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17.04.2015 - lavoro

INPS – ART. 29 LEGGE 341/95 – CONFERMA DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2014 – PROROGA TERMINI PER UTILIZZO DELLO SGRAVIO

Si fa seguito alla comunicazione n. 124 del 16 dicembre 2014 per segnalare che é stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 53 del 5 marzo 2015 il Decreto del Ministero del lavoro del 5 dicembre 2014 che ha confermato per l’anno 2014 la riduzione contributiva dell’11,50% prevista nel settore edile dall’art. 29 della Legge n.341/95.
L’inps con circolare n. 75 del 10 aprile 2015 ha riepilogato la normativa che regola la materia.
E’ dunque confermata, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, la riduzione in parola alle medesime condizioni già illustrate con la nota del Collegio sopra richiamata a cui si rinvia.

Tutto ciò premesso si precisa quanto segue:

– è stata prorogata la possibilità di usufruire degli importi spettanti a titolo di sgravio per l’anno 2014 sino al prossimo mese di maggio 2015.

– il beneficio può quindi essere fruito entro il 16 giugno 2015, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di maggio 2015;

– i datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2014 fino al 15  giugno 2015.

A tal proposito si ricorda che l’impresa deve presentare all’Inps una domanda di autorizzazione allo sgravo in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Inps, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.

 

Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso UniEmens a seguito della proroga a maggio 2015
Le imprese, tenuto conto anche della proroga in commento, posso trovarsi in una delle seguenti situazioni.

1) Impresa che non ha presentato la domanda e non ha fruito della sgravio
L’impresa deve presentare in via telematica tramite il modulo “Rid-Edil” la domanda di autorizzazione allo sgravio entro il termini di scadenza di maggio 2015.
Le domande presentate saranno sottoposte a controllo dei requisiti da parte dell’Inps e in caso di esito positivo verrà attribuito il Codice Autorizzazione 7N all’impresa. L’esito sarà visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale
Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di aprile e maggio 2015.
Trattandosi di riduzione contributiva riferita al periodo di paga dell’anno 2014, va esposto il codice causale “L207”, che si riferisce al recupero di arretrati, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

2) Impresa che ha presentato la domanda e non ha usufruito dello sgravio
L’impresa che ha già inviato la domanda e a cui l’Inps ha attribuito il codice di autorizzazione 7N fino a dicembre 2014, si vedranno prolungata la validità del codice fino a maggio 2015.
Per l’applicazione dello sgravio procedono come detto al punto 1).

3) Impresa che ha presentato la domanda e ha fruito dello sgravio
Le imprese che hanno già richiesto l’autorizzazione e fruito parzialmente dello sgravio contributivo possono usufruire delle somme eventualmente residue entro le denunce Emens del mese di maggio 2015.
Infine le imprese che hanno già fruito totalmente dello sgravio in commento non devono operare alcun adempimento.

4) Imprese sospese, cessate o con operai non più in forza

a) Imprese cessate o sospese
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro, che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, inoltrerà l’istanza avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziendale, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare Inps in commento.
La sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice “7N” relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

b) Operai non più in forza
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione  individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.
Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR”, che contraddistingue appunto gli operai non più in carico presso l’azienda.

Circolare Inps n.75/2015


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