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27.04.2015 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – CIGS EX ART. 3, CO. 1, LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223 E S.M.I. – IMPRESE CON PROCEDURE CONCORSUALI – RICHIESTA DEL TRATTAMENTO SUCCESSIVA ALLA DATA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA – CIRCOLARE N. 4/2015

Si informa che il Ministero del Lavoro con la circolare n. 4 del 2 marzo 2015 ha comunicato che l’impresa interessata da una procedura concorsuale, con prosecuzione anche parziale dell’attività, può richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale anche in un momento successivo alla data di ammissione o sottoposizione alla procedura. tali indicazioni sono state fornite secondo le disposizioni dell’art. 3 co.1 della L. n. 223/1991, come modificato dall’art. 46-bis, comma 1, lettera h), del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (v. Circ. n. 577 dell’11/9/12), concernente la disciplina della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.
In primo luogo, la menzionata circolare rimarca che:
– ai sensi della predetta disposizione, il trattamento straordinario di integrazione salariale viene concesso ai lavoratori delle imprese soggette alla normativa della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggetti definiti con decreto del Ministro del Lavoro.
Si ricorda che i parametri oggettivi di valutazione delle istanze di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria presentate dal curatore, dal liquidatore o dal commissario, nei casi di dichiarazione di fallimento, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione ad amministrazione straordinaria, sono stati definiti dal Ministero del Lavoro con Decreto 4 dicembre 2012
Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni.
Nell’ipotesi di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori viene detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento.
Il trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi;
– con nota prot. 14/4314 del 17 marzo 2009 (v. Circ. n. 257 sull’Informazione n. 16 del 23/4/09), il Ministero del Lavoro ha ritenuto che l’istituto della ristrutturazione dei debiti, di cui all’art. 182-bis, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (“Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”), può essere ricondotto nell’ambito delle causali previste dall’art. 3, comma 1, della Legge n. 223/1991, ai fini della ammissione ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria. L’art. 182-bis è stato inserito nel Regio Decreto n. 267/1942 dall’art. 2, comma 1, lettera l), del Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, e, successivamente, sostituito dall’art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169;
– con nota prot. 14/0013876 del 26 maggio 2010, il Ministero ha poi segnalato che l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 223/1991, può essere consentito non solo alle aziende interessate dalla procedura di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, ma anche a quelle che presentino un piano concordatario caratterizzato dalla prosecuzione della attività di impresa.
Ciò premesso, con specifico riguardo al periodo di fruizione dell’ammortizzatore sociale, il Ministero del Lavoro ricorda che, secondo la prassi dallo stesso adottata, il trattamento straordinario di integrazione salariale è riconosciuto a partire dalla data in cui viene emanato il provvedimento formale di ammissione o sottoposizione ad una delle procedure concorsuali di cui trattasi.
Tuttavia, in molti casi le imprese assoggettate ad una procedura concorsuale decidono di richiedere l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria in un momento successivo rispetto alla data di ammissione alla procedura. La ragione di questa scelta – osserva il Ministero – risiede nel pregiudizio cui andrebbe incontro l’impresa (impegnata a completare commesse ed a evadere ordini in precedenza acquisiti) qualora sospendesse nell’immediato le prestazioni lavorative del personale dipendente.
In tale contesto, l’azienda potrebbe ritenere più confacente l’utilizzo di un ammortizzatore sociale alternativo e più coerente con la sua effettiva situazione, caratterizzata dalla prosecuzione, anche parziale, dell’attività, e decidere quindi di ricorrere al trattamento di integrazione salariale ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 223/1991, in epoca successiva alla data di ammissione alla procedura. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il Ministero del Lavoro giunge alla conclusione che l’impresa interessata da una procedura concorsuale, con prosecuzione anche parziale dell’attività, può richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, a norma del più volte citato art. 3, comma 1, anche in un momento successivo alla data di ammissione o sottoposizione ad una delle suddette procedure.

 


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