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24.12.2015 - lavori pubblici

LA MANCANZA DEL PASSOE, NON ESSENDO CARENZA “ESSENZIALE”, NON E’ SOGGETTA A SANZIONE

(Parere A.N.AC. 21/10/2015 n. 176)

La mancata produzione del Passoe non costituisce causa di esclusione e non può essere ritenuta carenza “essenziale”. La previsione del versamento della sanzione pecuniaria a fronte della regolarizzazione è pertanto illegittima. Questo il parere reso dall’Autorità anticorruzione.

Artt. 38, co. 2-bis d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Il Consiglio
VISTA l’istanza prot. n. 16722 del 16 febbraio 2015 presentata dal Comune di . . . . . con la quale chiede parere sulla corretta applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal disciplinare di gara, ai fini della regolarizzazione, a carico delle imprese che non avevano prodotto un Passoe conforme;
VISTE le memorie della S.A. e degli operatori economici controinteressati;
VISTO il disciplinare di gara, punto 9 lett. G e punto 11, che prevedeva il versamento della sanzione pecuniaria a fronte di «mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive»;
VISTO il parere di precontenzioso n.72 del 28 ottobre 2014, dove si specifica che il Passoe è presupposto affinché l’operatore economico possa essere verificato attraverso il sistema Avcpass (deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012) e tuttavia, come chiarito mediante apposita FAQ (H.8) presente nel sito istituzionale dell’Autorità, la mancata inclusione del suddetto documento non costituisce causa di esclusione;
VISTA la giurisprudenza, secondo la quale si può ragionevolmente ritenere che si tratta di una carenza documentale non “essenziale” (quindi non soggetta ad alcuna sanzione) (TAR Lazio Roma sez. II bis 7 agosto 2015 n. 10753).
RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:
La mancata produzione del Passoe non costituisce causa di esclusione e non può essere ritenuta carenza “essenziale”. La previsione del versamento della sanzione pecuniaria a fronte della regolarizzazione è pertanto illegittima.
Raffaele Cantone

 


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