo nel settore edile”.
La società ha come oggetto sociale la sola realizzazione dell’opera affidata all’A.T.I.. Alla fine di ogni incombenza legata al singolo lavoro, salvo successivi cambiamenti dell’oggetto sociale, dovrebbe cessare.
DIVIETO DI PARTECIPAZIONE A PIU’ A.T.I. IN UNA MEDESIMA GARA
Il comma 7 del già citato art. 37 del Codice prevede il divieto per la singola impresa di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, come pure di partecipare in forma singola se alla medesima gara partecipa un’associazione di cui l’impresa faccia parte.
NON MODIFICABILITA’ DEI COMPONENTI DELL’A.T.I.
Il principio generale che vige in tema di associazioni di imprese è l’immodificabilità della composizione del raggruppamento successivamente all’aggiudicazione dell’appalto; questo sia nel caso di ampliamento che nel caso di riduzione delle imprese associate. I commi 9 e 10, art. 37, del Codice prevedono infatti che, salvo in caso di fallimento, “è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.” L’inosservanza di questi divieti “comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.”
Si è peraltro già accennato al parere n. 3014/2013 del Consiglio di Stato, a seguito del quale si desume che in gara andranno dichiarate le sole quote di partecipazione all’ATI e resta fermo che, in linea di principio, i lavori saranno eseguiti dalle imprese raggruppate secondo le quote di partecipazione al raggruppamento dichiarate in fase di gara, fatta salva la possibilità di una loro modifica successiva, previa autorizzazione della stazione appaltante, che verifica, che anche a seguito della variazione richiesta, la sussistenza dei prescritti requisiti di qualificazione SOA posseduti dalle imprese interessate.
ELENCO CATEGORIE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA
La legge di conversione n. 80 del 23 maggio 2014 che recepisce le modifiche apportate in sede parlamentare al D.L. n. 47/2014, cosiddetto “Decreto Casa” (entrata in vigore il 28 maggio 2014) ha stabilito che le categorie a qualificazione obbligatoria sono le seguenti:
– tutte le OG (Opere Generali) e
– OS2A, OS2B, OS3, OS4, OS5, OS8, OS10, OS11, OS12A, OS13, OS14, OS18A, OS18B, OS20A, OS20B, OS21, OS24, OS25, OS28,
OS30, OS33, OS34, OS35
IMPOSTAZIONE DEI BANDI DI GARA PER CONSENTIRE CORRETTAMENTE LA COSTITUZIONE DI A.T.I.
Concludendo la sommaria disamina sugli aspetti pratici di costituzione e gestione di associazioni temporanee di imprese può essere utile una esemplificazione di come il bando di gara dovrebbe essere impostato quanto alla suddivisione delle diverse categorie, al fine di rispettare le prescrizioni normative e consentire la costituzione di associazioni, ovvero stabilirne l’obbligatorietà laddove prevista dalla norma.
Si tratta ovviamente di uno schema solo orientativo, liberamente modificabile.
Art.. . . – Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili
Importo a base d’appalto: € ?……………. + IVA
Di cui:
Euro . . . . . . . . . . . . . per opere a corpo (ovvero a misura) (ovvero suddividere per opere a corpo e a misura) comprensivo degli oneri diretti per la sicurezza
Euro . . . . . . . . . . . . . per gli oneri specifici inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
Importo complessivo a base d’asta:
Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (oltre ad IVA di legge)
CATEGORIA PREVALENTE: _____
classifica . . . . . . (da indicare solo qualora non venga riportato nessuno dei 5 punti successivi)
Si rammenta che ai sensi dell’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, le eventuali opere “superspecializzate”, previste dall’art. 107, 2° comma, del DPR 207/2010, potranno essere subappaltate dall’esecutore delle stesse nel limite del 30%.
