MINISTERO DEL LAVORO – ART. 5 CO. 2 LEGGE N. 68/99 – COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – ESCLUSIONE DALLA BASE DI COMPUTO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITA’ DI CANTIERE – INTERPELLO N. 11/2015
Si informa che il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 11 del 17 aprile 2015, che si riproduce in calce alla presente nota, ha fornito chiarimenti in materia di collocamento obbligatorio e di esclusione dalla base di computo ex art. 5, co. 2 della L. n. 68/1999 del personale impiegato in attività di cantiere in qualità di direttore dei lavori, di assistente alla direzione lavori ovvero personale svolgente ruoli professionali assimilabili ai primi, ha ribadito che tale esclusione riguarda i datori di lavoro del settore edile ed il relativo personale, non potendo pertanto essere applicato a personale non appartenente al settore dell’edilizia.
Il Dicastero ha infatti ribadito che la disposizione contenuta della L. 68/1999 è espressamente riferita ai datori di lavoro del settore edile, con l’eccezione formulata dalla Legge n. 92/2012 c.d. “Legge Fornero” per quanto attiene al personale direttamente operante nei montaggi e smontaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.
Anche con riferimento a quest’ultima ipotesi, però, il Ministero ha espresso parere negativo con riguardo al caso di specie, in quanto il personale citato nella richiesta di parere assolve funzioni di coordinamento, supervisione e controllo e non è direttamente operante nelle attività richieste dalla legge.
Ciò non toglie ovviamente che nel settore dell’edilizia l’esclusione operi comunque con riferimento a tali figure in quanto personale del settore edile.
Ministero del Lavoro
Roma, 17 aprile 2015
Interpello n. 11
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004- art. 5, comma 2, L. n. 68/1999- campo di applicazione.
La Federreti, Federazione sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 5, comma 2, L. n. 68/1999 con riferimento all’esclusione dagli obblighi di cui all’art. 3 della medesima Legge.
In particolare l’istante chiede se, nell’ambito delle esclusioni dal computo utile ai fini della corretta determinazione della quota di riserva, previste dall’art. 5, comma 2, L. n. 68/1999, possa rientrare anche il personale impiegato in attività di cantiere in qualità di direttore dei lavori, di assistente alla direzione lavori ovvero personale svolgente ruoli professionali assimilabili ai primi di coordinamento, verifica, controllo e sorveglianza, così come declinati dagli artt. 147 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per l ‘Inclusione e per le Politiche Sociali e dell’Ufficio Legislativo, si rappresenta quanto segue.
Ai fini della soluzione del quesito, occorre muovere dalla lettura del disposto di cui all’art. 5, comma 2, L. n. 68/1999, ai sensi del quale i datori di lavoro del settore edile non sono tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui all’art. 3 “per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore”.
In proposito, a seguito della novella di cui all’art. 4, comma 27 lett. b), L. n. 92/2012, si chiarisce che, “indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere”.
In altri termini, come precisato da questo Ministero con nota prot. n. 16522 del 12 dicembre 2013, ‘’per personale di cantiere deve intendersi non solo quello operante nel settore edile, ma anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dali ‘inquadramento previdenziale dell’azienda e, quindi indipendentemente dalla circostanza che l ‘impresa sia classificabile come edile o che applichi il contratto del! ‘edilizia”.
Per la nozione di cantiere occorre, nello specifico, riferirsi alla definizione contenuta all’art. 89, comma l lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, ossia a “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nel! ‘allegato X” del medesimo Decreto.
Ciò premesso, si ritiene che il personale di cui al quesito, non appartenente al settore dell’edilizia, incaricato di svolgere le attività di cui ali’ art. 14 7 e ss. del D .P .R. 207/2010 – direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere, coordinatore per l’esecuzione dei lavori – non possa essere escluso dal computo della quota di riserva, ai sensi del secondo periodo dell’art. 5, comma 2, L. n. 68/1999, atteso che la disposizione in argomento fa espressamente riferimento ai datori di lavoro del settore edile (e dunque al datore che svolge nell’ambito dei cantieri edili le attività individuate nell’allegato I del D.Lgs. n. 494/1996, nonché iscritto in qualità di impresa edile nel registro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c. ed in tal modo inquadrato ai fini previdenziali ed assistenziali, non rilevando invece l’applicazione del CCNL edilizia, cfr. nota prot. n. 13/Ill/7167 del2 aprile 2008).
Il suddetto personale, inoltre, assolvendo a funzioni di coordinamento, supervisione e controllo, non può comunque essere escluso dal computo della quota di riserva, ai sensi del terzo periodo dell’art. 5, comma 2, L. n. 68/1999, in quanto non direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.
In risposta al quesito avanzato si ritiene, pertanto, che le figure del direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori ovvero figure a questi assimilabili non rientrano nelle esclusioni contemplate dall’art. 5, comma 2, dovendo di conseguenza essere considerati ai fini del corretta determinazione della quota di riserva.
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