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24.03.2015 - lavori pubblici

L’ANAC RITERREBBE OPPORTUNO RENDERE OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST

Solo l’esplicita obbligatorietà dell’iscrizione alle white list, per le imprese che svolgono attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, consentirebbe di realizzare appieno l’obiettivo del legislatore. In caso contrario, tali elenchi finiscono per essere poco rappresentativi della platea degli operatori economici che svolgono attività maggiormente esposte al pericolo di infiltrazione criminale.
E’ quanto emerge dall’Atto di Segnalazione n. 1, del 21 gennaio 2015 a Governo e Parlamento con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha formulato alcune osservazioni in merito alla disciplina delle verifiche antimafia da effettuarsi obbligatoriamente mediante la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, le c.d. white list.
In particolare, il quadro normativo vigente impone alle stazioni appaltanti – pubbliche amministrazioni e enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, enti e aziende vigilati dallo Stato o altro ente pubblico e società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché concessionari di opere pubbliche e, infine, contraenti generali – di consultare, anche per via telematica, le white list cui possono iscriversi solo i prestatori di servizi ed esecutori di lavori, che operano nei settori di attività indicati dalla legge, non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 52 legge 6 novembre 2012, n. 190, come sostituito dall’art. 29, comma 1, D.L. n. 90/2014).
Tuttavia, la stessa disciplina delle white list non prevede, in modo chiaro ed esplicito, un corrispondente obbligo di iscrizione a carico delle imprese e degli operatori economici. La citata iscrizione è, infatti, riportata in termini volontari (art. 2, comma 2 del d.p.c.m. 18 aprile 2013), pur essendo implicitamente obbligatoria per coloro che sottoscrivono contratti pubblici o devono ottenere autorizzazioni a subappalti relativi a contratti pubblici (comma 2, dell’art. 29, d.l. 90/2014).
Ciò, ad avviso dell’Autorità, rischia di determinare la creazione di elenchi poco indicativi ai fini di un dettagliato controllo antimafia, a favore del quale sembrerebbe, pertanto, opportuna la modifica del d.p.c.m. 18 aprile 2013, nel senso di prevedere espressamente l’obbligatorietà dell’iscrizione negli elenchi per le imprese che operano nei settori più vulnerabili.

 


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