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24.12.2015 - lavoro

INPS – D.LGS. 151/2001 – TUTELA DELLA MATERNITÀ – CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA – CASI DI CUMULABILITÀ – MESSAGGIO N. 6704/2015

Si informa che l’Inps con messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito alcune precisazioni in merito all’incumulabilità del congedo parentale ad ore, ex art. 32 del D.Lgs. 151/2001., con altri permessi o riposi disciplinati dallo stesso Decreto in commento detto anche Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità.
Ad integrazione della circolare n. 152/2015 (cfr. Not. n. 10/2015), l’Istituto chiarisce che il lavoratore dipendente che fruisca del congedo parentale su base oraria non potrà usufruire, nella medesima giornata:
– né di congedo parentale ad ore per altro figlio;
– né dei riposi orari per allattamento (artt. 39 e 40 del T.U.), anche se richiesti per bambini differenti;
– né dei riposi orari giornalieri previsti per i figli disabili gravi (artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del T.U.), in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33, comma 1, T.U.), anche se richiesti per bambini differenti.
Possibile, invece, la cumulabilità con permessi o riposi disciplinati da disposizioni non contemplate dal T.U. maternità/paternità, quali, ad esempio, i permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari o a beneficio del lavoratore stesso (art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92).
Resta fermo che le incompatibilità predette sussistono in caso di mancata regolamentazione della fruizione oraria da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nell’ambito della quale possono essere adottati criteri di cumulabilità differenti.

Inps

Roma, 3 novembre 2015

Messaggio n. 6704

Oggetto: Cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi. Chiarimenti.
Si fa seguito alla circolare n. 152 del 18 agosto 2015 con la quale l’Istituto ha fornito prime istruzioni operative in ordine al congedo parentale in modalità oraria previsto dal comma 1 ter dell’art. 32 del T.U. per fornire alcune precisazioni circa l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.
Tale incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.
Alla luce di questo principio, ad integrazione di quanto indicato nella circolare 152/2015, si forniscono le seguenti indicazioni di maggior dettaglio .
Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti.
Allo stesso modo il congedo parentale ex art. 32 T.U. fruito in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U.), anche se richiesti per bambini differenti.
Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, quando fruiti in modalità oraria (rettifica della circolare n. 152/2015, che al par. 2.1 ultimo capoverso, fa riferimento ai “permessi di cui all’art. 33 commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104”: in luogo di “commi 2 e 3” leggasi “commi 3 e 6”).
Si riporta di seguito una tabella illustrativa delle compatibilità sopra indicate.
Compatibilità del congedo parentale ad ore (art. 32 T.U.)
– Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.): non compatibile;
– Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.): non compatibile;
– Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.): non compatibile;
– Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104): compatibile;
– Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104): compatibile.
Si rammenta che in base al disposto di cui all’art. 32, comma 1 ter, le ipotesi di incumulabilità sopra dettagliate trovano applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria.
Ne consegue quindi che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere tra l’altro anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dal citato comma 1 ter dettagliati con il presente messaggio.

 


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