MINISTERO DEL LAVORO – “GARANZIA GIOVANI” – ESTENSIONE DEL BONUS OCCUPAZIONALE – DECRETO DIRETTORIALE N. 11/2015 – MESSAGGIO INPS N. 1316/2015
Si informa che sul sito del Ministero del Lavoro e su quello denominato “Garanzia Giovani” (http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx) è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015 con il quale sono state apportate modifiche al Decreto Direttoriale n. 1709/2014 che ha introdotto un “bonus occupazionale” previsto dal programma “Garanzia Giovani”.
A tal proposito si rammenta che il programma “Garanzia Giovani” permette di ottenere ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono giovani registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, un incentivo economico.
Sono ammessi al programma in parola i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13.
In particolare, con modifica degli artt. 4, 5 e 7, è stato disciplinato quanto segue:
– l’incentivo è riconosciuto anche alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro intermittente e a scopo di somministrazione, qualora l’agenzia per il lavoro fruisca, per la stessa assunzione, di remunerazione per l’attività di intermediazione e accompagnamento;
– il bonus è esteso anche al contratto di apprendistato professionalizzante (rimane esclusa la fruizione per le altre due tipologie di apprendistato), nell’importo stabilito per il rapporto a tempo indeterminato. Nell’ipotesi in cui la durata dell’apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto;
– fermo restando che non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore al datore di lavoro in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, è invece possibile fruire del beneficio in caso di proroga del contratto se la durata complessiva dello stesso sia pari o superiore a 6 mesi; qualora la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno 12 mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi 6 mesi;
– il bonus è cumulabile con gli altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva – anche a carattere regionale – non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori e, nei limiti del 50% dei costi salariali, con quelli aventi natura selettiva.
Sul punto, nel far riserva di ulteriori comunicazioni a seguito delle istruzioni Inps che dovrebbero essere diramate, si evidenzia, in particolare, che il bonus è cumulabile con l’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 118, della legge n. 190/14 – legge di stabilità 2015 – (cfr. circolare del Collegio n. , con esclusione dell’apprendistato, con le previsioni di cui agli artt. 1 del decreto-legge n. 76/2013 e 2, comma 30, della legge n. 92/12 (c.d. Riforma Fornero), con lo sgravio contributivo di cui all’art. 22 della legge n. 183/11 (legge di stabilità 2012), nonché con le agevolazioni previste dal d.lgs. n. 167/11
Si rammenta inoltre che il Decreto Direttoriale n. 1709/2014, che ha istituito l’incentivo in commento,è stato innovato dal Decreto Direttoriale in esame e dal Decreto Direttoriale n. 63/2014, che ha reso retroattivo il “bonus occupazionale” alle assunzioni effettuate dal 1° maggio 2014, data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni del provvedimento in parola.
Al riguardo, si segnala, per l’appunto, che l’Inps, con messaggio n. 1316/2015, che si riproduce in calce alla presente nota, ha reso noto che sono state aggiornate le procedure informatiche per consentire l’inoltro delle istanze di ammissione al beneficio per le assunzioni effettuate tra il 1° maggio e il 2 ottobre 2014.
Inps
Roma, 20 febbraio 2015
Messaggio n. 1316
Oggetto: Incentivo all’assunzione di giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (in breve Programma “Garanzia Giovani”), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014. Possibilità invio delle istanze relative ad assunzioni decorrenti dal 1° maggio 2014. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Come preannunciato nel messaggio n. 9956 del 30 dicembre 2014, in data 16 dicembre 2014 è stato pubblicato – nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro – il Decreto Direttoriale n. 63 del 2 dicembre 2014 che rettifica il Decreto Direttoriale n. 1709 dell’8 agosto 2014, rendendo retroattivi gli incentivi di cui alla misura “Bonus Occupazionale” previsto dal Programma “Garanzia Giovani” alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° maggio 2014.
A scioglimento della riserva contenuta nel citato messaggio, si comunica che le procedure informatiche sono state aggiornate per consentire l’inoltro di istanze di ammissione al beneficio anche per rapporti instaurati nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 2 ottobre 2014.
In conformità a quanto disposto dall’art. 10, c.2, del Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014 la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale, costituito dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza stessa.
Come di consueto, per ogni dubbio o segnalazione i datori di lavoro potranno inviare un quesito alla Sede presso cui assolvono gli obblighi contributivi, avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende; ove non riesca a risolvere il quesito ovvero per problematiche sorte a prescindere dalla proposizione di un quesito esterno, la Sede potrà interpellare la Direzione generale, preferibilmente attraverso gli uffici regionali previsti dalla circolare 135/2011, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica info.diresco@inps.it per problematiche di carattere giuridico o amministrativo e l’indirizzo supporto.diresco@inps.it per problematiche di carattere informatico.
Istruzioni contabili
Al fine di rilevare contabilmente l’onere per gli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro per l’assunzione dei giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (c.d. “Garanzia Giovani”), evidenziati nel flusso UNIEMENS, per il relativo conguaglio, con i codici “L442” e “L443” e le modalità di cui al precedente messaggio n. 9956 del 30/12/2014, in considerazione, altresì, della decorrenza prevista dal Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 63 del 2 dicembre 2014, che rettifica il Decreto Direttoriale n. 1709 dell’8 agosto 2014, si istituisce, nell’ambito della Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive (evidenza contabile GAW), il seguente nuovo conto:
GAW32144 – Incentivo ai datori di lavoro per l’assunzione di giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (c.d. “Garanzia Giovani”) – Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1709 dell’8 agosto 2014 e n. 63 del 2 dicembre 2014.Gli importi degli incentivi eventualmente restituiti dai datori di lavoro, poiché indebitamente conguagliati ed evidenziati nel flusso UNIEMENS con il codice “M301”, saranno imputati al conto GAW24144, anch’esso di nuova istituzione.
Il nuovo conto GAW32144 dovrà essere utilizzato, altresì, per l’imputazione contabile dell’incentivo in questione, spettante ai datori di lavoro agricoli.
I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti direttamente dalla Direzione generale
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