ONERI PER LA SICUREZZA: QUELLI ESTERNI SONO CALCOLATI E PREFISSATI DALL’APPALTANTE MENTRE QUELLI INTERNI DALL’OFFERENTE
(Consiglio di Stato sez. V 6/11/2015 n. 5070)
Il Collegio osserva che la problematica che così viene agitata non ha formato oggetto di esame da parte dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio in occasione della sentenza n. 3/2015, la quale ha riguardato la diversa –benché contigua- tematica degli oneri di sicurezza c.d. interni o aziendali, che era stata appunto sollevata con l’ordinanza della Sezione 16 gennaio 2015, n. 88. Benchè, quindi, nella decisione dell’Adunanza compaia (nel paragr. 2.9, alla lett. a)), un accenno en passant anche alla considerazione degli oneri di sicurezza c.d. esterni, questo va considerato all’evidenza come un mero obiter dictum, come tale insuscettibile di vincolare ai fini della previsione dell’art. 99, comma 3, C.P.A..
La determinazione degli oneri di sicurezza c.d. esterni compete alla Stazione appaltante (contrariamente a quanto vale per gli oneri c.d. interni o aziendali), che vi procede impartendo un’indicazione di cui i concorrenti non possono far altro che tenere conto all’atto della formulazione delle loro offerte.
Le radicali differenze che investono la natura degli oneri di sicurezza dell’uno e dell’altro tipo (ben scolpite dalla stessa Adunanza Plenaria) escludono, invero, che la regola della necessaria indicazione da parte delle concorrenti degli oneri aziendali, i quali sono appunto loro individualmente propri, possa essere estesa anche agli oneri c.d. esterni, giacché la definizione di questi ultimi compete appunto, per converso, alla sola Amministrazione, chiamata a fissarli a monte della procedura, e su di essi le concorrenti non dispongono di alcun potere dispositivo, sicché anche una loro eventuale indicazione sul punto sarebbe solo pedissequamente riproduttiva di quella posta a base della procedura.
L’art. 86, comma 3-bis, d.lgs. n. 163/2006, dove stabilisce che il “costo relativo alla sicurezza” debba essere “specificamente indicato”, si rivolge al tempo stesso, infatti: per gli oneri c.d. esterni, alla Stazione appaltante, che chiama appunto a provvedere a siffatta indicazione in occasione della predisposizione della gara d’appalto; per gli oneri c.d. interni, alle singole concorrenti in sede di offerta.
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