MINISTERO DEL LAVORO – D.LGS. 148/2015 – RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA – UNITÀ PRODUTTIVA – CHIARIMENTI – CIRCOLARE N. 30/2015
Si informa che il Ministero del Lavoro ad integrazione delle indicazioni contenute nella propria circolare n. 24 del 5 ottobre 2015 (cfr. Not. N. 11/2015), avente ad oggetto la nuova disciplina della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria introdotta dal D.Lgs. n.148/2015 (cfr. circolare del Collegio n. 48 del 29/9/2015), con circolare n. 30 del 9 novembre 2015, ha, fra l’altro, diramato i chiarimenti di seguito evidenziati.
Con riferimento alla unità produttiva oggetto di cessazione di attività, i cui lavoratori hanno già fruito – anche in costanza della normativa previgente al D.Lgs. n. 148/2015 – del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per crisi per cessazione non è possibile accedere nuovamente ad un trattamento straordinario di integrazione salariale, per qualsiasi causale. Al paragrafo 4.2.1. della circolare n. 24/2015, il Ministero del Lavoro ha segnalato che, in ragione del venir meno, a partire dal 1° gennaio 2016, della possibilità di accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di crisi per cessazione (anche parziale) di attività, i requisiti per l’ammissione a tale trattamento devono perfezionarsi entro il 31 dicembre 2015.
Pertanto, entro la data del 31 dicembre 2015 deve essere stipulato l’accordo in sede istituzionale e deve altresì essere presentata l’istanza di accesso al trattamento.
Il decreto ministeriale di ammissione potrà essere emanato anche dopo il 31 dicembre 2015, una volta esaurita l’istruttoria delle domande presentate entro il termine sopra richiamato.
Ciò in quanto l’unità produttiva è evidentemente cessata ed i lavoratori sono stati gestiti sulla base del piano di gestione degli esuberi già articolato nella domanda di accesso al trattamento per la causale di crisi per cessazione;
– alle istanze di proroga dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria riferiti a programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione aziendale o per solidarietà già avviati alla data di entrata in vigore del citato Decreto. (24 settembre 2015), si applicano le regole previste dalla normativa previgente, comprese quelle concernenti il procedimento amministrativo, la contribuzione addizionale ed il trattamento di fine rapporto, a condizione che la domanda relativa al primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015.
Lo stesso criterio vale anche per le istanze relative al secondo anno dei programmi di cessazione biennale di attività, eventualmente presentate a decorrere dal 24 settembre 2015, nel rispetto delle istruzioni fornite dal Ministero del Lavoro nelle circolari n. 1 del 22 gennaio 2015 e n. 9 del 20 marzo 2015.
Resta fermo che alle domande relative al primo anno del programma di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti di solidarietà, presentate dopo il 23 settembre 2015, si applica la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 148/2015, anche laddove l’accordo sia stato sottoscritto e l’inizio delle sospensioni sia avvenuto in data precedente al 24 settembre 2015.
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