INPS – TUTELA DELLA MATERNITÀ – BENEFICI ALTERNATIVI AL CONGEDO PARENTALE EX ART. 4 CO. 24 LETT. B L. N. 92/2012 – MESSAGGIO N. 28/2015
Si informa che l’Inps, con messaggio n. 28 del 2 gennaio 2015, che si riproduce in calce alla presente nota, ha precisato che alla domanda di ammissione al beneficio relativo alla corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero di un contributo per fronteggiare gli oneri dei servizi pubblici o privati per l’infanzia in alternativa al congedo parentale (cfr. Not. n. 5/2013), da parte delle madri lavoratrici (dipendenti del settore pubblico o privato ovvero iscritte alla gestione separata), deve essere allegata una dichiarazione ISEE valida per l’anno 2015.
La dichiarazione ISEE dovrà essere conforme alla vigente normativa, prevista dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, le cui istruzioni operative sono state esposte nella circolare n. 171 del 18 dicembre 2014.
Si rammenta che la domanda di ammissione al beneficio per l’anno in corso può essere presentata fino al 31 dicembre 2015.
Inps
Roma, 2 gennaio 2015
Messaggio n. 28
Oggetto: Dichiarazione ISEE ai fini della domanda di ammissione al beneficio relativo alla corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero di un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati in alternativa al congedo parentale (art. 4, comma 24, lett. b) legge 28 giugno 2012, n. 92).
Come noto, con circolare n. 171 del 18 dicembre 2014 sono state illustrate le principali innovazioni apportate alla normativa relativa all’ISEE per effetto dell’articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 e del D.P.C.M 5 dicembre 2013, n. 159.
Inoltre, con la Circolare n. 169 del 16 dicembre 2014 sono state fornite le istruzioni operative relative all’attuazione del decreto 28 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 dell’11 dicembre 2014 con il quale sono stati definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del beneficio di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92 del 28 giugno 2012.
Il decreto da ultimo citato, in particolare, prevede la possibilità di riconoscere un contributo, fino ad un massimo di € 600,00 mensili, per un massimo di sei mesi, alle madri lavoratrici, dipendenti da amministrazioni pubbliche o da datori di lavoro privati ovvero iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995.
La vigente normativa (art.4, comma 25, lettera b), legge n.92/2012 e art.3, comma 3, del decreto interministeriale 28 ottobre 2014) in materia prevede che l’ammissione al beneficio possa essere condizionata dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) essendo il beneficio in parola riconosciuto nei limiti di 20 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
Atteso che, come espressamente previsto in circolare n. 169/2014 citata – punto 4- presentazione della domanda di accesso al beneficio – nella domanda la madre deve dichiarare di avere presentato una dichiarazione ISEE valida, ai fini della presentazione della domanda e dell’ammissione al beneficio, per l’anno 2015 la dichiarazione ISEE dovrà essere conforme alla vigente normativa, prevista dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, le cui istruzioni operative sono rinvenibili nella circolare n. 171 del 18 dicembre sopra citata, paragrafo 7, allegato al presente messaggio (All.1)
La domanda di ammissione al beneficio per l’anno 2015 potrà essere presentata dalla madre richiedente il beneficio in possesso di dichiarazione ISEE valida, a partire dal 1° gennaio 2015 e fino a termine del 31 dicembre 2015.
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