IL GIUDIZIO SULLA DICHIARAZIONE SU IMPOSTE E TASSE COMPETE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE E NON ALLA P.A.
(Consiglio di Stato sez. IV 15/12/2014 n. 6157)
I documenti rilasciati dall’Autorità competenti ratione officii relativamente alla posizione delle ditte concorrenti alle pubbliche gare (ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del dlgs n. 163/06) in materia di pagamento di imposte e tasse e contributi previdenziali e assistenziali, quanto alla loro natura, si qualificano come atti di certificazione e/o attestazione assistiti da pubblica fede ex art.2700 c.c. e facenti prova fino a querela di falso (Cons. Stato Sez. IV 17/5/2013 n.2682; idem 2/3/2009 n. 1458). Inoltre le risultanze di siffatti documenti vincolano la P.A. appaltante, in ragione della loro natura di dichiarazione di scienza (Cons. Stato Sez. V 18/1/2011 n. 789); l’effetto vincolante delle suindicate certificazioni è peraltro richiamato significativamente dalla normativa comunitaria recata dalla già citata Direttiva 2004/18 all’art. 45, paragrafi 2 lett. f) e 3 lettera b), in cui è previsto espressamente che, con riferimento alla previsione, tra le cause di esclusione, di quella relativa alla non regolarità con gli obblighi di pagamento di imposte e tasse, le “amministrazioni aggiudicatrici accettano come prova sufficiente … un certificato rilasciato dall’Autorità competente dello Stato membro”.
Aggiungasi a ciò il parametro esegetico, pure sul punto dettato da questo giudice amministrativo, secondo il quale è rimesso al giudizio tecnico dell’Agenzia delle Entrate la valutazione sulla regolarità fiscale delle concorrenti alla gara, senza che la stazione appaltante possa formulare, relativamente al contenuto delle risultanze rese dell’ufficio finanziario, autonomo apprezzamento (Cons. Stato Sez. V 21/6/2012 n.3663). (*)
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(*) Riforma della sentenza del Tar Lombardia – Milano, Sez. I, n. 1101/2014
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