CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA – D.LGS. N. 148/2015 – MESSAGGIO INPS N. 7336/2015
L’Inps con messaggio n. 7336 del 7 dicembre 2015, indirizzato alle sole sedi Inps, ha fornito indicazioni ai fini della corretta individuazione della nozione di unità produttiva per il settore edile.
Le novità introdotte sono particolarmente gravose per le imprese del settore: solo i cantieri di durata di almeno sei mesi potranno essere considerati quali “unità produttive” ai fini della richiesta della cassa integrazione guadagni.
Per il settore edile, in base alla nuova normativa (cfr. da ultimo Not. n. 11/2015), la cassa integrazione ordinaria può essere richiesta rispettando tutti i seguenti limiti:
1) i lavoratori, per i quali è richiesto l’intervento della cassa integrazione, devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Tale requisito non è previsto per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale (si tratta, per quanto rileva l’edilizia, della Cigo richiesta per eventi meteorologici avversi);
2) per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario (e quello straordinario) di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile. In tale conteggio si deve tener conto anche dei periodi di cassa integrazione richiesti per maltempo;
3) le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. Qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa;
4) l’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile;
5) nei limiti di durata sopra richiamati, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale.
I limiti temporali sopra riportati – ad eccezione del primo che è riferito ad ogni singolo lavoratore beneficiario ma in relazione sempre all’unità produttiva – si determinano in relazione alla singola unità produttiva autonoma per la quale è richiesta l’integrazione salariale.
Con il messaggio in commento l’Inps ha chiarito che relativamente al settore dell’edilizia, ai fini della qualificazione del cantiere come unità produttiva autonoma, dovranno sussistere entrambi i seguenti requisiti:
- a) per il cantiere sia stato stipulato un contratto di appalto;
- b) i lavori abbiano una durata minima di sei mesi (“data presunta fine cantiere” – quadro b).
Tali requisiti, conferma l’Inps, potranno essere dimostrati allegando all’istanza di Cigo la documentazione probatoria utile a comprovare la sussistenza di tali caratteristiche.
In relazione al computo delle 52 settimane del biennio mobile, fermo restando che si dovrà tenere conto anche dei periodi antecedenti al 24 settembre 2015, le sedi Inps dovranno aggregare i periodi fruiti dalle unità produttive già esistenti e aventi il medesimo indirizzo.
Al riguardo, si ricorda che la nuova normativa ha confermato che, ai fini del computo del suddetto limite massimo integrabile, devono essere presi in considerazione tutti i periodi di integrazione fruiti, qualunque sia la causale che ne abbia motivato la richiesta per l’unità produttiva interessata dalla Cigo.
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