Oltre alla categoria prevalente sono previste le lavorazioni:
(riportare solo i punti per i quali vengono indicate le relative lavorazioni)
1) “superspecializzate” di cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e al comma 2 dell’art. 107 del D.P.R. 207/2010 che superino sia il 15% dell’importo totale dei lavori a base d’asta sia il valore di 150.000 Euro; le stesse potranno essere eseguite direttamente dall’offerente solo nel caso sia in possesso delle relative qualificazioni, altrimenti dovrà essere costituito obbligatoriamente raggruppamento temporaneo di impresa di tipo verticale. Tali opere possono essere subappaltate in ciascuna categoria fino al 30 % dell’importo della categoria stessa. Rimane inoltre la facoltà, per eseguire tali opere, di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006:
Opere: ?……………………… € ?………………….. + IVA, Categoria ?…….. Classifica ?…
Opere: ?……………………… € ?………………….. + IVA, Categoria ?…….. Classifica ?…
2) “superspecializzate” di cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e al comma 2 dell’art. 107 del D.P.R. 207/2010 che superino il 15% dell’importo totale dei lavori a base d’asta e di importo non superiore a 150.000 Euro. Le stesse potranno essere eseguite direttamente dall’offerente. Possono altresì essere assunte da impresa mandante mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di impresa di tipo verticale; in entrambi i casi l’offerente, qualora non in possesso di qualificazione SOA nella specifica categoria, dovrà dichiarare ai sensi del comma 1 dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010:
a) l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo dei lavori da assumere;
b) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori da assumere; per le ditte individuali e le società di persone concorre a detto costo il valore della retribuzione del titolare o dei soci determinata ai sensi del comma 10, art. 79, del D.P.R. 207/2010;
c) l’elenco di adeguata attrezzatura tecnica.
Tali opere possono essere subappaltate in ciascuna categoria dall’esecutore delle stesse fino al 30 % dell’importo della categoria
medesima. Rimane inoltre la facoltà, per eseguire tali opere, di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006:
Opere: ?……………………… € ?………………….. + IVA, Categoria ?…….. Classifica ?…
Opere: ?……………………… € ?………………….. + IVA, Categoria ?…….. Classifica ?…
3) di cui alle categorie della “Tabella sintetica delle categorie” dell’allegato A al D.P.R. 207/2010 che sono a qualificazione obbligatoria, di importo superiore a 150.000 Euro, ovvero di importo inferiore a 150.000 euro ma superiore al 10% dell’importo totale dei lavori a base di gara; le stesse potranno essere eseguite direttamente dall’offerente solo nel caso sia in possesso delle relative qualificazioni; altrimenti dovranno essere subappaltate integralmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006; in alternativa potranno essere scorporate per essere assunte da impresa mandante, ovvero essere assunte dall’appaltatore o da mandante mediante l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. Per gli importi non superiori ai 150.000 euro, qualora l’offerente non sia in possesso di qualificazione SOA nella specifica categoria, dovrà dichiarare:
a) l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo dei lavori da assumere;
b) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori da assumere; per le ditte individuali e le società di persone concorre a detto costo il valore della retribuzione del titolare o dei soci determinata ai sensi del comma 10, art. 79, del D.P.R. 207/2010;
c) l’elenco di adeguata attrezzatura tecnica.
Se trattasi di lavorazioni relative a categorie superspecializzate, potranno essere subappaltate dall’esecutore delle stesse, fino al
30%, restando tale quota ininfluente rispetto alla quota subappaltabile della categoria prevalente.:
Opere: ?……………………… € ?………………….. + IVA, Categoria ?…….. Classifica ?…
Opere: ?……………………… € ?………………….. + IVA, Categoria ?…….. Classifica ?…
L’omissione delle lavorazioni di cui alle categorie del presente punto 3) nella dichiarazione delle opere subappaltabili, presentata unitamente all’offerta, qualora per dette categorie l’offerente non sia in possesso della relativa qualificazione, è causa di esclusione.
4) di cui alle categorie della “Tabella sintetica delle categorie” dell’allegato A al D.P.R. 207/2010 che sono a qualificazione non obbligatoria; le stesse potranno essere eseguite direttamente dall’offerente, oppure potranno essere subappaltate anche integralmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006; in alternativa potranno essere scorporate per essere assunte da impresa mandante in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010, ovvero essere assunte dall’appaltatore o da mandante mediante l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006:
Opere: ?……………………… € ?………………….. + IVA, Categoria ?…….. (Classifica ?… )
Opere: ?……………………… € ?………………….. + IVA, Categoria ?…….. (Classifica ?… )
5) per le quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37; le stesse possono essere realizzate dall’offerente solo se abilitato all’esecuzione di tali lavorazioni; esse possono altresì essere realizzate per intero da un’impresa subappaltatrice qualora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, siano state indicate come subappaltabili in sede di offerta:
Opere: ?……………………… € ?………………….. + IVA,
Opere: ?……………………… € ?………………….. + IVA
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