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27.04.2015 - lavori pubblici

NELLA DICHIARAZIONE UNITA ALL’OFFERTA RELATIVA AI SUBAPPALTI NON DEVONO ESSERE CITATI I SUBAPPALTATORI

(TAR Lombardia Brescia sez. II 10/3/2015 n. 387)

Come ricordato nella sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, 21 novembre 2014, n. 5760 <<l’orientamento dominante nella giurisprudenza di questo Consiglio rappresentato da Cons. St., Sez. V, 25 luglio 2013, n. 3963, è nel senso che: “l’esistenza della totale copertura della categoria prevalente a legittimare la partecipazione alla gara, pur in carenza dei requisiti nelle categorie scorporabili, purché accompagnata dalla dichiarazione di voler subappaltare le scorporabili.
In sintesi, la qualificazione mancante deve essere posseduta in relazione alla categoria prevalente, dal momento che ciò tutela la stazione appaltante circa la sussistenza della capacità economico – finanziaria da parte dell’impresa (in tal senso, si veda. Consiglio di Stato, sezione quinta, 19 giugno 2012, n. 3563; 26 marzo 2012, n. 1726; n. 6708 del 2009; n. 4572 del 2008).Quanto alla identificazione del subappaltatore ed alla verifica del possesso da parte di questi di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal bando, essa attiene solo al momento dell’esecuzione (Cons. Stato, sezione quinta, 19 giugno 2012, n. 3563) “>>.

 


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