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24.03.2015 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – DENUNCIA DI INFORTUNIO E DI MALATTIA PROFESSIONALE – MANCATO O TARDIVO INOLTRO DEL CERTIFICATO MEDICO RICHIESTO DALL’INAIL – PROFILI SANZIONATORI – NOTA 12 GENNAIO 2015

Si informa che il Ministero del Lavoro con nota del 12 gennaio 2015, ha espresso il proprio parere in merito al regime sanzionatorio applicabile nei confronti del datore di lavoro che non ottemperi, ovvero adempia tardivamente rispetto al termine fissato dall’Inail, alla richiesta di inoltro del certificato medico relativo ad una denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
In primo luogo, il Ministero ricorda che, secondo quanto stabilito, nella loro formulazione originaria, dai commi 1 e 5 dell’art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:
– la denuncia di infortunio sul lavoro deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico;
– la denuncia di malattia professionale deve essere trasmessa dal datore di lavoro, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ne ha fatto denuncia al datore di lavoro stesso.
La mancata o tardiva trasmissione del certificato medico costituivano, quindi, un comportamento direttamente sanzionabile a norma del comma 8 del medesimo art. 53.
I Decreti Ministeriali 15 luglio 2005 e 30 luglio 2010, hanno poi aggiunto ai commi 1 e 5 sopra richiamati un periodo ai sensi del quale il datore di lavoro che effettua la denuncia di infortunio o di malattia professionale per via telematica è tenuto a trasmettere il relativo certificato medico soltanto su espressa richiesta dell’Inail nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.
Ciò premesso, il Ministero del Lavoro rimarca che l’attuale procedura di denuncia telematica degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali non introduce novità in merito ai profili sanzionatori della fattispecie contemplati dall’art. 53, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.
Ad avviso del Ministero, non si può infatti attribuire al periodo aggiunto ai commi 1 e 5 di tale articolo una autonoma rilevanza ai fini del comportamento sanzionabile, ma soltanto una valenza regolatoria e definitoria della procedura e delle modalità di adempimento, la cui inosservanza contribuisce comunque ad integrare gli estremi della violazione della norma, che sostanzialmente impone l’obbligo della trasmissione sia delle denunce che del certificato medico.
Pertanto, il Ministero del Lavoro ritiene che, qualora non ottemperi o adempia tardivamente alla specifica richiesta di inoltro della certificazione medica da parte dell’INAIL, il datore di lavoro è sanzionabile ai sensi del comma 8 del menzionato art. 53 (ed è quindi soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.290,00 ad € 7.745,00).
Nello specifico, qualora l’INAIL accerti la violazione dell’art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, il datore di lavoro, a norma dell’art. 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, viene diffidato a sanare l’inosservanza ed al pagamento della sanzione amministrativa nella misura minima di € 1.290,00.
Decorso inutilmente il termine fissato nell’atto di diffida, l’Istituto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 35, comma 7, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede alla contestazione della violazione del citato art. 53: in questa ipotesi, a norma dell’art. 16 della stessa Legge n. 689/1981, il datore di lavoro è ammesso, entro sessanta giorni dal ricevimento della contestazione, al pagamento della sanzione amministrativa in forma ridotta, pari ad € 2.580,00.
Laddove anche tale termine decorra inutilmente, la sanzione amministrativa viene calcolata nella misura intera, sulla base dei criteri indicati dall’art. 11 della Legge n. 689/1981 (gravità della violazione, opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, personalità del medesimo e sue condizioni economiche).
Si ricorda che, con circolari n. 44 dell’11 ottobre 2005 e n. 36 del 15 settembre 2010, l’Inail, in riferimento all’ipotesi di mancato/tardivo invio del certificato medico richiesto dall’Istituto, ha confermato le istruzioni fornite al punto 6. della circolare n. 22 del 2 aprile 1998, relativamente al procedimento sanzionatorio previsto per le violazioni dell’art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.

 


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