MINISTERO DEL LAVORO – JOBS ACT – D.LGS. 148/2015 – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA- NOTE INTEGRATIVE ALLA CIRCOLARE 24/2015 – CIRCOLARE N. 30/2015
Si informa che il Ministero del Lavoro con la circolare n. 30 del 9 novembre 2015, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito ulteriori note esplicative alla circolare n. 24 del 5 ottobre scorso pubblicata dallo stesso Dicastero.
In particolare, per quanto riguarda la Cassa Integrazione Straordinaria, il Dicastero si é espresso chiarendo taluni aspetti riguardanti la richiesta per “crisi aziendale” e le modalità di presentazione delle istanze inoltrate successivamente all’entrata in vigore del D.lgs. 148/2015.
Ministero del Lavoro
Roma, 9 novembre 2015
Circolare n.30
Oggetto: Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Nota integrativa alla circolare esplicativa n. 24 del 5 ottobre 2015.
In riscontro ai diversi quesiti posti dalle parti sociali, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo prot. 5223 del 2 novembre 2015, si ritiene dover precisare quanto segue.
Relativamente al paragrafo 2 “Campo di applicazione “, della circolare n. 24 del 5 ottobre 2015, con particolare riferimento all’articolo 20, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 148/2015, si precisa che rientrano nel campo di applicazione della disposizione le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano e manipolano prodotti agricoli. Il concetto di trasformazione include, infatti, anche il concetto di manipolazione.
Si rappresenta, altresì, che anche le imprese cooperative e loro consorzi che commercializzano prodotti agricoli rientrano nel campo di applicazione dell’istituto ma il relativo riferimento normativo è da rinvenirsi all’articolo 20, comma 2, lettera a).
Relativamente al paragrafo 4.2 “Crisi aziendale. Causale d’intervento “, nella parte relativa alla fattispecie della crisi per cessazione di attività, si precisa che, con riferimento all’unità produttiva oggetto di cessazione, i cui lavoratori hanno già fruito, anche in costanza della normativa previgente al decreto legislativo n. 148/2015, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi per cessazione, non sarà possibile accedere nuovamente ad un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per qualunque causale, in quanto l’unità produttiva è evidentemente cessata e i lavoratori gestiti alla luce del piano di gestione degli esuberi già articolato nella precedente istanza di accesso al trattamento per la causale di crisi per cessazione.
In riferimento al paragrafo 7.1 relativo alle “Modalità di presentazione dell’istanza” di cui alla circolare n. 24 del 5 ottobre 2015, come già esplicitato, per le istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, relative a proroghe dei trattamenti di CIGS sia nell’ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione sia nell’ambito di contratti di solidarietà già presentati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148, si applicheranno le disposizioni relative alla previgente normativa.
In particolare, con precipuo riferimento alla presentazione delle istanze di proroga di trattamenti CIGS relativi a programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale (di durata iniziale pari a 24 mesi) già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, si applicherà il termine già previsto dei 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
Ciò in quanto, secondo la normativa previgente, l’articolazione temporale delle istanze e dei decreti di autorizzazione dei trattamenti non poteva essere relativa a periodi superiori a dodici mesi, sia pure nell’ambito di programmi o contratti di solidarietà di durata già prevista e concordata fino a 24 mesi.
Al fine di consentire, quindi, il completamento dei programmi di riorganizzazione e ristrutturazione e dei contratti di solidarietà già avviati nella vigenza della vecchia normativa, purché la domanda relativa al primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015, alle istanze di proroga si applicano le regole di cui alla normativa previgente, comprese quelle relative al procedimento amministrativo, alla contribuzione addizionale e al trattamento di fine rapporto.
I medesimi principi si applicano alle istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività eventualmente presentate a decorrere dal 24 settembre 2015, nel rispetto di quanto indicato nelle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. I del 22 gennaio 2015 e n. 9 del 20 marzo 2015.
Resta fermo che alle domande riferite al primo anno del programma di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti di solidarietà, presentate dopo il 23 settembre 2015, si applica la nuova normativa di cui al decreto legislativo 148/2015, sebbene l’accordo sia stato sottoscritto e l’inizio delle sospensioni avvenga in data precedente al 24 settembre 2015.
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